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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 45442/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 23/06/2022 del tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'indagato, avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 tribunale di Caltanissetta adito ai sensi dell'art. 322 cod. proc. epn. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del gip del tribunale di Gela del 25 maggio 2022, con cui era stato disposto il sequestro preventivo del veicolo [OSCURATO:PERSONA] tg [OSCURATO:TARGA] intestato al predetto [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 256 commi 1 e 2 del Dlgs. 152/06, confermava il provvedimento impugnato.

2. Avverso la pronuncia sopra indicata del tribunale, propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] deducendo due motivi di impugnazione.

3. Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 178 lett. c) cod. proc. pen. 99 cod.

Proc. pen. 309 comma 9 bis cod. proc. pen. 24 comma 2 Cost. e 6 CEDU per avere il tribunale respinto la richiesta di rinvio per proprio legittimo impedimento, avanzata dal difensore del ricorrente nonostante la reciproca assimilabilità di diritti e facoltà tra imputato e difensore emergente dall'art. 99 cod. proc. pen., con conseguente applicabilità anche al legittimo impedimento del difensore della fattispecie di cui all'art. 309 comma 9 bis cod. proc. pen. 4.

Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 256 commi 1 e 3 del Dlgs. 152/06 per insussistenza del fumus comnnissi delicti, rilevando che dagli atti non sarebbero emersi con evidenza i servizi filmati delle videocamere citati in ordinanza, presupposto per dimostrare la correttezza dell'assunto accusatorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Va ribadito il principio per cui nel procedimento di riesame di misure coercitive l'art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen. attribuisce personalmente all'imputato o indagato, e non al difensore, la facoltà di chiedere il differimento dell'udienza "se vi siano giustificati motivi", tra i quali non può essere ricompreso l'impedimento del difensore, tanto più non rilevante versandosi in sede di procedimento camerale ai sensi dell'art.127 cod. proc. pen. (Sez. 3 - , n. 29980 del 22/02/2019 Rv. 276251 - 01), posto che il legittimo impedimento del difensore non determina il rinvio dell'udienza camerale, poiché l'art. 127 cod. proc. pen. non prevede tale causa di rinvio, ne' prescrive come obbligatoria la presenza del difensore e del pubblico ministero.

Significativa dunque, è la previsione di cui all'art. 309 comma 9 bis cod. proc. pen. inserita dall'art. 11, comma 4, legge n. 47 del 2015 che attribuisce esclusivamente alla persona sottoposta alle indagini, personalmente, la facoltà di chiedere il differimento dell'udienza, se vi siano giustificati motivi.

Si tratta di previsione giustificata da ragioni collegate alla rapida scansione dei tempi processuali ivi contemplati e correlati al peculiare regime delle cause di 2 e- inefficacia della misura, ai sensi del'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. per cui essendo stato riconosciuto l'esercizio della predetta facoltà di richiedere rinvio esclusivamente all'imputato/persona sottoposta alle indagini, la mancata inclusione esclude che tra i giustificati motivi citati ivi possa essere compreso l'impedimento del difensore (in motivazione Sez. 5 - n. 30566 del 18/05/2022 Rv. 283428 - 01) Né osta a tale ricostruzione quanto rilevato da questa Suprema Corte con la sentenza immediatamente prima citata, secondo la quale la previsione dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. trova applicazione anche nel procedimento di appello avverso i provvedimenti "de libertate", sicché il legittimo impedimento, per motivi di salute, del difensore di fiducia, documentato e tempestivamente comunicato, costituisce causa di rinvio, che, se disattesa, dà luogo a nullità dell'udienza camerale, irritualmente celebrata.

Ciò in quanto come rilevato nella stessa decisione, la norma di cui all'art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen., non si applica al giudizio di appello di cui al successivo art.310 cod. proc. pen., preso in esame nel relativo giudizio (non essendo espressamente richiamata dal comma 2 della citata disposizione).

Va dunque ribadita l'irrilevanza, con riguardo al procedimento di riesame relativo al sequestro preventivo, qui in valutazione, del legittimo impedimento del difensore anche alla luce della perinnetrata ricostruzione della previsione di cui all'art. 309 comma 9 bis cod. proc. pen. per cui "la lettura complessiva della disposizione in tema di giudizio di riesame, art. 309, anche in considerazione di quanto emergente dai lavori preparatori della

I. 47/2015, dimostra che si tratta di motivi che devono collocarsi nell'ambito delle esigenze dell'esercizio in concreto del diritto di difesa, quindi studio del materiale indiziario ed esigenze di raccolta di prove della difesa.

Poiché, poi, il Tribunale «differisce», non deve essere sindacata la qualità delle ragioni addotte ma solo considerato se le stesse rientrino nei «giustificati motivi».

Il Tribunale dovrà quindi verificare: a) se siano stati indicati [motivi, b) se questi motivi siano attinenti ad esigenze di difesa sostanziale, c) se non siano meramente pretestuosi" (Sez. 6, n. 13049 del 03/03/2016, Casieri, Rv. 267207).

2. Anche il secondo motivo è inammissibile, essendo meramente assertiva, anche in assenza di ogni allegazione, oltre che meramente valutativa, la tesi della insussistenza di filmati, al contrario citati in ordinanza, a supporto della decisione di conferma del sequestro.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi -V® ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 23/06/2022 del tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'indagato, avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 tribunale di Caltanissetta adito ai sensi dell'art. 322 cod. proc. epn. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del gip del tribunale di Gela del 25 maggio 2022, con cui era stato disposto il sequestro preventivo del veicolo [OSCURATO:PERSONA] tg [OSCURATO:TARGA] intestato al predetto [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 256 commi 1 e 2 del Dlgs. 152/06, confermava il provvedimento impugnato. 2. Avverso la pronuncia sopra indicata del tribunale, propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] deducendo due motivi di impugnazione. 3. Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 178 lett. c) cod. proc. pen. 99 cod. Proc. pen. 309 comma 9 bis cod. proc. pen. 24 comma 2 Cost. e 6 CEDU per avere il tribunale respinto la richiesta di rinvio per proprio legittimo impedimento, avanzata dal difensore del ricorrente nonostante la reciproca assimilabilità di diritti e facoltà tra imputato e difensore emergente dall'art. 99 cod. proc. pen., con conseguente applicabilità anche al legittimo impedimento del difensore della fattispecie di cui all'art. 309 comma 9 bis cod. proc. pen. 4. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 256 commi 1 e 3 del Dlgs. 152/06 per insussistenza del fumus comnnissi delicti, rilevando che dagli atti non sarebbero emersi con evidenza i servizi filmati delle videocamere citati in ordinanza, presupposto per dimostrare la correttezza dell'assunto accusatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Va ribadito il principio per cui nel procedimento di riesame di misure coercitive l'art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen. attribuisce personalmente all'imputato o indagato, e non al difensore, la facoltà di chiedere il differimento dell'udienza "se vi siano giustificati motivi", tra i quali non può essere ricompreso l'impedimento del difensore, tanto più non rilevante versandosi in sede di procedimento camerale ai sensi dell'art.127 cod. proc. pen. (Sez. 3 - , n. 29980 del 22/02/2019 Rv. 276251 - 01), posto che il legittimo impedimento del difensore non determina il rinvio dell'udienza camerale, poiché l'art. 127 cod. proc. pen. non prevede tale causa di rinvio, ne' prescrive come obbligatoria la presenza del difensore e del pubblico ministero. Significativa dunque, è la previsione di cui all'art. 309 comma 9 bis cod. proc. pen. inserita dall'art. 11, comma 4, legge n. 47 del 2015 che attribuisce esclusivamente alla persona sottoposta alle indagini, personalmente, la facoltà di chiedere il differimento dell'udienza, se vi siano giustificati motivi. Si tratta di previsione giustificata da ragioni collegate alla rapida scansione dei tempi processuali ivi contemplati e correlati al peculiare regime delle cause di 2 e- inefficacia della misura, ai sensi del'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. per cui essendo stato riconosciuto l'esercizio della predetta facoltà di richiedere rinvio esclusivamente all'imputato/persona sottoposta alle indagini, la mancata inclusione esclude che tra i giustificati motivi citati ivi possa essere compreso l'impedimento del difensore (in motivazione Sez. 5 - n. 30566 del 18/05/2022 Rv. 283428 - 01) Né osta a tale ricostruzione quanto rilevato da questa Suprema Corte con la sentenza immediatamente prima citata, secondo la quale la previsione dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. trova applicazione anche nel procedimento di appello avverso i provvedimenti "de libertate", sicché il legittimo impedimento, per motivi di salute, del difensore di fiducia, documentato e tempestivamente comunicato, costituisce causa di rinvio, che, se disattesa, dà luogo a nullità dell'udienza camerale, irritualmente celebrata. Ciò in quanto come rilevato nella stessa decisione, la norma di cui all'art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen., non si applica al giudizio di appello di cui al successivo art.310 cod. proc. pen., preso in esame nel relativo giudizio (non essendo espressamente richiamata dal comma 2 della citata disposizione). Va dunque ribadita l'irrilevanza, con riguardo al procedimento di riesame relativo al sequestro preventivo, qui in valutazione, del legittimo impedimento del difensore anche alla luce della perinnetrata ricostruzione della previsione di cui all'art. 309 comma 9 bis cod. proc. pen. per cui "la lettura complessiva della disposizione in tema di giudizio di riesame, art. 309, anche in considerazione di quanto emergente dai lavori preparatori della I. 47/2015, dimostra che si tratta di motivi che devono collocarsi nell'ambito delle esigenze dell'esercizio in concreto del diritto di difesa, quindi studio del materiale indiziario ed esigenze di raccolta di prove della difesa. Poiché, poi, il Tribunale «differisce», non deve essere sindacata la qualità delle ragioni addotte ma solo considerato se le stesse rientrino nei «giustificati motivi». Il Tribunale dovrà quindi verificare: a) se siano stati indicati [motivi, b) se questi motivi siano attinenti ad esigenze di difesa sostanziale, c) se non siano meramente pretestuosi" (Sez. 6, n. 13049 del 03/03/2016, Casieri, Rv. 267207). 2. Anche il secondo motivo è inammissibile, essendo meramente assertiva, anche in assenza di ogni allegazione, oltre che meramente valutativa, la tesi della insussistenza di filmati, al contrario citati in ordinanza, a supporto della decisione di conferma del sequestro. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi -V® ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d
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