CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14550/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile e la conferma della sentenza impugnata; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento nella massima estensione delle concesse circostanze attenuanti generiche e all'entità degli aumenti operati a titolo di continuazione, è manifestamente Infondato poiché la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai criteri enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto, per respingere le medesime doglianze proposte in appello, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare, le pagg. 4 e 5); • rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto, infine, che non si deve provvedere alla liquidazione delle spese processuali della parte civile sia in quanto essa non ne ha fatto richiesta sia in 11402- 01: ct, twite quanto, in ogni caso, la stessa si deve reputare 96neegittimata1a costituirsi e a interloquire in un giudizio di legittimità che, come nel caso di specie, attenga esclusivamente al capo della sentenza di condanna che riguarda il trattamento sanzionatorio. P.Q.NII. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data