CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11265/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché ma nif esta nn ento infondato; Considerato, infatti, che l'unico di motivo di ricorso - che censura la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - oltre ad essere meramente reiterativo dell'atto di appello, non si confronta con la logica e adeguata motivazione della sentenza impugnata, la quale correttamente ha valorizzato l'assenza di dati positivi valutabili a tali fini. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/0