CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 26355/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte di Appello di Bolognavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’annullamento con rinvio delprovvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso percassazione avverso la sentenza del 14 ottobre 2025 con cui la Corte di Appello diBologna, ha confermato la sentenza del 27 aprile 2023 con la quale il giudice perle indagini preliminari del Tribunale di Bologna, lo ha condannato alla pena dianni 2 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa in relazione ai reati di rapina elesioni.2. Con l’unico motivo di impugnazione, il ricorrente deduce violazione degli artt.62-bis, 81 cod. pen. 597 cod. proc. pen. nonché carenza di motivazione inrelazione alla mancata riduzione, conseguente al riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche, della pena inflitta per il reato satellite di lesionipersonali.La Corte territoriale avrebbe omesso qualsiasi valutazione sulla specificadoglianza formulata all’udienza del 14 ottobre 2025, con la quale era statasollecitata la correzione del giudizio di bilanciamento operato dal primo giudice.Secondo la prospettazione difensiva, infatti, la diminuzione di pena ex art. 62-biscod. pen. sarebbe stata illegittimamente applicata soltanto alla pena baserelativa al reato più grave di rapina e non anche all’aumento disposto per il reatodi lesioni personali, in contrasto con il principio di diritto secondo cui la riduzionederivante dal riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche deve incideresu tutti i reati unificati dal vincolo della continuazione.3. Il ricorso è inammissibile, in quanto introduce una questione nontempestivamente devoluta con l’atto di appello e non rilevabile d’ufficio in ognistato e grado del giudizio.3.1. Dagli atti emerge, infatti, che il [OSCURATO:PERSONA], con l’atto di gravame, avevaarticolato plurime censure finalizzate ad escludere la configurabilità del delitto dirapina ovvero, in subordine, ad ottenere il riconoscimento della circostanzaSolo in sede di conclusioni, nel corso dell’udienza del 14 ottobre 2025, la difesaha dedotto la violazione degli artt. 62-bis cod. pen., 81 e 597 cod. proc. pen.,lamentando l’erroneità del trattamento sanzionatorio per non essere stataapplicata al reato satellite di lesioni personali la diminuzione di pena conseguenteal riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.3.2. Ciò premesso, il Collegio intende ribadire il consolidato principio di dirittosecondo cui i motivi nuovi di impugnazione devono necessariamente riguardare icapi o i punti della decisione già investiti dall’impugnazione principale, essendorichiesta una connessione funzionale tra le doglianze originarie e quellesuccessivamente formulate (Sez. 6, n. 45075 del 02/10/2014, Sabbatini, Rv.260666–01; Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, Comitini, Rv. 262343–01; daultimo, Sez. 2, n. 7655 del 17/01/2025, Acciarito, non massimata).Né tale conclusione può ritenersi espressione di un approccio meramenteformalistico all’atto di impugnazione. La lettura dei motivi originari di appelloevidenzia, infatti, come nessuna deduzione fosse stata formulata in ordine alladeterminazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche. L’assenza di qualsiasi specifica censurasul punto conferma, dunque, l’obiettiva novità della questione introdotta soltantonel corso del giudizio di appello e comporta, conseguentemente, la suainammissibilità.La difesa, infatti, solo con il ricorso per cassazione ha introdotto una censuraconcernente un vizio di motivazione che, sebbene astrattamente deducibile insede di legittimità, risulta del tutto estraneo al thema decidendum devoluto conl’originario atto di appello. Né la questione investe la denunciata applicazione diuna pena illegale, non essendo prospettata l’irrogazione di una sanzioneeccedente, per specie o per quantità, i limiti stabiliti dalla legge.Sul punto, le Sezioni Unite hanno espressamente affermato che può qualificarsiillegale soltanto la pena che non corrisponda, per specie ovvero per quantità,tanto in difetto quanto in eccesso, a quella astrattamente prevista per lafattispecie incriminatrice, collocandosi, per tale ragione, al di fuori del sistemasanzionatorio delineato dal codice penale. Essa va, pertanto, distinta dalla penameramente illegittima, in quanto determinata in violazione di legge (Sez. U, n.877 del 14/07/2022 - dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01).4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELE [OSCURATO:PERSONA]