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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 settembre 2022

Cassazione n. 43891/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti, con unico atto, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Marocco) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Egitto) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], alias [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 2403/20 in data 06/11/2020 della Corte di appello di Torino, prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; letta la memoria difensiva in data 26/09/2022 con cui si è insistito nell'accoglimento dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; lette le conclusioni della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], che si è associata alle conclusioni del Sostituto procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia resa in primo grado, all'esito di giudizio abbreviato, dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Asti che, in data 16/01/2020, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i reati di rapina aggravata in concorso (capo A) entrambi e di rapina aggravata e rapina semplice (capi B e C) il solo [OSCURATO:PERSONA], alle seguenti pene: -il [OSCURATO:PERSONA], ad anni quattro di reclusione ed euro 1.000 di multa; -il Zaaboul, ad anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 800 di multa.

Entrambi con le pene accessorie di legge (interdizione temporanea dai pubblici uffici ed espulsione a pena espiata) e con la condanna in solido al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile [OSCURATO:PERSONA], liquidati in complessivi euro 3.000.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per i motivi di seguito indicati.

Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione degli imputati.

La condanna è basata integralmente sulle dichiarazioni delle persone offese, che non sono assolutamente precise, né circostanziate né tantomeno coerenti.

Nessun valore probatorio è stato dato agli interrogatori degli imputati del 21/08/2019 che, invece, deve essere attribuito quando il processo viene celebrato, come il presente, con un rito alternativo.

Secondo motivo: violazione di legge per mancata riqualificazione giuridica dei fatti in minacce in relazione alla posizione dello Zaaboul ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di minacce e lesioni in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di Hfaiedh.

I giudici di merito ha attribuito il rango di "fonte di prova" alle sole dichiarazioni delle persone offese, senza dare alcun peso alla restante docu mentazione.

Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.

Se la Corte territoriale avesse tenuto conto del contesto in cui si sono verificati i fatti, avrebbe dovuto necessariamente riconoscere la non particolare gravità degli stessi e concedere l'attenuante de qua.Quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della revoca della misura di sicurezza dell'espulsione a pena espiata.

Non si è tenuto in alcun conto del dato positivo, rappresentato dal radicamento in Italia, personale e familiare, dei due imputati. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Manifestamente infondati sono i primi due, collegati, motivi di ricorso.

I ricorrenti, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, con le doglianze articolate finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale.

Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale.

Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito.

2.1. Va, inoltre, detto come non rientri nei poteri del giudice di legittimità quello di effettuare una rilettura degli elementi storico-fattuali posti a fondamento del motivato apprezzamento al riguardo svolto nell'impugnata decisione di merito, essendo il relativo sindacato circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari aspetti o segmenti del percorso motivazionale ivi tracciato: verifica il cui esito non può che dirsi positivamente raggiunto nel caso in esame.

Le doglianze difensive esposte nei primi due motivi di ricorso non sono idonee ad infirmare la ragionevolezza del complessivo risultato probatorio tratto dalla ricostruzione della vicenda operata nell'ultima decisione di merito, per la semplice ragione che esse tendono a (nuovamente) prospettare un'alternativa, e come tale non consentita nella presente sede„ rivisitazione del fatto oggetto del correlativo tema d'accusa, ovvero ad invalidarne elementi di dettaglio o di contorno, lasciando inalterata la consistenza delle ragioni giustificative a sostegno della pronuncia di responsabilità.

2.2. Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come, con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni delle persone offese, appaia del tutto condivisibile la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone; inoltre, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214).

Dette conclusioni appaiono tanto più giustificate se (è il caso di [OSCURATO:PERSONA], persona offesa nei reati di cui ai capi A e C), la persona offesa non si sia costituita parte civile, dal momento che, in tal caso, il valore delle dichiarazioni rese non subisce alcuna attenuazione, essendo il proprio coinvolgimento nel fatto assai più sfumato e potendosi parificare detta posizione a quella di qualunque altro dichiarante non coinvolto nel fatto a ragione della totale assenza di interessi di carattere patrimoniale.

Peraltro, quand'anche si volesse ritenere che anche la persona offesa non costituita parte civile debba soggiacere ad un controllo di attendibilità particolarmente penetrante, finalizzato ad escludere la manipolazione dei contenuti dichiarativi, è altrettanto vero che la giurisprudenza di legittimità, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice di merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto.

In tal senso, le Sezioni unite hanno infatti affermato che «può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato» (conformi, Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755).

Peraltro, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo la quale la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240524; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232).

Inoltre, difformemente da quanto ritenuto dai ricorrenti, in sentenza viene svolta un'attenta delibazione delle dichiarazioni rese dalle vittime, spiegandosi le ragioni per le quali esse si riscontrano tra di loro, nonché la portata delle modeste assente incongruenze o lacune nel racconto di ciascuna, oltre che del supposto ritardo della denuncia di [OSCURATO:PERSONA] (connesso essenzialmente alla "progressione esponenziale" nell'azione delittuosa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]) e dell'iniziale reticenza di Hfaidem (correlata alla paura di ritorsioni dello [OSCURATO:PERSONA]); e viene altresì effettuato il doveroso coordinamento del racconto delle persone offese con le dichiarazioni rese dalla persona informata sui fatti [OSCURATO:PERSONA].

2.3. Pari manifesta infondatezza investe il profilo della dedotta omessa considerazione delle dichiarazioni rese dagli imputati in sede di interrogatorio di garanzia, in linea con quelle rese in sede di dichiarazioni spontanee nel corso del giudizio.

Invero, come rilevato dalla Procura generale, la sentenza impugnata valuta con attenzione sia la versione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], qualificandola come "fragile", "lacunosa" e "inverosimile", sia la versione dello Zaaboul.

Nel riconoscimento dell'inverosimiglianza, i giudici di appello espongono le proprie valutazioni considerando le rispettive versioni sia in sé, sia nel coordinamento tra le stesse, sia, infine, rapportandole al racconto delle persone informate sui fatti, tanto da motivare anche le ragioni per le quali le dichiarazioni degli imputati finiscano per confermare, all'opposto, la veridicità del racconto delle vittime.

Peraltro, nemmeno appaiono fondate le censure in diritto sulle argomentazioni della Corte territoriale, che, nella ricerca di elementi in atti ad eventuale sostegno della versione degli imputati muove dalla premessa del diverso valore di tali versioni rispetto al racconto delle persone offese, evidenziando l'assenza di elementi in atti per ritenere verosimili e "prevalenti" le versioni degli imputati.

3. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il terzo motivo.

La Corte territoriale ha fatto puntuale applicazione del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto.

Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità, può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685).

Del resto - ha puntualmente osservato il giudice di secondo grado - riconoscere l'attenuante solo a fronte di un modesto danno significherebbe riconoscere che il beneficio è condizionato non alle modalità dell'azione ma solo al profitto conseguito, che non è una variabile sempre programmabile.

Nella fattispecie, l'uso e la minaccia del coltello, puntato alla gola e l'ulteriore minaccia di strangolamento con l'utilizzo della cintura dei pantaloni, in aggiunta alle frasi gravemente intimidatorie pronunciate dai ricorrenti e, in special modo dal [OSCURATO:PERSONA], descrivono un quadro incompatibile con il riconoscimento dell'attenuante de qua, atteso che la vicenda non pare né trascurabile né di modesta offensività.

Con queste argomentate conclusioni i ricorrenti omettono di confrontarsi, preferendo la "strada", conducente all'inammissibilità, della sostanziale reiterazione del motivo di appello.

4. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il quarto motivo.

La richiesta di revoca della misura di sicurezza dell'espulsione a pena espiata è stata giustificata dal possesso di regolare permesso di soggiorno e dalla presenza di radicamenti familiari in Italia: lo Zaaboul sarebbe sposato con una donna italiana, mentre il [OSCURATO:PERSONA], a seguito di una relazione con una donna italiana da cui ha divorziato, avrebbe avuto una figlia.

La Corte territoriale, dopo aver premesso che l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato costituisce una misura di sicurezza personale che trova la sua disciplina generale negli art. 199 ss. cod.. pen. e può essere ordinata dal giudice solo ove, con congrua e logica motivazione, accerti, alla luce dei criteri posti dall'art. 133 cod. pen., la sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, la quale si può manifestare principalmente con la reiterazione dei fatti criminosi (Sez. 4, n. 15447 del 14/03/2012, Nnake, Rv. 253507), e ricordato l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui l'espulsione prevista dagli artt. 235 cod. pen. e 15, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, può essere disposta, ricorrendone le condizioni, anche nei confronti dello straniero munito di permesso di soggiorno e convivente con prossimi congiunti di nazionalità italiana, fatto salvo il divieto di cui all'art. 19 del medesimo decreto, riguardante lo straniero convivente con parenti di secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, applicabile a tutte le espulsioni giudiziali (Sez. 5, n. 1953 del 29/11/2018, dep. 2019, Neagu, Rv. 274439), in ossequio alla medesima giurisprudenza, ha precisato che, in base ad una lettura costituzionalmente orientata, anche nel caso in cui i familiari conviventi non siano cittadini italiani, nel giudizio di pericolosità sociale si deve tener conto dell'efficacia risocializzante del nucleo familiare, sicchè l'espulsione può essere disposta solo quando il grado di pericolosità sia talmente elevato da non poter essere contrastato dall'esistenza del legame familiare.

Ciò considerato, ha escluso l'accoglibilità della richiesta revoca osservando, da un lato, come il semplice possesso di soggiorno non è ostativo alla misura di sicurezza, atteso che l'autorizzazione amministrativa garantisce solo la permanenza momentanea nel territorio e può comunque essere revocata o non rinnovata a fronte delle condizioni di legge, tra cui la perpetrazione di gravi reati - sintomo di per sé sufficiente per riconoscere la pericolosità - è una di esse e, dall'altro, come le "favorevoli" condizioni degli imputati siano state solo affermate ma in alcun modo dimostrate: dimostrazione che gli stessi non possono certo offrire tardivamente al giudice di legittimità sollecitandolo ad una valutazione di merito alio stesso non consentita.

Ancora una volta, i ricorrenti non si confrontano con tali argomentate conclusioni, "cadendo" nella sanzione dell'aspecificità.

5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

La parte civile ha concluso solo nel merito ma non ha chiesto la liquidazione delle spese, circostanza che esonera il Collegio dalla pronuncia sul punto.

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti, con unico atto, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Marocco) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Egitto) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], alias [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 2403/20 in data 06/11/2020 della Corte di appello di Torino, prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; letta la memoria difensiva in data 26/09/2022 con cui si è insistito nell'accoglimento dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; lette le conclusioni della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], che si è associata alle conclusioni del Sostituto procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia resa in primo grado, all'esito di giudizio abbreviato, dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Asti che, in data 16/01/2020, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i reati di rapina aggravata in concorso (capo A) entrambi e di rapina aggravata e rapina semplice (capi B e C) il solo [OSCURATO:PERSONA], alle seguenti pene: -il [OSCURATO:PERSONA], ad anni quattro di reclusione ed euro 1.000 di multa; -il Zaaboul, ad anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 800 di multa. Entrambi con le pene accessorie di legge (interdizione temporanea dai pubblici uffici ed espulsione a pena espiata) e con la condanna in solido al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile [OSCURATO:PERSONA], liquidati in complessivi euro 3.000. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per i motivi di seguito indicati. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione degli imputati. La condanna è basata integralmente sulle dichiarazioni delle persone offese, che non sono assolutamente precise, né circostanziate né tantomeno coerenti. Nessun valore probatorio è stato dato agli interrogatori degli imputati del 21/08/2019 che, invece, deve essere attribuito quando il processo viene celebrato, come il presente, con un rito alternativo. Secondo motivo: violazione di legge per mancata riqualificazione giuridica dei fatti in minacce in relazione alla posizione dello Zaaboul ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di minacce e lesioni in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di Hfaiedh. I giudici di merito ha attribuito il rango di "fonte di prova" alle sole dichiarazioni delle persone offese, senza dare alcun peso alla restante docu mentazione. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. Se la Corte territoriale avesse tenuto conto del contesto in cui si sono verificati i fatti, avrebbe dovuto necessariamente riconoscere la non particolare gravità degli stessi e concedere l'attenuante de qua.Quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della revoca della misura di sicurezza dell'espulsione a pena espiata. Non si è tenuto in alcun conto del dato positivo, rappresentato dal radicamento in Italia, personale e familiare, dei due imputati. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Manifestamente infondati sono i primi due, collegati, motivi di ricorso. I ricorrenti, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, con le doglianze articolate finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. 2.1. Va, inoltre, detto come non rientri nei poteri del giudice di legittimità quello di effettuare una rilettura degli elementi storico-fattuali posti a fondamento del motivato apprezzamento al riguardo svolto nell'impugnata decisione di merito, essendo il relativo sindacato circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari aspetti o segmenti del percorso motivazionale ivi tracciato: verifica il cui esito non può che dirsi positivamente raggiunto nel caso in esame. Le doglianze difensive esposte nei primi due motivi di ricorso non sono idonee ad infirmare la ragionevolezza del complessivo risultato probatorio tratto dalla ricostruzione della vicenda operata nell'ultima decisione di merito, per la semplice ragione che esse tendono a (nuovamente) prospettare un'alternativa, e come tale non consentita nella presente sede„ rivisitazione del fatto oggetto del correlativo tema d'accusa, ovvero ad invalidarne elementi di dettaglio o di contorno, lasciando inalterata la consistenza delle ragioni giustificative a sostegno della pronuncia di responsabilità. 2.2. Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come, con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni delle persone offese, appaia del tutto condivisibile la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone; inoltre, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214). Dette conclusioni appaiono tanto più giustificate se (è il caso di [OSCURATO:PERSONA], persona offesa nei reati di cui ai capi A e C), la persona offesa non si sia costituita parte civile, dal momento che, in tal caso, il valore delle dichiarazioni rese non subisce alcuna attenuazione, essendo il proprio coinvolgimento nel fatto assai più sfumato e potendosi parificare detta posizione a quella di qualunque altro dichiarante non coinvolto nel fatto a ragione della totale assenza di interessi di carattere patrimoniale. Peraltro, quand'anche si volesse ritenere che anche la persona offesa non costituita parte civile debba soggiacere ad un controllo di attendibilità particolarmente penetrante, finalizzato ad escludere la manipolazione dei contenuti dichiarativi, è altrettanto vero che la giurisprudenza di legittimità, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice di merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto. In tal senso, le Sezioni unite hanno infatti affermato che «può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato» (conformi, Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755). Peraltro, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo la quale la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240524; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232). Inoltre, difformemente da quanto ritenuto dai ricorrenti, in sentenza viene svolta un'attenta delibazione delle dichiarazioni rese dalle vittime, spiegandosi le ragioni per le quali esse si riscontrano tra di loro, nonché la portata delle modeste assente incongruenze o lacune nel racconto di ciascuna, oltre che del supposto ritardo della denuncia di [OSCURATO:PERSONA] (connesso essenzialmente alla "progressione esponenziale" nell'azione delittuosa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]) e dell'iniziale reticenza di Hfaidem (correlata alla paura di ritorsioni dello [OSCURATO:PERSONA]); e viene altresì effettuato il doveroso coordinamento del racconto delle persone offese con le dichiarazioni rese dalla persona informata sui fatti [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Pari manifesta infondatezza investe il profilo della dedotta omessa considerazione delle dichiarazioni rese dagli imputati in sede di interrogatorio di garanzia, in linea con quelle rese in sede di dichiarazioni spontanee nel corso del giudizio. Invero, come rilevato dalla Procura generale, la sentenza impugnata valuta con attenzione sia la versione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], qualificandola come "fragile", "lacunosa" e "inverosimile", sia la versione dello Zaaboul. Nel riconoscimento dell'inverosimiglianza, i giudici di appello espongono le proprie valutazioni considerando le rispettive versioni sia in sé, sia nel coordinamento tra le stesse, sia, infine, rapportandole al racconto delle persone informate sui fatti, tanto da motivare anche le ragioni per le quali le dichiarazioni degli imputati finiscano per confermare, all'opposto, la veridicità del racconto delle vittime. Peraltro, nemmeno appaiono fondate le censure in diritto sulle argomentazioni della Corte territoriale, che, nella ricerca di elementi in atti ad eventuale sostegno della versione degli imputati muove dalla premessa del diverso valore di tali versioni rispetto al racconto delle persone offese, evidenziando l'assenza di elementi in atti per ritenere verosimili e "prevalenti" le versioni degli imputati. 3. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il terzo motivo. La Corte territoriale ha fatto puntuale applicazione del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità, può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685). Del resto - ha puntualmente osservato il giudice di secondo grado - riconoscere l'attenuante solo a fronte di un modesto danno significherebbe riconoscere che il beneficio è condizionato non alle modalità dell'azione ma solo al profitto conseguito, che non è una variabile sempre programmabile. Nella fattispecie, l'uso e la minaccia del coltello, puntato alla gola e l'ulteriore minaccia di strangolamento con l'utilizzo della cintura dei pantaloni, in aggiunta alle frasi gravemente intimidatorie pronunciate dai ricorrenti e, in special modo dal [OSCURATO:PERSONA], descrivono un quadro incompatibile con il riconoscimento dell'attenuante de qua, atteso che la vicenda non pare né trascurabile né di modesta offensività. Con queste argomentate conclusioni i ricorrenti omettono di confrontarsi, preferendo la "strada", conducente all'inammissibilità, della sostanziale reiterazione del motivo di appello. 4. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il quarto motivo. La richiesta di revoca della misura di sicurezza dell'espulsione a pena espiata è stata giustificata dal possesso di regolare permesso di soggiorno e dalla presenza di radicamenti familiari in Italia: lo Zaaboul sarebbe sposato con una donna italiana, mentre il [OSCURATO:PERSONA], a seguito di una relazione con una donna italiana da cui ha divorziato, avrebbe avuto una figlia. La Corte territoriale, dopo aver premesso che l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato costituisce una misura di sicurezza personale che trova la sua disciplina generale negli art. 199 ss. cod.. pen. e può essere ordinata dal giudice solo ove, con congrua e logica motivazione, accerti, alla luce dei criteri posti dall'art. 133 cod. pen., la sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, la quale si può manifestare principalmente con la reiterazione dei fatti criminosi (Sez. 4, n. 15447 del 14/03/2012, Nnake, Rv. 253507), e ricordato l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui l'espulsione prevista dagli artt. 235 cod. pen. e 15, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, può essere disposta, ricorrendone le condizioni, anche nei confronti dello straniero munito di permesso di soggiorno e convivente con prossimi congiunti di nazionalità italiana, fatto salvo il divieto di cui all'art. 19 del medesimo decreto, riguardante lo straniero convivente con parenti di secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, applicabile a tutte le espulsioni giudiziali (Sez. 5, n. 1953 del 29/11/2018, dep. 2019, Neagu, Rv. 274439), in ossequio alla medesima giurisprudenza, ha precisato che, in base ad una lettura costituzionalmente orientata, anche nel caso in cui i familiari conviventi non siano cittadini italiani, nel giudizio di pericolosità sociale si deve tener conto dell'efficacia risocializzante del nucleo familiare, sicchè l'espulsione può essere disposta solo quando il grado di pericolosità sia talmente elevato da non poter essere contrastato dall'esistenza del legame familiare. Ciò considerato, ha escluso l'accoglibilità della richiesta revoca osservando, da un lato, come il semplice possesso di soggiorno non è ostativo alla misura di sicurezza, atteso che l'autorizzazione amministrativa garantisce solo la permanenza momentanea nel territorio e può comunque essere revocata o non rinnovata a fronte delle condizioni di legge, tra cui la perpetrazione di gravi reati - sintomo di per sé sufficiente per riconoscere la pericolosità - è una di esse e, dall'altro, come le "favorevoli" condizioni degli imputati siano state solo affermate ma in alcun modo dimostrate: dimostrazione che gli stessi non possono certo offrire tardivamente al giudice di legittimità sollecitandolo ad una valutazione di merito alio stesso non consentita. Ancora una volta, i ricorrenti non si confrontano con tali argomentate conclusioni, "cadendo" nella sanzione dell'aspecificità. 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La parte civile ha concluso solo nel merito ma non ha chiesto la liquidazione delle spese, circostanza che esonera il Collegio dalla pronuncia sul punto. P.Q.M.