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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 ottobre 2024

Cassazione n. 07038/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 20/06/2024 del Tribunale di Firenze, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]-0 1.Con sentenza in data 20 giugno 2024 il Tribunale di Firenze ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per violazione delle norme antinfortunistiche, perché, in qualità di datore di lavoro, non aveva accertato che l'estintore fosse mantenuto in efficienza (art. 63, 64, 68 d.lgs. n. 81 del 2008); non aveva effettuato la valutazione dei rischi né elaborato il relativo documento in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente (art. 29, comma 1, 55, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 81 del 2008); non aveva nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi (art. 17 e 55, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 81 del 2008). (A9

2. Il ricorrente lamenta la carenza di motivazione in merito al diniego della causa di proscioglimento dell'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è infondato.

Il fatto non è di lieve tenuità perché il ricorrente ha commesso plurime violazioni del d.lgs. n. 81 del 2008 e ha provveduto a eliminare la prima contravvenzione, omettendo tuttavia di pagare la sanzione amministrativa, e non ha provveduto all'adempimento delle prescrizioni relative alle altre due violazioni. [OSCURATO:PERSONA] ha implicitamente escluso l'invocata causa di proscioglimento come si desume dalle pene irrogate che si discostano dai minimi edittali - euro 2.000 per il capo a), euro 3.500 per il capo b) ed euro 3.500 per il capo c) Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 22 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 20/06/2024 del Tribunale di Firenze, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]-0 1.Con sentenza in data 20 giugno 2024 il Tribunale di Firenze ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per violazione delle norme antinfortunistiche, perché, in qualità di datore di lavoro, non aveva accertato che l'estintore fosse mantenuto in efficienza (art. 63, 64, 68 d.lgs. n. 81 del 2008); non aveva effettuato la valutazione dei rischi né elaborato il relativo documento in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente (art. 29, comma 1, 55, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 81 del 2008); non aveva nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi (art. 17 e 55, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 81 del 2008). (A9 2. Il ricorrente lamenta la carenza di motivazione in merito al diniego della causa di proscioglimento dell'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è infondato. Il fatto non è di lieve tenuità perché il ricorrente ha commesso plurime violazioni del d.lgs. n. 81 del 2008 e ha provveduto a eliminare la prima contravvenzione, omettendo tuttavia di pagare la sanzione amministrativa, e non ha provveduto all'adempimento delle prescrizioni relative alle altre due violazioni. [OSCURATO:PERSONA] ha implicitamente escluso l'invocata causa di proscioglimento come si desume dalle pene irrogate che si discostano dai minimi edittali - euro 2.000 per il capo a), euro 3.500 per il capo b) ed euro 3.500 per il capo c) Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 22 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il
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