CassazionedecretoSezione 3Decisione del 6 marzo 2023
Cassazione n. 17688/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12454/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi rappresentanti in atti indicati, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 80, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (RNRFNC65L50 H501C) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] 35 - 37 - 39 E [OSCURATO:PERSONA] 70-74 ROMA, in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.1666/2023 depositata il 06/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Considerato, ancora, che la rinuncia di parte ricorrente non può dispiegare utili effetti: sia in quanto depositata in tempo successivo alla maturazione del termine utile per chiedere la decisione del ricorso; sia perché la specialità del rito disegnato dall’art. 380-bis cod. proc. civ. implica che (Cass., decr. 20/07/2023, n. 21830 ) , formulata la proposta di definizione accelerata, non è data alternativa tra l’estinzione da mancata istanza di decisione e la riattivazione del rito per la decisione seguito alla relativa istanza; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve intendersi rinunciato in ragione della mancata presentazione di istanza di decisione e che deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 380-bis (secondo comma) e 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo: ma tenendosi comunque conto della sottoscrizione, ad opera delle controricorrenti compagnie assicuratrici, della pure invalida rinuncia con istanza di compensazione, sicché le spese stesse possono compensarsi almeno nei rapporti tra ricorrente e dette controricorrenti; p.q. m.dichiara estinto il giudizio di Cassazione; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Condominio via [OSCURATO:PERSONA] 35-37- 39 e via [OSCURATO:PERSONA] 70-74 di Roma, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; e dichiarate compensate le spese del presente giudizio nei rapporti tra ricorrente ed altre controricorrenti. Così