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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 gennaio 1996

Cassazione n. 41851/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI MACERATAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il 19/01/1996 avverso la sentenza del 11/04/2025 del TRIBUNALE di MACERATAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Macerata ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione oltre la multa in relazione al reato di estorsione, per avere costretto mediante minaccia [OSCURATO:PERSONA] a consegnargli del danaro al fine di restituirgli un monopattino.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, deducendo, con unico motivo, violazione di legge per non essere stata applicata all'imputato, ai sensi dell'art. 29 cod.pen. ed in ragione della entità della pena principale inflitta, la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per cinque anni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

In punto di diritto, la sentenza di condanna che abbia omesso di applicare una pena accessoria è ricorribile per cassazione per violazione di legge da parte sia del Procuratore della Repubblica che del Procuratore generale a norma dell'art. 608 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 47502 del 29/09/2022, Galdini, Rv. 283754-01).

Nel caso in esame, l'entità della pena detentiva principale, pari a tre anni e quattro mesi di reclusione, imponeva, ex lege, ai sensi dell'art. 29, primo comma, cod.pen., l'applicazione - che il Tribunale ha omesso - della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per cinque anni.

Tanto determina l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con l'applicazione della sanzione accessoria (la Corte di cassazione, ove rilevi l'illegittima omessa applicazione di pena accessoria predeterminata nella durata, pronuncia l'annullamento senza rinvio ai sensi dell'art. 620, lett. l), cod. proc. pen., mentre non può ricorrere alla rettificazione di cui all'art. 619 comma 2, cod. proc. pen. (in motivazione la Corte ha specificato che il presupposto della rettificazione consiste nell'esigenza di emendare solamente la specie o qualità della pena, mentre l'omissione di quest'ultima, integrante un vizio della sentenza, rende la decisione carente di una disposizione necessaria). (Sez.

U, n. 47502 del 29/09/2022, Galdini, Rv. 283754-02).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa irrogazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, che dispone.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI MACERATAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il 19/01/1996 avverso la sentenza del 11/04/2025 del TRIBUNALE di MACERATAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Macerata ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione oltre la multa in relazione al reato di estorsione, per avere costretto mediante minaccia [OSCURATO:PERSONA] a consegnargli del danaro al fine di restituirgli un monopattino. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, deducendo, con unico motivo, violazione di legge per non essere stata applicata all'imputato, ai sensi dell'art. 29 cod.pen. ed in ragione della entità della pena principale inflitta, la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per cinque anni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. In punto di diritto, la sentenza di condanna che abbia omesso di applicare una pena accessoria è ricorribile per cassazione per violazione di legge da parte sia del Procuratore della Repubblica che del Procuratore generale a norma dell'art. 608 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 47502 del 29/09/2022, Galdini, Rv. 283754-01). Nel caso in esame, l'entità della pena detentiva principale, pari a tre anni e quattro mesi di reclusione, imponeva, ex lege, ai sensi dell'art. 29, primo comma, cod.pen., l'applicazione - che il Tribunale ha omesso - della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per cinque anni. Tanto determina l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con l'applicazione della sanzione accessoria (la Corte di cassazione, ove rilevi l'illegittima omessa applicazione di pena accessoria predeterminata nella durata, pronuncia l'annullamento senza rinvio ai sensi dell'art. 620, lett. l), cod. proc. pen., mentre non può ricorrere alla rettificazione di cui all'art. 619 comma 2, cod. proc. pen. (in motivazione la Corte ha specificato che il presupposto della rettificazione consiste nell'esigenza di emendare solamente la specie o qualità della pena, mentre l'omissione di quest'ultima, integrante un vizio della sentenza, rende la decisione carente di una disposizione necessaria). (Sez. U, n. 47502 del 29/09/2022, Galdini, Rv. 283754-02). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa irrogazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, che dispone. Così
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