CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 maggio 1985
Cassazione n. 16864/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/05/1985 avverso la sentenza del 30/03/2021 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORD4state-auvise--alle-ipertt; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto che il motivo, con cui si deduce vizio di motivazione per non avere il Tribunale, nel pronunciare sentenza di applicazione di pena, valutato la possibilità di addivenire ad una pronuncia assolutoria, è inammissibile perchè del tutto generico e per non essere consentito dalla legge ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] ré estensore [OSCURATO:PERSONA] *dente [OSCURATO:PERSONA] • oggi,