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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 febbraio 2022

Cassazione n. 12199/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 del TRIBUNALE di ROVERETOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che si riporta sia al ricorso di cui chiede l'accoglimento che alla memoria depositata in data 01.02.2022.

Deposita conclusioni scritte; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto del ricorso della parte civile perché inammissibile ed infondato così come da memoria già pervenuta in cancelleria (02.02.2022). [OSCURATO:PERSONA]-0

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 20 maggio 2021 dal Tribunale di Rovereto, che ha confermato la decisione del Giudice di pace della stessa città che aveva assolto, perché il fatto non costituisce reato, [OSCURATO:PERSONA] dall'accusa di diffamazione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], quale segretario nazionale della Lega nord.

I fatti si sono verificati nel corso dell'adunanza del Consiglio comunale di Rovereto del 2 marzo 2015, in particolare in occasione della discussione per l'approvazione del bilancio del Comune, allorquando Mirandola, consigliere comunale e capogruppo del Partito democratico, aveva affermato: «Ultima considerazione doverosa.

Qui il collega [OSCURATO:PERSONA] ha indossato la maglietta Renzi a casa.

Io ho su questa cravatta, non si vede, ma ho scritto Salvíni in galera Salvini, un mascalzone, un delinquente abituale per tendenza, inserito naturalmente in un discorso politico, ha radunato in Piazza del Popolo il peggio del Paese, i fascisti le....le....[OSCURATO:PERSONA], associazioni che son venute dalla Germania, dalla Grecia, da altri Paesi, le più destre possibili, le più pericolose possibili.

Noi qui, noi qui, non faremo mai l'Aventino perché si tratta di misurarsi e di scontrarsi, siamo pronti anche con altri mezzi a misurarci con questa gentaglia.

Io dico che è la feccia del Paese e quindi concludo dicendo "Salvini in galera"!». [OSCURATO:PERSONA] monocratico ha confermato la decisione di prime cure condividendo il ragionamento del Giudice di pace secondo cui le espressioni proferite, in sé ingiuriose, erano tuttavia scriminate dall'esercizio del diritto di critica politica e che il riferimento a Salvini era stato provocato dal fatto che un altro consigliere comunale, appartenente alla Lega nord, aveva indossato la maglietta con la scritta "Renzi a casa", la stessa indossata dai partecipanti ad una manifestazione tenutasi in Roma, a Piazza del Popolo, qualche giorno prima, organizzata, appunto, da Salvini.

La scritta si riferiva a [OSCURATO:PERSONA], all'epoca Presidente del consiglio in carica, ed il fatto è stato collocato in un contesto di conflittualità politica molto acceso, che giustificava l'utilizzo di espressioni offensive.

2. Contro la sentenza di cui sopra, la parte civile ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia.

2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 51 cod. pen. quanto alla ritenuta sussistenza della scriminante del diritto di critica, in particolare quanto al presupposto della continenza.

Tale limite è superato in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato, che non censuri i comportamenti concernenti la vicenda concreta in discussione, ma che si risolva in attacchi a qualità o modi di essere della persona scollegati dal tema in discussione.

E ciò era quello che era accaduto nel caso di specie, quando il terreno delle invettive si era spostato dal dibattito interno al consiglio comunale di Rovereto sull'approvazione del bilancio, alla manifestazione tenutasi a Roma, argomento del tutto inconferente rispetto alle questioni di interesse dell'ente comunale.

2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta il medesimo vizio.

Osserva il ricorrente che l'imputato, oltre ad essere un politico locale, è anche un noto avvocato del luogo, sicché l'espressione "delinquente abituale per tendenza" è un termine utilizzato in senso tecnico ed in maniera consapevole.

Al riconoscimento della rilevanza penale del fatto e della colpevolezza dell'imputato deve seguire il risarcimento del danno nella misura indicata dalla parte civile ricorrente.

3. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'imputato ha presentato una memoria con cui ha chiesto di respingere o di dichiarare inammissibile il ricorso della parte civile.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile ha depositato una memoria con cui ha contrastato le argomentazioni del difensore dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, sicché la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello.

1. Prima di venire al concreto vaglio della regiudicanda, pare innanzitutto opportuno rievocare l'orientamento di questa Corte, secondo cui, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione, perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato (Sez. 5, n. 33115 del 14/10/2020, non massimata; Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284).

In particolare, Sez. 5 Fabi ha altresì precisato che tale approccio nel vaglio della regiudicanda deve essere adottato anche quando a dover essere vagliata è la sussistenza della scriminante del diritto di critica, che è il tema di odierno interesse.

Ed è proprio sulla base di questa premessa e dei ripetuti riferimenti della parte civile ricorrente alla violazione dell'art. 51 cod. pen. in cui sarebbe incorso il Tribunale nel riconoscere i presupposti della scriminante dell'esercizio del diritto di critica che non può avere seguito l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione della parte civile formulata, ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., dal difensore del prevenuto.2.

Venendo al vaglio della regiudicanda, come sopra precisato, le sentenze di merito hanno assolto l'imputato ritenendo operante la scriminante dell'esercizio del diritto di critica politica, reputando che quest'ultimo consentisse l'utilizzo di espressioni di per sé oggettivamente offensive, che, nella specie, andavano considerate circoscritte nei limiti della continenza.

Ebbene, il Collegio non condivide questa impostazione e ritiene, al contrario, che il limite della continenza sia stato superato, benché il discorso di Mirandola si collochi in un contesto di critica politica.

1.1. Va ricordato come la configurabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica, che trova fondamento nell'interesse all'informazione dell'opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori, richiede comunque che l'elaborazione critica non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui (Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Capozza, Rv. 279909). [OSCURATO:PERSONA]. 5, n. 46132 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Polverini, Rv. 262184, sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica qualora l'espressione usata consista in un dissenso motivato, anche estremo, rispetto alle idee ed ai comportamenti altrui, nel cui ambito possono trovare spazio anche valutazioni non obiettive, purchè non trasmodi in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale dell'avversario.

Nella sentenza Polverini si è ricordato che sussiste il delitto di diffamazione solo quando i limiti della necessità dell'affermazione e della diffusione delle idee politiche siano oltrepassati, trasformando la competizione politica in una mera occasione per aggredire la reputazione degli avversari, con affermazioni che non si risolvono in critica, anche estrema, delle idee e dei comportamenti altrui — nel cui ambito possono trovare spazio anche valutazioni e commenti tipicamente "di parte", cioè non obiettivi — ma in espressioni apertamente denigratorie della dignità e della reputazione altrui ovvero che si traducono in un attacco personale o nella pura contumelia.

Negli stessi sensi si è espressa Sez. 5, n. 8824 del 01/12/2010 (dep. 2011, Morelli, Rv. 250218), secondo cui non sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica qualora l'espressione usata consista non già in un dissenso motivato espresso in termini misurati e necessari, bensì in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale dell'avversario.

In linea con questi precedenti si pone anche Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010, dep. 2011, Simeone, Rv. 249239, secondo cui il limite immanente all'esercizio del diritto di critica è, essenzialmente quello del rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l'utilizzo di argumenta ad hominem.

Interessante è anche Sez. 5, n. 32577 del 22/06/2007, Laraia e altro, Rv. 237104, che ha ritenuto integrato il delitto di diffamazione nella diffusione di un manifesto-volantino nel quale si definiva il Sindaco di un Comune come "gaglioffo" e "azzeccagarbugli", non potendosi tali attributi giustificare con il legittimo esercizio del diritto di critica politica, perché non necessari né collegati al dissenso sull'operato e sulla personalità pubblica dell'offeso, ma concernenti la sua sfera professionale e personale, denigrandone la moralità e la capacità.

Egualmente si è ritenuto (Sez. 5, n. 4991 del 19/12/2006 (dep. 2007), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 236321) che la continenza fosse superata allorché, nel corso di un comizio elettorale, si era assimilato l'avversario politico a "[OSCURATO:PERSONA]" e lo si era accusato di essersi venduto per "trenta denari", posto che tale accostamento aveva comportato l'attribuzione di caratteristiche infamanti.

1.2. Ebbene, fatta questa premessa, si ricorda che l'invettiva dell'imputato — pur attinendo al tema introdotto dal consigliere leghista [OSCURATO:PERSONA] circa l'opportunità delle dimissioni del Presidente del Consiglio in carica [OSCURATO:PERSONA] e pur richiamando l'evento avvenuto pochi giorni prima ed evocato dall'esibizione della stessa maglietta indossata dai manifestanti di Roma — vede al suo interno espressioni pesantemente infamanti per la persona di [OSCURATO:PERSONA] e non funzionali al dibattito politico in corso.

A fronte dell'esibizione della maglietta ad opera del consigliere [OSCURATO:PERSONA] con la scritta "Renzi a casa", l'imputato, infatti, si è lasciato andare ad una serie di invettive contro il segretario della Lega nord che aveva organizzato la manifestazione romana, dicendo "Sa/vini in galera Sa/vini, un mascalzone, un delinquente abituale per tendenza".

Tali espressioni — contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata — hanno superato il limite della continenza perché non erano funzionali alla disapprovazione, anche veemente e vibrata, delle idee e dei metodi politici dell'altro, ma riguardavano caratteristiche della persona, in particolare lo indicavano come soggetto pregiudicato, meritevole di andare in galera e, addirittura, delinquente abituale e per tendenza, nozioni che hanno un preciso significato penalistico.

Ai sensi dell'art. 102 cod. pen., infatti, è (dichiarato delinquente abituale chi, dopo essere stato condannato alla reclusione in misura complessivamente superiore a cinque anni per tre delitti non colposi, della stessa indole, commessi entro dieci anni e non contestualmente, riporta un'altra condanna per un delitto, non colposo, della stessa indole e commesso entro i dieci anni successivi all'ultimo dei delitti precedenti».

Ai sensi dell'art. 103 cod. pen., al di là dei casi dell'articolo 102, da dichiarazione di abitualità è pronunciata anche contro chi, dopo essere stato condannato per due delitti non colposi, riporta un'altra condanna per delitto non colposo se il giudice, tenuto conto della specie e della gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanza indicate nel capoverso dell'art. 133, ritiene che il colpevole sia dedito al delitto».

Secondo l'art. 108 cod. pen., poi, «è dichiarato delinquente per tendenza chi, sebbene non recidivo, o delinquente abituale o professionale, commette un delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale [...A il quale per sé o unitamente alle circostanze indicate nel capoverso dell'art. 133, riveli una speciale inclinazione al delitto, che trovi sua causa nell'indole particolarmente malvagia dell'autore».

L'avere attribuito a Salvini queste connotazioni, chiaramente infamanti, esula dal legittimo esercizio del diritto di critica politica perché attinge alle caratteristiche personali del soggetto ed alla sua integrità, peraltro introducendo dei concetti — l'essere Salvini un pluripregiudicato, un soggetto meritevole di subire una pena detentiva, un soggetto caratterizzato da una vera e propria propensione al delitto — che non appaiono né vagliate nella loro veridicità, né funzionali a quello specifico dibattito politico, pur ammettendo che esso si fosse spostato dall'approvazione del bilancio del Comune di Rovereto alla manifestazione romana.

Se il fine di Mirandola fosse stato quello di manifestare la sua più completa disapprovazione della manifestazione di Piazza del Popolo e di quanti l'avevano organizzata e vi avevano partecipato, il discorso avrebbe dovuto restare confinato su tale terreno e su quello dell'opportunità politica di tale manifestazione e finanche sulle scelte politiche del suo organizzatore, ma non avrebbe dovuto trascendere in attacchi che attribuivano alla persona offesa delle connotazioni fortemente e gratuitamente lesive della propria reputazione, tanto più insidiose in quanto portate con termini tecnici precisi.

Né vale a smentire la portata delle espressioni l'inciso "inserito naturalmente in un discorso politico" pure pronunziato dal prevenuto, che è frase di equivoco significato nel contesto e che, quand'anche riferita agli epiteti rivolti a Salvini ed ad una loro presunta decodifica in termini politici, non era idonea a mitigarne gli effetti lesivi sulla personalità dell'offeso, data la puntualità dei riferimenti offensivi, esulanti dalle caratteristiche della dinamica politica.

3. Per tutto quanto sopra la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello.

Il governo delle spese è rimesso alla definizione del procedimento.

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Spese al definitivo.

Così deciso il 17/2/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 del TRIBUNALE di ROVERETOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che si riporta sia al ricorso di cui chiede l'accoglimento che alla memoria depositata in data 01.02.2022. Deposita conclusioni scritte; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto del ricorso della parte civile perché inammissibile ed infondato così come da memoria già pervenuta in cancelleria (02.02.2022). [OSCURATO:PERSONA]-0 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 20 maggio 2021 dal Tribunale di Rovereto, che ha confermato la decisione del Giudice di pace della stessa città che aveva assolto, perché il fatto non costituisce reato, [OSCURATO:PERSONA] dall'accusa di diffamazione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], quale segretario nazionale della Lega nord. I fatti si sono verificati nel corso dell'adunanza del Consiglio comunale di Rovereto del 2 marzo 2015, in particolare in occasione della discussione per l'approvazione del bilancio del Comune, allorquando Mirandola, consigliere comunale e capogruppo del Partito democratico, aveva affermato: «Ultima considerazione doverosa. Qui il collega [OSCURATO:PERSONA] ha indossato la maglietta Renzi a casa. Io ho su questa cravatta, non si vede, ma ho scritto Salvíni in galera Salvini, un mascalzone, un delinquente abituale per tendenza, inserito naturalmente in un discorso politico, ha radunato in Piazza del Popolo il peggio del Paese, i fascisti le....le....[OSCURATO:PERSONA], associazioni che son venute dalla Germania, dalla Grecia, da altri Paesi, le più destre possibili, le più pericolose possibili. Noi qui, noi qui, non faremo mai l'Aventino perché si tratta di misurarsi e di scontrarsi, siamo pronti anche con altri mezzi a misurarci con questa gentaglia. Io dico che è la feccia del Paese e quindi concludo dicendo "Salvini in galera"!». [OSCURATO:PERSONA] monocratico ha confermato la decisione di prime cure condividendo il ragionamento del Giudice di pace secondo cui le espressioni proferite, in sé ingiuriose, erano tuttavia scriminate dall'esercizio del diritto di critica politica e che il riferimento a Salvini era stato provocato dal fatto che un altro consigliere comunale, appartenente alla Lega nord, aveva indossato la maglietta con la scritta "Renzi a casa", la stessa indossata dai partecipanti ad una manifestazione tenutasi in Roma, a Piazza del Popolo, qualche giorno prima, organizzata, appunto, da Salvini. La scritta si riferiva a [OSCURATO:PERSONA], all'epoca Presidente del consiglio in carica, ed il fatto è stato collocato in un contesto di conflittualità politica molto acceso, che giustificava l'utilizzo di espressioni offensive. 2. Contro la sentenza di cui sopra, la parte civile ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 51 cod. pen. quanto alla ritenuta sussistenza della scriminante del diritto di critica, in particolare quanto al presupposto della continenza. Tale limite è superato in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato, che non censuri i comportamenti concernenti la vicenda concreta in discussione, ma che si risolva in attacchi a qualità o modi di essere della persona scollegati dal tema in discussione. E ciò era quello che era accaduto nel caso di specie, quando il terreno delle invettive si era spostato dal dibattito interno al consiglio comunale di Rovereto sull'approvazione del bilancio, alla manifestazione tenutasi a Roma, argomento del tutto inconferente rispetto alle questioni di interesse dell'ente comunale. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta il medesimo vizio. Osserva il ricorrente che l'imputato, oltre ad essere un politico locale, è anche un noto avvocato del luogo, sicché l'espressione "delinquente abituale per tendenza" è un termine utilizzato in senso tecnico ed in maniera consapevole. Al riconoscimento della rilevanza penale del fatto e della colpevolezza dell'imputato deve seguire il risarcimento del danno nella misura indicata dalla parte civile ricorrente. 3. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'imputato ha presentato una memoria con cui ha chiesto di respingere o di dichiarare inammissibile il ricorso della parte civile. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile ha depositato una memoria con cui ha contrastato le argomentazioni del difensore dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, sicché la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello. 1. Prima di venire al concreto vaglio della regiudicanda, pare innanzitutto opportuno rievocare l'orientamento di questa Corte, secondo cui, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione, perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato (Sez. 5, n. 33115 del 14/10/2020, non massimata; Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284). In particolare, Sez. 5 Fabi ha altresì precisato che tale approccio nel vaglio della regiudicanda deve essere adottato anche quando a dover essere vagliata è la sussistenza della scriminante del diritto di critica, che è il tema di odierno interesse. Ed è proprio sulla base di questa premessa e dei ripetuti riferimenti della parte civile ricorrente alla violazione dell'art. 51 cod. pen. in cui sarebbe incorso il Tribunale nel riconoscere i presupposti della scriminante dell'esercizio del diritto di critica che non può avere seguito l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione della parte civile formulata, ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., dal difensore del prevenuto.2. Venendo al vaglio della regiudicanda, come sopra precisato, le sentenze di merito hanno assolto l'imputato ritenendo operante la scriminante dell'esercizio del diritto di critica politica, reputando che quest'ultimo consentisse l'utilizzo di espressioni di per sé oggettivamente offensive, che, nella specie, andavano considerate circoscritte nei limiti della continenza. Ebbene, il Collegio non condivide questa impostazione e ritiene, al contrario, che il limite della continenza sia stato superato, benché il discorso di Mirandola si collochi in un contesto di critica politica. 1.1. Va ricordato come la configurabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica, che trova fondamento nell'interesse all'informazione dell'opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori, richiede comunque che l'elaborazione critica non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui (Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Capozza, Rv. 279909). [OSCURATO:PERSONA]. 5, n. 46132 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Polverini, Rv. 262184, sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica qualora l'espressione usata consista in un dissenso motivato, anche estremo, rispetto alle idee ed ai comportamenti altrui, nel cui ambito possono trovare spazio anche valutazioni non obiettive, purchè non trasmodi in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale dell'avversario. Nella sentenza Polverini si è ricordato che sussiste il delitto di diffamazione solo quando i limiti della necessità dell'affermazione e della diffusione delle idee politiche siano oltrepassati, trasformando la competizione politica in una mera occasione per aggredire la reputazione degli avversari, con affermazioni che non si risolvono in critica, anche estrema, delle idee e dei comportamenti altrui — nel cui ambito possono trovare spazio anche valutazioni e commenti tipicamente "di parte", cioè non obiettivi — ma in espressioni apertamente denigratorie della dignità e della reputazione altrui ovvero che si traducono in un attacco personale o nella pura contumelia. Negli stessi sensi si è espressa Sez. 5, n. 8824 del 01/12/2010 (dep. 2011, Morelli, Rv. 250218), secondo cui non sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica qualora l'espressione usata consista non già in un dissenso motivato espresso in termini misurati e necessari, bensì in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale dell'avversario. In linea con questi precedenti si pone anche Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010, dep. 2011, Simeone, Rv. 249239, secondo cui il limite immanente all'esercizio del diritto di critica è, essenzialmente quello del rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l'utilizzo di argumenta ad hominem. Interessante è anche Sez. 5, n. 32577 del 22/06/2007, Laraia e altro, Rv. 237104, che ha ritenuto integrato il delitto di diffamazione nella diffusione di un manifesto-volantino nel quale si definiva il Sindaco di un Comune come "gaglioffo" e "azzeccagarbugli", non potendosi tali attributi giustificare con il legittimo esercizio del diritto di critica politica, perché non necessari né collegati al dissenso sull'operato e sulla personalità pubblica dell'offeso, ma concernenti la sua sfera professionale e personale, denigrandone la moralità e la capacità. Egualmente si è ritenuto (Sez. 5, n. 4991 del 19/12/2006 (dep. 2007), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 236321) che la continenza fosse superata allorché, nel corso di un comizio elettorale, si era assimilato l'avversario politico a "[OSCURATO:PERSONA]" e lo si era accusato di essersi venduto per "trenta denari", posto che tale accostamento aveva comportato l'attribuzione di caratteristiche infamanti. 1.2. Ebbene, fatta questa premessa, si ricorda che l'invettiva dell'imputato — pur attinendo al tema introdotto dal consigliere leghista [OSCURATO:PERSONA] circa l'opportunità delle dimissioni del Presidente del Consiglio in carica [OSCURATO:PERSONA] e pur richiamando l'evento avvenuto pochi giorni prima ed evocato dall'esibizione della stessa maglietta indossata dai manifestanti di Roma — vede al suo interno espressioni pesantemente infamanti per la persona di [OSCURATO:PERSONA] e non funzionali al dibattito politico in corso. A fronte dell'esibizione della maglietta ad opera del consigliere [OSCURATO:PERSONA] con la scritta "Renzi a casa", l'imputato, infatti, si è lasciato andare ad una serie di invettive contro il segretario della Lega nord che aveva organizzato la manifestazione romana, dicendo "Sa/vini in galera Sa/vini, un mascalzone, un delinquente abituale per tendenza". Tali espressioni — contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata — hanno superato il limite della continenza perché non erano funzionali alla disapprovazione, anche veemente e vibrata, delle idee e dei metodi politici dell'altro, ma riguardavano caratteristiche della persona, in particolare lo indicavano come soggetto pregiudicato, meritevole di andare in galera e, addirittura, delinquente abituale e per tendenza, nozioni che hanno un preciso significato penalistico. Ai sensi dell'art. 102 cod. pen., infatti, è (dichiarato delinquente abituale chi, dopo essere stato condannato alla reclusione in misura complessivamente superiore a cinque anni per tre delitti non colposi, della stessa indole, commessi entro dieci anni e non contestualmente, riporta un'altra condanna per un delitto, non colposo, della stessa indole e commesso entro i dieci anni successivi all'ultimo dei delitti precedenti». Ai sensi dell'art. 103 cod. pen., al di là dei casi dell'articolo 102, da dichiarazione di abitualità è pronunciata anche contro chi, dopo essere stato condannato per due delitti non colposi, riporta un'altra condanna per delitto non colposo se il giudice, tenuto conto della specie e della gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanza indicate nel capoverso dell'art. 133, ritiene che il colpevole sia dedito al delitto». Secondo l'art. 108 cod. pen., poi, «è dichiarato delinquente per tendenza chi, sebbene non recidivo, o delinquente abituale o professionale, commette un delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale [...A il quale per sé o unitamente alle circostanze indicate nel capoverso dell'art. 133, riveli una speciale inclinazione al delitto, che trovi sua causa nell'indole particolarmente malvagia dell'autore». L'avere attribuito a Salvini queste connotazioni, chiaramente infamanti, esula dal legittimo esercizio del diritto di critica politica perché attinge alle caratteristiche personali del soggetto ed alla sua integrità, peraltro introducendo dei concetti — l'essere Salvini un pluripregiudicato, un soggetto meritevole di subire una pena detentiva, un soggetto caratterizzato da una vera e propria propensione al delitto — che non appaiono né vagliate nella loro veridicità, né funzionali a quello specifico dibattito politico, pur ammettendo che esso si fosse spostato dall'approvazione del bilancio del Comune di Rovereto alla manifestazione romana. Se il fine di Mirandola fosse stato quello di manifestare la sua più completa disapprovazione della manifestazione di Piazza del Popolo e di quanti l'avevano organizzata e vi avevano partecipato, il discorso avrebbe dovuto restare confinato su tale terreno e su quello dell'opportunità politica di tale manifestazione e finanche sulle scelte politiche del suo organizzatore, ma non avrebbe dovuto trascendere in attacchi che attribuivano alla persona offesa delle connotazioni fortemente e gratuitamente lesive della propria reputazione, tanto più insidiose in quanto portate con termini tecnici precisi. Né vale a smentire la portata delle espressioni l'inciso "inserito naturalmente in un discorso politico" pure pronunziato dal prevenuto, che è frase di equivoco significato nel contesto e che, quand'anche riferita agli epiteti rivolti a Salvini ed ad una loro presunta decodifica in termini politici, non era idonea a mitigarne gli effetti lesivi sulla personalità dell'offeso, data la puntualità dei riferimenti offensivi, esulanti dalle caratteristiche della dinamica politica. 3. Per tutto quanto sopra la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello. Il governo delle spese è rimesso alla definizione del procedimento. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello. Spese al definitivo. Così deciso il 17/2/2