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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22899/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 06/10/2025 della Corte di Appello di Firenzevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalePietro Molino, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 16 settembre 2024, il Tribunale di Pistoia dichiarava DinariHassan [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili, in concorso tra loro, dei reati –commessi a Pistoial’11 agosto 2023 ai danni di [OSCURATO:PERSONA] – di rapina impropriaaggravata, lesioni personali e porto abusivo di arma, unificati sotto il vincolo dellacontinuazione, e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestateaggravanti e, quanto a [OSCURATO:PERSONA], anche alla recidiva, condannava ciascuno alla penacomplessiva di anni cinque e mesi sei di reclusione ed euro 1.200 di multa, oltre alle peneaccessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell’interdizione legale durantel’espiazione della pena, nonché al pagamento delle spese processuali e di custodiacautelare in carcere.2.

Avverso la predetta decisione proponevano appello gli imputati.2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduceva l’erronea interpretazione delle risultanzeistruttorie ai fini dell’affermazione della responsabilità, contestando la credibilità, attendibilitàe coerenza del narrato della persona offesa e lamentando l’omessa valutazione di elementiritenuti decisivi, tra cui le dichiarazioni della teste Giambini, nonché la ricostruzionealternativa dei fatti dalle stesse emergente; censurava, inoltre, il mancato riconoscimentodelle circostanze attenuanti in termini di prevalenza sulle aggravanti e la misura degliaumenti per continuazione.2.2. [OSCURATO:PERSONA] deduceva l’erroneità dell’affermazione di responsabilità,evidenziando la mancata identificazione da parte della persona offesa, sentita, peraltro, nellafase delle indagini, senza l’assistenza di un interprete, pur non conoscendo la lingua italiana;contestava, inoltre, il difetto di contestualità tra sottrazione e violenza, chiedendo lariqualificazione del fatto nel reato di furto, e censurava il trattamento sanzionatorio e ilmancato riconoscimento delle attenuanti in termini di prevalenza.2.3. [OSCURATO:PERSONA] deduceva l’erronea ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove,sostenendo che la dinamica dell’episodio, come emergente anche dalle dichiarazionitestimoniali acquisite, fosse incompatibile con la responsabilità dell’imputato edevidenziando incongruenze nella versione della persona offesa e nelle risultanze istruttorie;censurava, inoltre, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti in termini diprevalenza sulle aggravanti e la misura della pena, ritenuta eccessiva sia nella pena basesia negli aumenti per continuazione.3.

Con sentenza del 6 ottobre 2025, la Corte di appello di Firenze confermava ilprovvedimento impugnato.4.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzodei rispettivi difensori.4.1. [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi.Col primo, deduce vizio di motivazione per travisamento della prova e violazione dilegge in ordine alla ritenuta attendibilità della persona offesa.Col secondo, denuncia vizio di motivazione per travisamento della prova e violazionedi legge in relazione al giudizio di inattendibilità espresso sulla teste Giambini.Col terzo, lamenta vizio di motivazione per travisamento della prova e violazione dilegge in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 62, n. 4), e 62-biscod. pen. in termini di prevalenza sulle aggravanti.4.2. [OSCURATO:PERSONA] articola un unico motivo, col quale deduce vizio di motivazione pertravisamento della prova in ordine al narrato della persona offesa, nonché con riferimentoalle modalità di assunzione delle dichiarazioni della stessa in assenza di interprete e allemodalità di svolgimento delle indagini.4.3. [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi.Col primo, deduce vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità,lamentando l’illogicità della ricostruzione dei fatti e l’erronea valutazione degli elementiprobatori.Col secondo, denuncia vizio di motivazione in ordine mancato riconoscimento delleaggravanti.

Col terzo, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento allaconferma del trattamento sanzionatorio irrogato in primo grado.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili.Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, nei termini di cui si dirà,limitatamente al motivo concernente il giudizio di comparazione tra circostanze concorrentied è inammissibile nel resto.2.

Va ribadito che, in presenza di una “doppia conforme” affermazione diresponsabilità, le motivazioni della sentenza di primo grado e di quella di appello si integranoreciprocamente, formando un unico complessivo corpo argomentativo, al quale occorre fareriferimento ai fini della valutazione della congruità della motivazione (Sez. 2, n. 37295 del12/06/2019, Saracino, Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv.257595-01).Il giudice di appello, ove pervenga a conclusioni conformi a quelle del primo giudice,può limitarsi a rinviare per relationem alla sentenza di primo grado, sia nella ricostruzione delfatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure, dovendo soltanto rispondere in modocongruo alle doglianze prospettate; ne deriva che le censure che si risolvono nella merariproposizione di questioni già esaminate e disattese nei gradi di merito, ovvero nellasollecitazione di una diversa valutazione del materiale probatorio, esulano dai limiti delgiudizio di legittimità (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Saracino, cit.).Nella motivazione della sentenza, il giudice del gravame non è, inoltre, tenuto acompiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esamedettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che esponga, in modologico e adeguato, le ragioni del proprio convincimento, dovendosi considerareimplicitamente disattese le deduzioni difensive incompatibili con la decisione adottata (Sez.6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935-01; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià,Rv. 254107-01).Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti afondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri diricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili odotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez.6, n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601-01).3.

I motivi concernenti l’affermazione di responsabilità, dedotti nell’interesse di tutti gliimputati, sono inammissibili e possono essere esaminati congiuntamente, nella parte in cuiinvestono profili tra loro omogenei, attesa l’evidente connessione logico-giuridica e lasovrapposizione delle censure formulate.Le doglianze muovono, per un verso, dalla contestazione dell’attendibilità dellapersona offesa e del narrato della stessa, nonché del giudizio di inattendibilità espresso sualtri apporti dichiarativi, e, per altro verso, dalla deduzione dell’illogicità della ricostruzionedei fatti e dell’erronea valutazione degli elementi probatori.Va ricordato che, secondo il costante orientamento di questa Corte, le dichiarazionidella persona offesa possono essere poste a fondamento dell’affermazione di responsabilitàanche in assenza di riscontri esterni, purché sottoposte a un vaglio particolarmente rigorosodi attendibilità, che investa la coerenza intrinseca del narrato, la sua plausibilità logica e lasua tenuta nel confronto con gli altri elementi acquisiti (Sez. 4, n. 410 del 09/11/2021,Aramu, Rv. 282558-01; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070-01); trattandosidi apprezzamento di fatto, esso è sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti dellamanifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, ovvero quando questa si fondi sumere congetture o su generalizzazioni prive di plausibilità (Sez. 5, n. 1322 del 26/09/2025,Abbruzzese, Rv. 289333-01; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01).Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi soprarichiamati, richiamando le argomentazioni del giudice di primo grado e rilevando che leiniziali incertezze emerse nella fase identificativa non incidono sull’attendibilità complessivadel narrato della persona offesa, successivamente stabilizzatosi nei suoi elementi essenziali.In particolare, la Corte rileva che la persona offesa riconosce in aula [OSCURATO:PERSONA] eNamri [OSCURATO:PERSONA], mentre individua [OSCURATO:PERSONA] non già sulla base dei tratti fisionomici, bensìmediante riconoscimento fotografico fondato sull’individuazione di specifici segni distintivi,ritenuti idonei – per precisione e stabilità – a consentirne l’identificazione.La credibilità della persona offesa trova, inoltre, conferma nella documentazionesanitaria attestante le lesioni riportate e in dati oggettivi, quali il rinvenimento della banconotasottratta nella disponibilità di uno degli imputati e il comportamento tenuto dagli stessinell’immediatezza dei fatti.

Tali elementi, considerati unitariamente, delineano un quadroprobatorio coerente e connotato da significative convergenze.Sulla scorta di tale base fattuale, la corte territoriale ha esaminato le dichiarazioni deitesti Giambini e Lopez e ha rilevato che la versione da essi prospettata – secondo cui lasottrazione sarebbe riferibile a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avrebbe lanciato la bicicletta e [OSCURATO:PERSONA] sarebbeintervenuto solo in un momento successivo – non trova riscontro negli elementi oggettivirichiamati.

Tale versione, inoltre, è priva di coerenza interna, non risulta pienamentesovrapponibile tra i due testi e diverge anche dalle versioni fornite dagli imputati.In tale quadro, la Corte di appello ha evidenziato come le dichiarazioni degli imputati sipongano, a loro volta, in termini non veritieri o comunque non attendibili, in quanto smentitedagli elementi oggettivi acquisiti e non idonee a fornire una ricostruzione alternativaplausibile dell’accaduto.Le censure difensive si limitano, pertanto, a prospettare una ricostruzione alternativa,senza confrontarsi con le specifiche argomentazioni poste a fondamento della decisioneimpugnata.Né le deduzioni di illogicità evidenziano vizi del percorso argomentativo seguito daigiudici di merito, risolvendosi nella mera contrapposizione di una diversa lettura dellerisultanze processuali, a fronte di una motivazione che si presenta coerente e logicamentestrutturata.4.

Con specifico riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], deve esaminarsi la censurarelativa alle modalità di assunzione delle dichiarazioni della persona offesa, dedotta conriferimento alla mancata assistenza di un interprete.La doglianza è inammissibile per difetto di specificità.Invero, in tema di ricorso per cassazione, la specifica indicazione degli atti processualirichiamati a sostegno del motivo non può tradursi in un rinvio generico agli stessi, ma deveavvenire in modo tale da consentire alla Corte di individuarli agevolmente, senza esserecostretta a una loro autonoma ricerca; sono, pertanto, inammissibili i motivi che, purrichiamando atti processuali, non ne riportino il contenuto né ne indichino con precisione lasede processuale (Sez. 4, n. 3937 del 12/01/2021, Centofanti, Rv. 280384-01; Sez. 2, n.20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071-01).Il ricorrente, invece, si limita ad allegare in termini assertivi la mancata nominadell’interprete, senza indicare gli atti dai quali desumere tale circostanza, né riprodurne ilcontenuto o individuarne la sede processuale, così impedendo a questa Corte ogni verificasul punto.La censura è, peraltro, infondata, poiché, secondo il costante orientamento di questaCorte, la mancata nomina dell’interprete per la persona offesa o per la persona informata deifatti non determina nullità né inutilizzabilità delle dichiarazioni rese, potendo rilevareunicamente ai fini della valutazione della loro attendibilità (Sez. 3, n. 44441 del 02/10/2013,P., Rv. 257597-01; Sez. 2, n. 36988 del 18/09/2008, Fati, Rv. 242049-01; Sez. 3, n. 370 del23/11/2006, Ilie, Rv. 235848-01).L’attendibilità della persona offesa è stata oggetto di autonoma e approfonditavalutazione da parte dei giudici di merito, nei termini già esaminati, ed è stata ulteriormenteverificata in sede dibattimentale, ove la stessa è stata escussa con l’assistenza di interprete.La censura si risolve, pertanto, in una critica alla valutazione del materiale probatorio,non consentita in sede di legittimità.5.

Con riferimento ai motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, n. 4), e62-bis cod. pen. in termini di prevalenza sulle aggravanti, nonché, per quanto concerneNamri, alla determinazione del trattamento sanzionatorio,è bene precisare che il giudizio dicomparazione tra circostanze e la determinazione della pena rientrano nella discrezionalitàdel giudice di merito e sono sindacabili in sede di legittimità nei soli limiti della manifestaillogicità o della carenza della motivazione.Nel caso di specie, la Corte territoriale ha dato conto delle ragioni per le quali haritenuto di non riconoscere la prevalenza delle attenuanti, evidenziando, con riferimento allaposizione di [OSCURATO:PERSONA], che il giudizio di equivalenza già operato in primo grado risultavaadeguato al disvalore del fatto e non giustificato da elementi positivi riferibili alla condottadell’imputato, ma piuttosto funzionale a una più equilibrata determinazione della pena.

A ciòha aggiunto la valorizzazione delle modalità dell’azione e delle dichiarazioni resedall’imputato, ritenute indicative di un atteggiamento di sostanziale indifferenza rispetto allagravità della condotta.Il motivo proposto nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] è, dunque, manifestamente infondato.È, invece, fondato il secondo motivo di ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].Con l’atto di appello, la difesa aveva specificamente censurato il giudizio dicomparazione tra circostanze concorrenti, deducendo l’incongruenza del trattamentocircostanziale operato dal Tribunale.A fronte di tale specifica doglianza, la corte territoriale, pur soffermandosi sulla gravitàdel fatto e sul ruolo svolto dall’imputato nella vicenda ai fini della determinazione deltrattamento sanzionatorio, ha omesso di confrontarsi con il motivo di gravame concernente ilgiudizio di comparazione tra circostanze concorrenti.La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente a tale profilo,con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.È inammissibile nel resto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], dovendosirichiamare, quanto alle censure concernenti l’affermazione di responsabilità, leconsiderazioni già svolte, mentre, con riguardo al trattamento sanzionatorio, la Corteterritoriale ha evidenziato la gravità del fatto, il ruolo svolto dall’imputato nella vicenda e lacongruità della pena irrogata, con pena base di poco superiore al minimo edittale e aumentiper la continuazione contenuti e proporzionati.A fronte di tale apparato motivazionale, le censure difensive si risolvono nella merasollecitazione di una diversa valutazione degli elementi di fatto, non consentita in sede dilegittimità.6.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] eChriki [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e,non emergendo ragioni per escludere la colpa nella proposizione delle impugnazioni, alversamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.Le spese relative al ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono rimesse algiudice del rinvio.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al bilanciamento trale circostanze concorrenti con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Cortedi appello di Firenze.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazionedi responsabilità.

Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] econdanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 30/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCATERINA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 06/10/2025 della Corte di Appello di Firenzevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalePietro Molino, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 16 settembre 2024, il Tribunale di Pistoia dichiarava DinariHassan [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili, in concorso tra loro, dei reati –commessi a Pistoial’11 agosto 2023 ai danni di [OSCURATO:PERSONA] – di rapina impropriaaggravata, lesioni personali e porto abusivo di arma, unificati sotto il vincolo dellacontinuazione, e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestateaggravanti e, quanto a [OSCURATO:PERSONA], anche alla recidiva, condannava ciascuno alla penacomplessiva di anni cinque e mesi sei di reclusione ed euro 1.200 di multa, oltre alle peneaccessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell’interdizione legale durantel’espiazione della pena, nonché al pagamento delle spese processuali e di custodiacautelare in carcere.2. Avverso la predetta decisione proponevano appello gli imputati.2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduceva l’erronea interpretazione delle risultanzeistruttorie ai fini dell’affermazione della responsabilità, contestando la credibilità, attendibilitàe coerenza del narrato della persona offesa e lamentando l’omessa valutazione di elementiritenuti decisivi, tra cui le dichiarazioni della teste Giambini, nonché la ricostruzionealternativa dei fatti dalle stesse emergente; censurava, inoltre, il mancato riconoscimentodelle circostanze attenuanti in termini di prevalenza sulle aggravanti e la misura degliaumenti per continuazione.2.2. [OSCURATO:PERSONA] deduceva l’erroneità dell’affermazione di responsabilità,evidenziando la mancata identificazione da parte della persona offesa, sentita, peraltro, nellafase delle indagini, senza l’assistenza di un interprete, pur non conoscendo la lingua italiana;contestava, inoltre, il difetto di contestualità tra sottrazione e violenza, chiedendo lariqualificazione del fatto nel reato di furto, e censurava il trattamento sanzionatorio e ilmancato riconoscimento delle attenuanti in termini di prevalenza.2.3. [OSCURATO:PERSONA] deduceva l’erronea ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove,sostenendo che la dinamica dell’episodio, come emergente anche dalle dichiarazionitestimoniali acquisite, fosse incompatibile con la responsabilità dell’imputato edevidenziando incongruenze nella versione della persona offesa e nelle risultanze istruttorie;censurava, inoltre, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti in termini diprevalenza sulle aggravanti e la misura della pena, ritenuta eccessiva sia nella pena basesia negli aumenti per continuazione.3. Con sentenza del 6 ottobre 2025, la Corte di appello di Firenze confermava ilprovvedimento impugnato.4. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzodei rispettivi difensori.4.1. [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi.Col primo, deduce vizio di motivazione per travisamento della prova e violazione dilegge in ordine alla ritenuta attendibilità della persona offesa.Col secondo, denuncia vizio di motivazione per travisamento della prova e violazionedi legge in relazione al giudizio di inattendibilità espresso sulla teste Giambini.Col terzo, lamenta vizio di motivazione per travisamento della prova e violazione dilegge in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 62, n. 4), e 62-biscod. pen. in termini di prevalenza sulle aggravanti.4.2. [OSCURATO:PERSONA] articola un unico motivo, col quale deduce vizio di motivazione pertravisamento della prova in ordine al narrato della persona offesa, nonché con riferimentoalle modalità di assunzione delle dichiarazioni della stessa in assenza di interprete e allemodalità di svolgimento delle indagini.4.3. [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi.Col primo, deduce vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità,lamentando l’illogicità della ricostruzione dei fatti e l’erronea valutazione degli elementiprobatori.Col secondo, denuncia vizio di motivazione in ordine mancato riconoscimento delleaggravanti. Col terzo, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento allaconferma del trattamento sanzionatorio irrogato in primo grado.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili.Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, nei termini di cui si dirà,limitatamente al motivo concernente il giudizio di comparazione tra circostanze concorrentied è inammissibile nel resto.2. Va ribadito che, in presenza di una “doppia conforme” affermazione diresponsabilità, le motivazioni della sentenza di primo grado e di quella di appello si integranoreciprocamente, formando un unico complessivo corpo argomentativo, al quale occorre fareriferimento ai fini della valutazione della congruità della motivazione (Sez. 2, n. 37295 del12/06/2019, Saracino, Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv.257595-01).Il giudice di appello, ove pervenga a conclusioni conformi a quelle del primo giudice,può limitarsi a rinviare per relationem alla sentenza di primo grado, sia nella ricostruzione delfatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure, dovendo soltanto rispondere in modocongruo alle doglianze prospettate; ne deriva che le censure che si risolvono nella merariproposizione di questioni già esaminate e disattese nei gradi di merito, ovvero nellasollecitazione di una diversa valutazione del materiale probatorio, esulano dai limiti delgiudizio di legittimità (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Saracino, cit.).Nella motivazione della sentenza, il giudice del gravame non è, inoltre, tenuto acompiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esamedettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che esponga, in modologico e adeguato, le ragioni del proprio convincimento, dovendosi considerareimplicitamente disattese le deduzioni difensive incompatibili con la decisione adottata (Sez.6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935-01; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià,Rv. 254107-01).Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti afondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri diricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili odotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez.6, n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601-01).3. I motivi concernenti l’affermazione di responsabilità, dedotti nell’interesse di tutti gliimputati, sono inammissibili e possono essere esaminati congiuntamente, nella parte in cuiinvestono profili tra loro omogenei, attesa l’evidente connessione logico-giuridica e lasovrapposizione delle censure formulate.Le doglianze muovono, per un verso, dalla contestazione dell’attendibilità dellapersona offesa e del narrato della stessa, nonché del giudizio di inattendibilità espresso sualtri apporti dichiarativi, e, per altro verso, dalla deduzione dell’illogicità della ricostruzionedei fatti e dell’erronea valutazione degli elementi probatori.Va ricordato che, secondo il costante orientamento di questa Corte, le dichiarazionidella persona offesa possono essere poste a fondamento dell’affermazione di responsabilitàanche in assenza di riscontri esterni, purché sottoposte a un vaglio particolarmente rigorosodi attendibilità, che investa la coerenza intrinseca del narrato, la sua plausibilità logica e lasua tenuta nel confronto con gli altri elementi acquisiti (Sez. 4, n. 410 del 09/11/2021,Aramu, Rv. 282558-01; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070-01); trattandosidi apprezzamento di fatto, esso è sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti dellamanifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, ovvero quando questa si fondi sumere congetture o su generalizzazioni prive di plausibilità (Sez. 5, n. 1322 del 26/09/2025,Abbruzzese, Rv. 289333-01; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01).Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi soprarichiamati, richiamando le argomentazioni del giudice di primo grado e rilevando che leiniziali incertezze emerse nella fase identificativa non incidono sull’attendibilità complessivadel narrato della persona offesa, successivamente stabilizzatosi nei suoi elementi essenziali.In particolare, la Corte rileva che la persona offesa riconosce in aula [OSCURATO:PERSONA] eNamri [OSCURATO:PERSONA], mentre individua [OSCURATO:PERSONA] non già sulla base dei tratti fisionomici, bensìmediante riconoscimento fotografico fondato sull’individuazione di specifici segni distintivi,ritenuti idonei – per precisione e stabilità – a consentirne l’identificazione.La credibilità della persona offesa trova, inoltre, conferma nella documentazionesanitaria attestante le lesioni riportate e in dati oggettivi, quali il rinvenimento della banconotasottratta nella disponibilità di uno degli imputati e il comportamento tenuto dagli stessinell’immediatezza dei fatti. Tali elementi, considerati unitariamente, delineano un quadroprobatorio coerente e connotato da significative convergenze.Sulla scorta di tale base fattuale, la corte territoriale ha esaminato le dichiarazioni deitesti Giambini e Lopez e ha rilevato che la versione da essi prospettata – secondo cui lasottrazione sarebbe riferibile a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avrebbe lanciato la bicicletta e [OSCURATO:PERSONA] sarebbeintervenuto solo in un momento successivo – non trova riscontro negli elementi oggettivirichiamati. Tale versione, inoltre, è priva di coerenza interna, non risulta pienamentesovrapponibile tra i due testi e diverge anche dalle versioni fornite dagli imputati.In tale quadro, la Corte di appello ha evidenziato come le dichiarazioni degli imputati sipongano, a loro volta, in termini non veritieri o comunque non attendibili, in quanto smentitedagli elementi oggettivi acquisiti e non idonee a fornire una ricostruzione alternativaplausibile dell’accaduto.Le censure difensive si limitano, pertanto, a prospettare una ricostruzione alternativa,senza confrontarsi con le specifiche argomentazioni poste a fondamento della decisioneimpugnata.Né le deduzioni di illogicità evidenziano vizi del percorso argomentativo seguito daigiudici di merito, risolvendosi nella mera contrapposizione di una diversa lettura dellerisultanze processuali, a fronte di una motivazione che si presenta coerente e logicamentestrutturata.4. Con specifico riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], deve esaminarsi la censurarelativa alle modalità di assunzione delle dichiarazioni della persona offesa, dedotta conriferimento alla mancata assistenza di un interprete.La doglianza è inammissibile per difetto di specificità.Invero, in tema di ricorso per cassazione, la specifica indicazione degli atti processualirichiamati a sostegno del motivo non può tradursi in un rinvio generico agli stessi, ma deveavvenire in modo tale da consentire alla Corte di individuarli agevolmente, senza esserecostretta a una loro autonoma ricerca; sono, pertanto, inammissibili i motivi che, purrichiamando atti processuali, non ne riportino il contenuto né ne indichino con precisione lasede processuale (Sez. 4, n. 3937 del 12/01/2021, Centofanti, Rv. 280384-01; Sez. 2, n.20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071-01).Il ricorrente, invece, si limita ad allegare in termini assertivi la mancata nominadell’interprete, senza indicare gli atti dai quali desumere tale circostanza, né riprodurne ilcontenuto o individuarne la sede processuale, così impedendo a questa Corte ogni verificasul punto.La censura è, peraltro, infondata, poiché, secondo il costante orientamento di questaCorte, la mancata nomina dell’interprete per la persona offesa o per la persona informata deifatti non determina nullità né inutilizzabilità delle dichiarazioni rese, potendo rilevareunicamente ai fini della valutazione della loro attendibilità (Sez. 3, n. 44441 del 02/10/2013,P., Rv. 257597-01; Sez. 2, n. 36988 del 18/09/2008, Fati, Rv. 242049-01; Sez. 3, n. 370 del23/11/2006, Ilie, Rv. 235848-01).L’attendibilità della persona offesa è stata oggetto di autonoma e approfonditavalutazione da parte dei giudici di merito, nei termini già esaminati, ed è stata ulteriormenteverificata in sede dibattimentale, ove la stessa è stata escussa con l’assistenza di interprete.La censura si risolve, pertanto, in una critica alla valutazione del materiale probatorio,non consentita in sede di legittimità.5. Con riferimento ai motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, n. 4), e62-bis cod. pen. in termini di prevalenza sulle aggravanti, nonché, per quanto concerneNamri, alla determinazione del trattamento sanzionatorio,è bene precisare che il giudizio dicomparazione tra circostanze e la determinazione della pena rientrano nella discrezionalitàdel giudice di merito e sono sindacabili in sede di legittimità nei soli limiti della manifestaillogicità o della carenza della motivazione.Nel caso di specie, la Corte territoriale ha dato conto delle ragioni per le quali haritenuto di non riconoscere la prevalenza delle attenuanti, evidenziando, con riferimento allaposizione di [OSCURATO:PERSONA], che il giudizio di equivalenza già operato in primo grado risultavaadeguato al disvalore del fatto e non giustificato da elementi positivi riferibili alla condottadell’imputato, ma piuttosto funzionale a una più equilibrata determinazione della pena. A ciòha aggiunto la valorizzazione delle modalità dell’azione e delle dichiarazioni resedall’imputato, ritenute indicative di un atteggiamento di sostanziale indifferenza rispetto allagravità della condotta.Il motivo proposto nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] è, dunque, manifestamente infondato.È, invece, fondato il secondo motivo di ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].Con l’atto di appello, la difesa aveva specificamente censurato il giudizio dicomparazione tra circostanze concorrenti, deducendo l’incongruenza del trattamentocircostanziale operato dal Tribunale.A fronte di tale specifica doglianza, la corte territoriale, pur soffermandosi sulla gravitàdel fatto e sul ruolo svolto dall’imputato nella vicenda ai fini della determinazione deltrattamento sanzionatorio, ha omesso di confrontarsi con il motivo di gravame concernente ilgiudizio di comparazione tra circostanze concorrenti.La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente a tale profilo,con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.È inammissibile nel resto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], dovendosirichiamare, quanto alle censure concernenti l’affermazione di responsabilità, leconsiderazioni già svolte, mentre, con riguardo al trattamento sanzionatorio, la Corteterritoriale ha evidenziato la gravità del fatto, il ruolo svolto dall’imputato nella vicenda e lacongruità della pena irrogata, con pena base di poco superiore al minimo edittale e aumentiper la continuazione contenuti e proporzionati.A fronte di tale apparato motivazionale, le censure difensive si risolvono nella merasollecitazione di una diversa valutazione degli elementi di fatto, non consentita in sede dilegittimità.6. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] eChriki [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e,non emergendo ragioni per escludere la colpa nella proposizione delle impugnazioni, alversamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.Le spese relative al ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono rimesse algiudice del rinvio. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al bilanciamento trale circostanze concorrenti con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Cortedi appello di Firenze. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazionedi responsabilità. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] econdanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 30/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCATERINA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22899/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris