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CassazionesentenzaSezione FDecisione del 29 novembre 2021

Cassazione n. 36405/2022

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 23/02/2022 dalla Corte d'Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Cuneo, in data 11/07/2017, con la quale [OSCURATO:SOCIETA] Giuseppe, socio della [OSCURATO:SOCIETA]. ed amministratore dal 27/11/2012, era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato continuato di dichiarazione fraudolenta per gli anni di imposta 2009/2011, posto in essere, in sede di dichiarazioni ai fini IVA e delle imposte sui redditi dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., attraverso l'utilizzo delle fatture meglio specificate in rubrica, emesse per operazioni inesistenti emesse dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. (il Tribunale aveva invece assolto il coimputato [OSCURATO:PERSONA] Giovanni, amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. fino al novembre 2012, per non aver commesso il fatto).

In particolare, la Corte d'Appello ha ritenuto configurabile la sola recidiva semplice (in luogo di quella qualificata ritenuta dal Tribunale), ritenuta equivalente alle attenuanti generiche concesse in parziale accoglimento dell'appello; ha conseguentemente dichiarato estinte, per intervenuta prescrizione, le dichiarazioni fraudolente relative agli anni di imposta 2009 e 2010.

2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:SOCIETA], a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità.

Si censura la mancata risposta ai rilievi svolti in appello avverso il mero recepimento di quanto accertato in via meramente presuntiva dalla Guardia di Finanza, con particolare riguardo all'omesso accertamento dell'esistenza in natura dei beni oggetto delle fatture, e della veridicità della documentazione incompatibile con le fatture medesime (ben potendo essere tale documentazione, e non le fatture contestate, essere falsa).

Si censura altresì la sentenza, in tale prospettiva, nella parte in cui valorizza il fatto che i beni oggetto del noleggio alla [OSCURATO:SOCIETA] erano stati venduti dal BOETTI in data precedente al noleggio medesimo, non essendo stata dimostrata la veridicità di tali vendite e non potendosi escludere (come invece ritenuto dalla Corte d'Appello) che si trattasse di negozi simulati.

Si osserva altresì che non tutti i beni oggetto delle fatture risultavano oggetto di precedenti vendite.

In definitiva, si lamenta che la penale responsabilità del [OSCURATO:SOCIETA] era stata affermata sulla scorta di mere presunzioni tributarie non supportate da adeguati elementi di riscontro, dato che l'operante e il curatore fallimentare avevano dichiarato di non aver effettuato accertamenti sull'esistenza dei beni e sui rapporti commerciali con i beneficiari delle fatture aventi ad oggetto i beni che sarebbero stati poi dati in noleggio.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'attribuzione al [OSCURATO:SOCIETA] delle funzioni amministrative anche di fatto.

Si evidenzia che l'[OSCURATO:PERSONA], pur titolare della carica amministrativa, era stato assolto mentre il [OSCURATO:SOCIETA] era stato condannato solo sulla base di asseriti contatti con il titolare della ditta emittente.

Si censura la sentenza per aver affermato che il ricorrente era "titolare" della società, non avendo egli avuto incarichi di sorta all'epoca dei fatti, e non essendo stato svolto alcun accertamento su attività amministrativa di fatto in ipotesi svolta.

2.3. Vizio di motivazione quanto all'applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di mera equivalenza sulla recidiva semplice detenuto.

Si rileva l'assenza di motivazione al riguardo.[OSCURATO:PERSONA]

1. E' opportuno premettere che, alla data odierna, il residuo reato ascritto al [OSCURATO:SOCIETA] non risulta prescritto, dovendosi tener conto della sospensione per 61 giorni conseguente al rinvio della causa disposto, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per impedimento dell'imputato dovuto a ragioni di salute.

Il ricorso è fondato nei limiti qui di seguito esposti.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Deve invero osservarsi che i giudici di merito, con valutazione concorde quanto immune da illogicità o contraddittorietà qui deducibili, hanno conferito decisiva rilevanza al fatto che i beni di cui alle fatture del 2011 oggetto della residua contestazione, apparentemente noleggiati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. destinataria delle fatture, risultavano documentalmente già ceduti a terzi da parte dei soggetti emittenti (ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.: cfr. pag 7 della sentenza impugnata, nonché la settima ed ottava pagina della sentenza di primo grado, priva di numerazione).

Si tratta di un elemento documentale di intuitiva rilevanza, che si inserisce tra l'altro in un contesto di gravi anomalie rilevate nella contabilità dei soggetti emittenti (cfr. la pagine terza e ss. della sentenza di primo grado), e che la difesa ha inteso confutare in questa sede con argomentazioni che in realtà appaiono volte a fornire una diversa lettura delle risultanze acquisite, non priva di connotazioni esplorative: tra l'altro, nel prospettare che ad essere falsi potrebbero essere stati i contratti di vendita, e non le fatture, il ricorrente avrebbe dovuto adeguatamente chiarire quale interesse avrebbe potuto avere l'emittente ad effettuare (e fatturare) noleggi di mezzi simulatamente ceduti a terzi, ma dei quali era in realtà ancora titolare.

3. A diverse conclusioni deve pervenirsi per quanto riguarda il secondo motivo.

Nell'assolvere il coimputato [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha affermato che questi, pur rivestendo la qualifica di amministratore della società, "non era colui che interloquiva con il BOETTI", né vi era prova che si occupasse di contabilità.

Dal canto proprio la Corte territoriale aveva disatteso il motivo di appello del [OSCURATO:SOCIETA] - imperniato sull'assenza di prove in ordine ad un ruolo da questi ricoperto all'interno della società (ed in particolare ad un coinvolgimento nella contabilità) - aveva "sottolineato come lo stesso risulti titolare della [OSCURATO:SOCIETA]. e che pertanto eventuali attribuzioni o deleghe interne alla tenuta della contabilità non sono sufficienti a fare venire meno gli obblighi, anche penalmente rilevanti, a carico del responsabile legale" (pag. 7 della sentenza impugnata).

Al riguardo, colgono nel segno i rilievi difensivi in ordine al carattere sostanzialmente apparente della motivazione, avendo la Corte territoriale risolto la questione limitandosi ad un atecnico (e comunque non circostanziato) riferimento alla "titolarità" della società, pur in presenza di un amministratore formalmente investito della carica all'epoca dei fatti, senza alcuna concreta prospettazione di circostanze idonee a comprovare un inserimento del ricorrente nelle dinamiche sociali e nella tenuta della contabilità.

Sul punto, questa Suprema Corte ha chiarito che «in tema di reati tributari, è configurabile il concorso nel reato di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 74 del 2000 di coloro che - pur essendo estranei e non rivestendo cariche nella società a cui si riferisce la dichiarazione fraudolenta - abbiano, in qualsivoglia modo, partecipato a creare il meccanismo fraudolento che ha consentito all'amministratore della società, sottoscrittore della predetta dichiarazione, di avvalersi della documentazione fiscale fittizia, non ostando a ciò la natura istantanea del reato». (Sez. 3, n. 14497 del 18/10/2016, dep. 2017, Miccini, Rv. 269392 - 01, relativa ad una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell'imputato che, seppure cessato dalla carica di amministratore all'atto della presentazione della dichiarazione, era stato comunque coinvolto nell'operazione volta a creare il meccanismo fraudolento, avendo contribuito a predisporre e far approvare il bilancio contemplante fatture relative ad operazioni inesistenti).

Ed è appena il caso di evidenziare che tale evidente lacuna motivazionale non può essere colmata con il solo accenno, contenuto nella sentenza di primo grado, ad interlocuzioni tra il BOETTI ed il ricorrente, trattandosi di uno spunto che non è stato in alcun modo approfondito e ripreso dalla sentenza impugnata.

4. Quanto fin qui esposto impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Torino per nuovo giudizio, risultando ultroneo l'esame delle ulteriori censure dedotte in punto di trattamento sanzionatorio.

Solo per completezza, si richiama - in ordine al silenzio motivazionale denunciato con il terzo motivo di ricorso - l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto» (Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 270450 - 01).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 23/02/2022 dalla Corte d'Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Cuneo, in data 11/07/2017, con la quale [OSCURATO:SOCIETA] Giuseppe, socio della [OSCURATO:SOCIETA]. ed amministratore dal 27/11/2012, era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato continuato di dichiarazione fraudolenta per gli anni di imposta 2009/2011, posto in essere, in sede di dichiarazioni ai fini IVA e delle imposte sui redditi dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., attraverso l'utilizzo delle fatture meglio specificate in rubrica, emesse per operazioni inesistenti emesse dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. (il Tribunale aveva invece assolto il coimputato [OSCURATO:PERSONA] Giovanni, amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. fino al novembre 2012, per non aver commesso il fatto). In particolare, la Corte d'Appello ha ritenuto configurabile la sola recidiva semplice (in luogo di quella qualificata ritenuta dal Tribunale), ritenuta equivalente alle attenuanti generiche concesse in parziale accoglimento dell'appello; ha conseguentemente dichiarato estinte, per intervenuta prescrizione, le dichiarazioni fraudolente relative agli anni di imposta 2009 e 2010. 2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:SOCIETA], a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità. Si censura la mancata risposta ai rilievi svolti in appello avverso il mero recepimento di quanto accertato in via meramente presuntiva dalla Guardia di Finanza, con particolare riguardo all'omesso accertamento dell'esistenza in natura dei beni oggetto delle fatture, e della veridicità della documentazione incompatibile con le fatture medesime (ben potendo essere tale documentazione, e non le fatture contestate, essere falsa). Si censura altresì la sentenza, in tale prospettiva, nella parte in cui valorizza il fatto che i beni oggetto del noleggio alla [OSCURATO:SOCIETA] erano stati venduti dal BOETTI in data precedente al noleggio medesimo, non essendo stata dimostrata la veridicità di tali vendite e non potendosi escludere (come invece ritenuto dalla Corte d'Appello) che si trattasse di negozi simulati. Si osserva altresì che non tutti i beni oggetto delle fatture risultavano oggetto di precedenti vendite. In definitiva, si lamenta che la penale responsabilità del [OSCURATO:SOCIETA] era stata affermata sulla scorta di mere presunzioni tributarie non supportate da adeguati elementi di riscontro, dato che l'operante e il curatore fallimentare avevano dichiarato di non aver effettuato accertamenti sull'esistenza dei beni e sui rapporti commerciali con i beneficiari delle fatture aventi ad oggetto i beni che sarebbero stati poi dati in noleggio. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'attribuzione al [OSCURATO:SOCIETA] delle funzioni amministrative anche di fatto. Si evidenzia che l'[OSCURATO:PERSONA], pur titolare della carica amministrativa, era stato assolto mentre il [OSCURATO:SOCIETA] era stato condannato solo sulla base di asseriti contatti con il titolare della ditta emittente. Si censura la sentenza per aver affermato che il ricorrente era "titolare" della società, non avendo egli avuto incarichi di sorta all'epoca dei fatti, e non essendo stato svolto alcun accertamento su attività amministrativa di fatto in ipotesi svolta. 2.3. Vizio di motivazione quanto all'applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di mera equivalenza sulla recidiva semplice detenuto. Si rileva l'assenza di motivazione al riguardo.[OSCURATO:PERSONA] 1. E' opportuno premettere che, alla data odierna, il residuo reato ascritto al [OSCURATO:SOCIETA] non risulta prescritto, dovendosi tener conto della sospensione per 61 giorni conseguente al rinvio della causa disposto, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per impedimento dell'imputato dovuto a ragioni di salute. Il ricorso è fondato nei limiti qui di seguito esposti. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Deve invero osservarsi che i giudici di merito, con valutazione concorde quanto immune da illogicità o contraddittorietà qui deducibili, hanno conferito decisiva rilevanza al fatto che i beni di cui alle fatture del 2011 oggetto della residua contestazione, apparentemente noleggiati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. destinataria delle fatture, risultavano documentalmente già ceduti a terzi da parte dei soggetti emittenti (ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.: cfr. pag 7 della sentenza impugnata, nonché la settima ed ottava pagina della sentenza di primo grado, priva di numerazione). Si tratta di un elemento documentale di intuitiva rilevanza, che si inserisce tra l'altro in un contesto di gravi anomalie rilevate nella contabilità dei soggetti emittenti (cfr. la pagine terza e ss. della sentenza di primo grado), e che la difesa ha inteso confutare in questa sede con argomentazioni che in realtà appaiono volte a fornire una diversa lettura delle risultanze acquisite, non priva di connotazioni esplorative: tra l'altro, nel prospettare che ad essere falsi potrebbero essere stati i contratti di vendita, e non le fatture, il ricorrente avrebbe dovuto adeguatamente chiarire quale interesse avrebbe potuto avere l'emittente ad effettuare (e fatturare) noleggi di mezzi simulatamente ceduti a terzi, ma dei quali era in realtà ancora titolare. 3. A diverse conclusioni deve pervenirsi per quanto riguarda il secondo motivo. Nell'assolvere il coimputato [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha affermato che questi, pur rivestendo la qualifica di amministratore della società, "non era colui che interloquiva con il BOETTI", né vi era prova che si occupasse di contabilità. Dal canto proprio la Corte territoriale aveva disatteso il motivo di appello del [OSCURATO:SOCIETA] - imperniato sull'assenza di prove in ordine ad un ruolo da questi ricoperto all'interno della società (ed in particolare ad un coinvolgimento nella contabilità) - aveva "sottolineato come lo stesso risulti titolare della [OSCURATO:SOCIETA]. e che pertanto eventuali attribuzioni o deleghe interne alla tenuta della contabilità non sono sufficienti a fare venire meno gli obblighi, anche penalmente rilevanti, a carico del responsabile legale" (pag. 7 della sentenza impugnata). Al riguardo, colgono nel segno i rilievi difensivi in ordine al carattere sostanzialmente apparente della motivazione, avendo la Corte territoriale risolto la questione limitandosi ad un atecnico (e comunque non circostanziato) riferimento alla "titolarità" della società, pur in presenza di un amministratore formalmente investito della carica all'epoca dei fatti, senza alcuna concreta prospettazione di circostanze idonee a comprovare un inserimento del ricorrente nelle dinamiche sociali e nella tenuta della contabilità. Sul punto, questa Suprema Corte ha chiarito che «in tema di reati tributari, è configurabile il concorso nel reato di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 74 del 2000 di coloro che - pur essendo estranei e non rivestendo cariche nella società a cui si riferisce la dichiarazione fraudolenta - abbiano, in qualsivoglia modo, partecipato a creare il meccanismo fraudolento che ha consentito all'amministratore della società, sottoscrittore della predetta dichiarazione, di avvalersi della documentazione fiscale fittizia, non ostando a ciò la natura istantanea del reato». (Sez. 3, n. 14497 del 18/10/2016, dep. 2017, Miccini, Rv. 269392 - 01, relativa ad una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell'imputato che, seppure cessato dalla carica di amministratore all'atto della presentazione della dichiarazione, era stato comunque coinvolto nell'operazione volta a creare il meccanismo fraudolento, avendo contribuito a predisporre e far approvare il bilancio contemplante fatture relative ad operazioni inesistenti). Ed è appena il caso di evidenziare che tale evidente lacuna motivazionale non può essere colmata con il solo accenno, contenuto nella sentenza di primo grado, ad interlocuzioni tra il BOETTI ed il ricorrente, trattandosi di uno spunto che non è stato in alcun modo approfondito e ripreso dalla sentenza impugnata. 4. Quanto fin qui esposto impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Torino per nuovo giudizio, risultando ultroneo l'esame delle ulteriori censure dedotte in punto di trattamento sanzionatorio. Solo per completezza, si richiama - in ordine al silenzio motivazionale denunciato con il terzo motivo di ricorso - l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto» (Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 270450 - 01). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezio