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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05908/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 all'esti di giudizio abbreviato alla pena di quattro mesi di reclusione e di 688,00 euro di multa, articolando due motivi di ricorso, deduce violazione di legge con riguardo all'applicazione della recidiva (primo motivo), e violazione di legge relativamente alla mancata applicazione della continuazione con reato accertato in altro processo (secondo motivo); Considerato che i due motivi espongono censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale sia perché la recidiva deve essere applicata (l'imputato è pluripregiudicato specifico ed è stato colto a commettere il reato mentre era agli arresti domiciliari per altro delitto), sia perché deve escludersi l'invocata continuazione (il reato per cui si procede è stato commesso il 3 novembre 2023, mentre quello precedente risale al 15 giugno 2022, ossia a quasi un anno e mezzo prima; quello precedente aveva ad oggetto un quantitativo più elevato di cocaina ed è stato commesso sulla pubblica via, a differenza di quello per cui si procede, consumato a casa); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 all'esti di giudizio abbreviato alla pena di quattro mesi di reclusione e di 688,00 euro di multa, articolando due motivi di ricorso, deduce violazione di legge con riguardo all'applicazione della recidiva (primo motivo), e violazione di legge relativamente alla mancata applicazione della continuazione con reato accertato in altro processo (secondo motivo); Considerato che i due motivi espongono censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale sia perché la recidiva deve essere applicata (l'imputato è pluripregiudicato specifico ed è stato colto a commettere il reato mentre era agli arresti domiciliari per altro delitto), sia perché deve escludersi l'invocata continuazione (il reato per cui si procede è stato commesso il 3 novembre 2023, mentre quello precedente risale al 15 giugno 2022, ossia a quasi un anno e mezzo prima; quello precedente aveva ad oggetto un quantitativo più elevato di cocaina ed è stato commesso sulla pubblica via, a differenza di quello per cui si procede, consumato a casa); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024