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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2022/2024

ECLI:EU:T:2024:605
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TJ0741_INF

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) dell’11 settembre 2024 – [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (causa T‑741/22) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei fondi e che sono soggetti a restrizioni all’ammissione nel territorio degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Lettera che informa il ricorrente del mantenimento del suo nome nell’elenco – Atto non impugnabile – Irricevibilità – Nozione di “associazione” – Articolo 2, paragrafo 1, in fine, della decisione 2014/145/PESC – Nozione di “persona che trae vantaggio da un imprenditore di spicco” – Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145 – Obbligo di motivazione – Principio di buona amministrazione – Errore di valutazione – Proporzionalità»

1. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei fondi di persone, entità o organismi associati a persone, entità o organismi soggetti a misure restrittive o di persone che traggono vantaggio da imprenditori di spicco che operano in Russia – Obbligo di individuare nella motivazione gli elementi specifici e concreti che giustificano tale misura – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria [Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/1767; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/1529, 2023/571 e 2023/1765] (v. punti 62‑65, 69‑71, 73, 74, 78)

2. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti – Errore di valutazione – Assenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/1529 e 2023/571] (v. punti 91‑93, 136, 144, 154, 155, 173)

3. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Iscrizione del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata a causa della sua associazione con un’altra persona iscritta in tale elenco – Documenti accessibili al pubblico – Valore probatorio – Principio del libero apprezzamento della prova [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/1529 e 2023/571] (v. punti 94, 95, 166, 167)

4. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei fondi di persone, entità o organismi che forniscono sostegno materiale o finanziario al governo russo o che ne traggono vantaggio – Portata del controllo – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione – Prove non contenute nel fascicolo delle prove del procedimento amministrativo prodotte dal Consiglio nell’ambito del procedimento giurisdizionale – Ammissibilità – Presupposti [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/1767; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/1529, 2023/571 e 2023/1765] (v. punti 103‑109)

5. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persona, entità o organismo associato a una persona inserita nell’elenco allegato alla decisione impugnata – Nozione di associazione – Interessi comuni – Vincoli di capitale – Inclusione – Necessità di un legame diretto della persona interessata con i motivi di iscrizione adottati contro la persona assoggettata a misure restrittive o con la situazione in Ucraina – Assenza [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/329, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572, art. 2, § 1; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, art. 3, § 1, 2022/330, 2022/1529 e 2023/571] (v. punti 118‑123, 131, 132, 151‑153)

6. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in Russia e loro familiari stretti o altre persone fisiche che ne traggano vantaggio – Nozione di vantaggio – Vantaggio non trascurabile di qualsiasi natura – Applicazione a una persona fisica soltanto a causa di un rapporto d’affari di lunga data con un imprenditore di spicco – Inammissibilità [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1094, e (PESC) 2023/1767, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2023/1089 e 2023/1765] (v. punti 185‑193, 203)

7. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizione della libertà d’impresa e del diritto di proprietà – Ammissibilità – Presupposti – Restrizione prevista dalla legge – Rispetto del contenuto essenziale del diritto invocato – Perseguimento di un obiettivo di interesse generale riconosciuto come tale dall’Unione – Rispetto del principio di proporzionalità – Condizioni soddisfatte [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 16, 17 e 52, § 1; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/1767; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/1529, 2023/571 e 2023/1765] (v. punti 211‑223) Dispositivo 1) La decisione (PESC) 2023/1767 del Consiglio, del 13 settembre 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1765 del Consiglio, del 13 settembre 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, sono annullati nella parte in cui riguardano il sig. [OSCURATO:PERSONA]. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0741_INF Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) dell’11 settembre 2024 – [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (causa T‑741/22) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei fondi e che sono soggetti a restrizioni all’ammissione nel territorio degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Lettera che informa il ricorrente del mantenimento del suo nome nell’elenco – Atto non impugnabile – Irricevibilità – Nozione di “associazione” – Articolo 2, paragrafo 1, in fine, della decisione 2014/145/PESC – Nozione di “persona che trae vantaggio da un imprenditore di spicco” – Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145 – Obbligo di motivazione – Principio di buona amministrazione – Errore di valutazione – Proporzionalità» 1. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei fondi di persone, entità o organismi associati a persone, entità o organismi soggetti a misure restrittive o di persone che traggono vantaggio da imprenditori di spicco che operano in Russia – Obbligo di individuare nella motivazione gli elementi specifici e concreti che giustificano tale misura – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria [Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/1767; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/1529, 2023/571 e 2023/1765] (v. punti 62‑65, 69‑71, 73, 74, 78) 2. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti – Errore di valutazione – Assenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/1529 e 2023/571] (v. punti 91‑93, 136, 144, 154, 155, 173) 3. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Iscrizione del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata a causa della sua associazione con un’altra persona iscritta in tale elenco – Documenti accessibili al pubblico – Valore probatorio – Principio del libero apprezzamento della prova [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/1529 e 2023/571] (v. punti 94, 95, 166, 167) 4. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei fondi di persone, entità o organismi che forniscono sostegno materiale o finanziario al governo russo o che ne traggono vantaggio – Portata del controllo – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione – Prove non contenute nel fascicolo delle prove del procedimento amministrativo prodotte dal Consiglio nell’ambito del procedimento giurisdizionale – Ammissibilità – Presupposti [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/1767; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/1529, 2023/571 e 2023/1765] (v. punti 103‑109) 5. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persona, entità o organismo associato a una persona inserita nell’elenco allegato alla decisione impugnata – Nozione di associazione – Interessi comuni – Vincoli di capitale – Inclusione – Necessità di un legame diretto della persona interessata con i motivi di iscrizione adottati contro la persona assoggettata a misure restrittive o con la situazione in Ucraina – Assenza [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/329, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572, art. 2, § 1; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, art. 3, § 1, 2022/330, 2022/1529 e 2023/571] (v. punti 118‑123, 131, 132, 151‑153) 6. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in Russia e loro familiari stretti o altre persone fisiche che ne traggano vantaggio – Nozione di vantaggio – Vantaggio non trascurabile di qualsiasi natura – Applicazione a una persona fisica soltanto a causa di un rapporto d’affari di lunga data con un imprenditore di spicco – Inammissibilità [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1094, e (PESC) 2023/1767, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2023/1089 e 2023/1765] (v. punti 185‑193, 203) 7. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizione della libertà d’impresa e del diritto di proprietà – Ammissibilità – Presupposti – Restrizione prevista dalla legge – Rispetto del contenuto essenziale del diritto invocato – Perseguimento di un obiettivo di interesse generale riconosciuto come tale dall’Unione – Rispetto del principio di proporzionalità – Condizioni soddisfatte [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 16, 17 e 52, § 1; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/1767; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/1529, 2023/571 e 2023/1765] (v. punti 211‑223) Dispositivo 1) La decisione (PESC) 2023/1767 del Consiglio, del 13 settembre 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1765 del Consiglio, del 13 settembre 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, sono annullati nella parte in cui riguardano il sig. [OSCURATO:PERSONA]. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese.
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