Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21110/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Avverso la sentenza indicata -in epigrafe, i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorsi per cassazione.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto il difetto di un'adeguata motivazione.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 1) vizi della motivazione per essere l'affermazione della responsabilità per il reato di cui al capo D) in palese contrasto con le inequivocabili prove favorevoli all'imputato.

La deposizione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata contraddetta da diversi elementi contrari alle sue parole nonc:hé al suo ricordo ed ella non avrebbe mai confermato di aver riconosciuto l'immagine di [OSCURATO:PERSONA] dal fascicolo fotografico.

Inoltre, il riconoscimento fotografico presenterebbe plurime irregolarità; 2) erronea qualificazione del fatto come rapina impropria anziché furto; 3) violazione di legge e vizi della motivazione con riferimento al reato di cui al capo E), non essendo raggiunta alcuna prova circa la responsabilità dell'imputato ed essendo la persona offesa stata vaga nella sua deposizione, oltre ad essere state erroneamente utilizzate le risultanze delle intercettazioni captate; 4) violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla quantificazione della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Sono pervenuti motivi nuovi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

2. I ricorsi sono inammissibili. 2.1 Quanto al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], giova premettere che si è esattamente osservato (Sez.

VI, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Rv. 254584) che "la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.)„ devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta", Nel caso in esame, il ricorrente si è limitato a censurare la motivazione della sentenza impugnata con doglianze del tutto generiche, che non si confrontano con le argomentazioni della pronuncia d'appello e che non indicano specificamente le ragioni di fatto e di diritto, poste a base delle stesse.

Deve dunque affermarsi che le censure difettano di specificità.Né possono essere presi in considerazione i motivi nuovi, successivamente depositati dal ricorrente.

Questa Corte è infatti ferma nel ritenere (cfr. Sez. 2, n. 34216 del 29/04/2014, Rv. 260851; Sez. 6, n. 47414 del 30/10/2008, Rv. 242129) che, in materia di impugnazioni, l'indicazione di motivi generici nel ricorso, in violazione dell'art. 581, lett. c), cod. proc. pen.,, costituisce di per sé motivo di inammissibilità del proposto ricorso, anche se successivamente, ad integrazione e specificazione di quelli già dedotti, vengano depositati nei termini di legge i motivi nuovi ex art. 585, comma quarto, cod. proc. pen.

Orientamento, questo, adottato in forza di quanto stabilisce il comma quarto dell'art. 585 cod. proc. pen., secondo cui "l'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi". 2.2 Quanto al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi che le doglianze sollevate sono reiterative di quelle già formulate dinanzi alla Corte territoriale, che le ha disattese con argomentazioni puntuali e corrette (v. f. 11 e 12 in ordine all'affermazione della responsabilità per i reati di cui ai capi D e E).

La Corte d'appello ha poi sussunto il fatto di cui al capo D) nell'alveo della rapina impropria, essendo stata esercitata violenza nei confronti della persona offesa Al fine di assicurarsi il possesso dell'autovettura e l'impunità.

A fronte delle argomentazioni della Corte del merito le deduzioni del ricorrente sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez.

U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074), e sono prive di specificità, posto che esse non si confrontano con la compiuta e lineare motivazione svolta dai Giudici della cognizione e, dunque, omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza, oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell11/3/2009, Rv. 243838). 2.2.1 Nessun vizio inficia la motivazione della sentenza impugnata neanche con riguardo al trattamento sanzionatorio.

La pena, infatti, è stata determinata, tenuto conto della gravità dei fatti, e le attenuanti generiche sono state negate in difetto di elementi positivamente valorizzabili fine della loro concessione.

Giova ricordare che questa Corte è ferma nel ritenere che non è consentita la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come è avvenuto nel caso in esame, in cui la pena, inflitta al ricorrente, è stata valutata dalla Corte del merito come proporzionata alla gravità del reato e determinata nel rispetto dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen.

Inoltre, la Corte d'appello ha fatto buon governo dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis cod. pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato.

3. La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art.616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione dei ricorsi inammissibili (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del primo febbraio 2022 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Avverso la sentenza indicata -in epigrafe, i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorsi per cassazione. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto il difetto di un'adeguata motivazione. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 1) vizi della motivazione per essere l'affermazione della responsabilità per il reato di cui al capo D) in palese contrasto con le inequivocabili prove favorevoli all'imputato. La deposizione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata contraddetta da diversi elementi contrari alle sue parole nonc:hé al suo ricordo ed ella non avrebbe mai confermato di aver riconosciuto l'immagine di [OSCURATO:PERSONA] dal fascicolo fotografico. Inoltre, il riconoscimento fotografico presenterebbe plurime irregolarità; 2) erronea qualificazione del fatto come rapina impropria anziché furto; 3) violazione di legge e vizi della motivazione con riferimento al reato di cui al capo E), non essendo raggiunta alcuna prova circa la responsabilità dell'imputato ed essendo la persona offesa stata vaga nella sua deposizione, oltre ad essere state erroneamente utilizzate le risultanze delle intercettazioni captate; 4) violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla quantificazione della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Sono pervenuti motivi nuovi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2. I ricorsi sono inammissibili. 2.1 Quanto al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], giova premettere che si è esattamente osservato (Sez. VI, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Rv. 254584) che "la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.)„ devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta", Nel caso in esame, il ricorrente si è limitato a censurare la motivazione della sentenza impugnata con doglianze del tutto generiche, che non si confrontano con le argomentazioni della pronuncia d'appello e che non indicano specificamente le ragioni di fatto e di diritto, poste a base delle stesse. Deve dunque affermarsi che le censure difettano di specificità.Né possono essere presi in considerazione i motivi nuovi, successivamente depositati dal ricorrente. Questa Corte è infatti ferma nel ritenere (cfr. Sez. 2, n. 34216 del 29/04/2014, Rv. 260851; Sez. 6, n. 47414 del 30/10/2008, Rv. 242129) che, in materia di impugnazioni, l'indicazione di motivi generici nel ricorso, in violazione dell'art. 581, lett. c), cod. proc. pen.,, costituisce di per sé motivo di inammissibilità del proposto ricorso, anche se successivamente, ad integrazione e specificazione di quelli già dedotti, vengano depositati nei termini di legge i motivi nuovi ex art. 585, comma quarto, cod. proc. pen. Orientamento, questo, adottato in forza di quanto stabilisce il comma quarto dell'art. 585 cod. proc. pen., secondo cui "l'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi". 2.2 Quanto al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi che le doglianze sollevate sono reiterative di quelle già formulate dinanzi alla Corte territoriale, che le ha disattese con argomentazioni puntuali e corrette (v. f. 11 e 12 in ordine all'affermazione della responsabilità per i reati di cui ai capi D e E). La Corte d'appello ha poi sussunto il fatto di cui al capo D) nell'alveo della rapina impropria, essendo stata esercitata violenza nei confronti della persona offesa Al fine di assicurarsi il possesso dell'autovettura e l'impunità. A fronte delle argomentazioni della Corte del merito le deduzioni del ricorrente sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074), e sono prive di specificità, posto che esse non si confrontano con la compiuta e lineare motivazione svolta dai Giudici della cognizione e, dunque, omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza, oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell11/3/2009, Rv. 243838). 2.2.1 Nessun vizio inficia la motivazione della sentenza impugnata neanche con riguardo al trattamento sanzionatorio. La pena, infatti, è stata determinata, tenuto conto della gravità dei fatti, e le attenuanti generiche sono state negate in difetto di elementi positivamente valorizzabili fine della loro concessione. Giova ricordare che questa Corte è ferma nel ritenere che non è consentita la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come è avvenuto nel caso in esame, in cui la pena, inflitta al ricorrente, è stata valutata dalla Corte del merito come proporzionata alla gravità del reato e determinata nel rispetto dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. Inoltre, la Corte d'appello ha fatto buon governo dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis cod. pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato. 3. La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art.616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione dei ricorsi inammissibili (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del primo febbraio 2022 Il Consigliere est
Sentenza Cassazione n. 21110/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris