CassazionedecretoSezione 3Decisione del 25 settembre 2026
Cassazione n. 25818/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.-intimata-Numero registro generale 12785/2023Numero sezionale 2425/2026Numero di raccolta generale 25818/2026Data pubblicazione 25/09/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1104/2023depositata il 30 marzo 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2026dal [OSCURATO:PERSONA]:1. Con decreto ingiuntivo n. 1333/2019 il Tribunale di Como intimavaa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di pagare a MB Credit SolutionsS.p.A. “ciascuno” la somma di euro 73.652,15, oltre accessori, dovuta -quali fideiussori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - in relazione amutuo ipotecario di euro 76.000 stipulato dai debitori principali con [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. il 2 febbraio 2011, il cui credito era statoceduto in blocco da Banco di Desio a [OSCURATO:SOCIETA]., poi denominata [OSCURATO:SOCIETA]2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizioneeccependo, per quanto qui di rilievo: l’incompetenza per territorio delgiudice del monitorio, in ragione del foro stabilito dalle parti nel contratto;la difformità tra la domanda monitoria, che aveva richiesto la condannasolidale dei fideiussori, e il decreto ingiuntivo, che aveva ordinato a«ciascuno» dei due il pagamento dell’intera somma; che la fideiussioneera stata rilasciata a garanzia soltanto del debito derivante da un mutuocontestualmente erogato nel 2002, e che non copriva quello derivante daun successivo mutuo del 2011; l’estinzione della fideiussione ai sensi degliartt. 1956 e 1957 c.c.; l’inopponibilità della cessione ai fideiussori.MB [OSCURATO:PERSONA], costituitasi nel giudizio di opposizione, chiedeva ilrigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.Il Tribunale di Como, con sentenza n. 762/2021, revocava il decretoingiuntivo e compensava le spese, ritenendo assorbente la discrasia tra ladomanda di condanna solidale e l’ordine rivolto a «ciascuno» degliingiunti, osservando che l’opposta aveva notificato il decreto senzaNumero registro generale 12785/2023Numero sezionale 2425/2026Numero di raccolta generale 25818/2026Data pubblicazione 25/09/2026richiederne correzione e altresì che nel giudizio di opposizione si eralimitata a domandarne la conferma, senza formulare una distintadomanda subordinata di condanna solidale.3. In accoglimento del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], laCorte d’appello di Milano, con la sentenza n. 1104/2023 qui impugnata, hariformato, rigettando l’opposizione e condannando Pastore e Ghezzani alpagamento di euro 73.652,15, oltre interessi, nonché alle spese dei duegradi di giudizio.La Corte territoriale ha ritenuto, in primo luogo, che il termine«ciascuno», utilizzato nel decreto ingiuntivo, sia coerente con la disciplinadelle obbligazioni solidali di cui agli artt. 1292 e 1294 c.c., giacché,secondo la lettera dell’art. 1292 c.c., «ciascun condebitore può esserecostretto all’adempimento per la totalità» e il pagamento di uno libera glialtri; e ha aggiunto che l’opposizione a decreto ingiuntivo instaura unordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve decidere sullafondatezza della pretesa creditoria anche quando l’opposto si sia limitato aresistere e a chiedere la conferma del decreto.Esaminati i motivi di opposizione rimasti assorbiti dalla decisione diprimo grado, per quanto di interesse in questa sede, ha poi qualificato lagaranzia come fideiussione omnibus, ritenendo che dal tenore letterale delcontratto emerga che la garanzia sia stata rilasciata anche per obbligazionifuture, ed escludendo – a fronte della chiarezza del contratto – larilevanza che la fideiussione fosse stata rilasciata contestualmente alprecedente contratto di mutuo del 2002 e per un importo massimogarantito corrispondente a tale finanziamento. Ha, inoltre, escluso ipresupposti per la liberazione del fideiussore ai sensi dell’art. 1956 c.c.,ritenendo che dai documenti prodotti in giudizio fosse desumibile che alladata del finanziamento del 2011 le rate del precedente mutuo del 2002fossero state regolarmente pagate.Numero registro generale 12785/2023Numero sezionale 2425/2026Numero di raccolta generale 25818/2026Data pubblicazione 25/09/2026Ha escluso anche la liberazione ai sensi dell’art. 1957 c.c. affermandoche la norma impone al creditore di agire entro sei mesi dalla scadenzanei confronti del solo debitore principale e non anche del fideiussore, erilevando che, attraverso l’intervento in data 30 gennaio 2012 nellaprocedura intentata da altri creditori, [OSCURATO:PERSONA] aveva tempestivamenteagito nei confronti dei debitori principali.Ha negato la dedotta violazione dell’art. 119 TUB, ritenendo chel’obbligazione di fornire comunicazioni periodiche sussista nei soli confrontidel cliente, e non anche dei fideiussori, osservando che questi ultimi,peraltro, nel contratto di fideiussione si erano assunti l’onere di tenersi alcorrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, diinformarsi presso il Banco dello svolgimento dei suoi rapporti con lostesso.Ha, infine, ritenuto provata la cessione del credito, unitamente allegaranzie, e irrilevante la mancata comunicazione ai fideiussori prima del16 aprile 2019, perché dalla mancata comunicazione della cessione delcredito al debitore ceduto e ai suoi fideiussiori deriverebbe esclusivamenteche l'eventuale pagamento del debito da parte del debitore ceduto o delfideiussore al creditore cedente li libererebbe dall'obbligazione neiconfronti del cessionario, circostanza non verificatasi.4. Pastore e Ghezzani hanno proposto ricorso per cassazione affidato adodici motivi. Ha resistito [OSCURATO:SOCIETA]., subentrata nel ramo [OSCURATO:SOCIETA]. e successivamente incorporata in [OSCURATO:SOCIETA]., mediante controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c. violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., in ragione della differenza traNumero registro generale 12785/2023Numero sezionale 2425/2026Numero di raccolta generale 25818/2026Data pubblicazione 25/09/2026chiesto e pronunciato, sostenendo che, siccome la parte opposta nelgiudizio di opposizione aveva chiesto solo la conferma del decretoingiuntivo e non anche l’accertamento del credito, la Corte d’appello,condannando gli attuali ricorrenti al pagamento, avrebbe accolto unainammissibile domanda nuova.2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c. violazione degli artt. 112, c.p.c., 1292 e 1294 c.c. per avereerroneamente il giudice d’appello ritenuto che il decreto ingiuntivo avessecorrettamente pronunciato su quanto richiesto nel ricorso, in ragionedell’espressione contenuta nell’art. 1292 c.c., per cui «ciascuno può esserecostretto all'adempimento della totalità».A sostegno dei suddetti motivi i ricorrenti evidenziano che il decretoingiuntivo è di tenore espressamente contrario a qualsivoglia forma disolidarietà, osservando che l’ordine a «ciascuno» avrebbe duplicatol’obbligazione e non espresso la solidarietà richiesta, e che, pertanto, lamotivazione offerta dalla Corte d'appello violerebbe le norme indicate,escludendo una difformità tra quanto richiesto nel ricorso per ingiunzionee quanto disposto con il decreto ingiuntivo.I ricorrenti sostengono, altresì, che, nella specie, il titolo esecutivosarebbe costituito dal decreto ingiuntivo a cui la Corte territoriale avrebbeapportato una inammissibile non richiesta correzione affermandol'applicabilità degli articoli 1292 e seguenti c.c.3. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo, che pone in relazione agli artt.112 e 633 c.p.c. e identifica nella scelta processuale della creditrice dichiedere esclusivamente la conferma di un decreto asseritamente nullo.4. Il quarto motivo deduce, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 3c.p.c., violazione degli articoli 112, 276 comma 2, e 359 c.p.c.,lamentando, nella sostanza, l'omesso esame delle deduzioni difensiveNumero registro generale 12785/2023Numero sezionale 2425/2026Numero di raccolta generale 25818/2026Data pubblicazione 25/09/2026svolte in primo grado relative alla circostanza che la fideiussione era coevaal finanziamento del 2002 e al fatto che la concessione di un ulteriore difinanziamento nel 2011 era avvenuta allorquando il debitore era giàinsolvente rispetto al primo finanziamento senza alcuna comunicazionefideiussore.5. Il quinto motivo denuncia, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 3c.p.c., violazione degli articoli 112 e 272 c.p.c., 1362, 1364, 1366 e 1368c.c., sostenendo l’erronea interpretazione da parte della Corte d'appellodel contratto di fideiussione come fideiussione omnibus, perché dal fattoche la fideiussione fosse coeva al finanziamento del 2002 e per un importomassimo garantito corrispondente a quello di tale finanziamento, e dallasuccessiva mancanza di richieste di adempimento da parte del Banco, finoal 2019, la comune intenzione delle parti si sarebbe dovuta ricostruirecome diretta a limitare la garanzia al mutuo del 2002, sia in ragione delloro comportamento complessivo, che del criterio della buona fede.6. Il sesto motivo denuncia, ai sensi dell'articolo 360 comma 1, n. 3c.p.c., violazione degli articoli 112 c.p.c. e 1370 c.p.c., perché il giudiced'appello avrebbe dovuto escludere la natura di fideiussione omnibus dellagaranzia prestata in applicazione della regola dell’interpretazione control'autore della clausola in caso di dubbio sul suo significato, dubbio quiconfigurabile in quanto il significato del contratto di fideiussione sarebbestato contestato fin dal primo grado.7. Il settimo motivo lamenta, ai sensi dell'articolo 360 comma 1, n. 3c.p.c., violazione degli artt. 1956 e 1957 c.c., dell’art. 119 TUB e degliartt. 2721 e 2724 c.c.7.1 La sentenza è censurata laddove ha escluso che i fideiussori sianostati liberati ritenendo che al momento della concessione delfinanziamento del 2011 il Banco non fosse a conoscenza del rilevanteNumero registro generale 12785/2023Numero sezionale 2425/2026Numero di raccolta generale 25818/2026Data pubblicazione 25/09/2026inadempimento del mutuo del 2002, e che il Banco abbiatempestivamente agito contro il debitore principale.In particolare, in relazione alla violazione dell’art. 1956 c.c., si lamental'errore della Corte d'appello che avrebbe erroneamente riferito alcontratto di mutuo del 2011, anziché a quello del 2002, le deduzioni degliodierni ricorrenti relative al mancato pagamento del finanziamento, conmotivazione contraddittoria perché (a pagina 13, al numero 4 dellaricostruzione in fatto) aveva affermato che il 30 gennaio 2012 [OSCURATO:PERSONA] intervenuto nella procedura esecutiva promossa da altri creditori perottenere l'adempimento del credito di euro 98.000 originato dal mutuofondiario del 21 febbraio 2002 e di 75.000 originato da mutuo fondiariodel 2011.Rilevando che l’importo non pagato del primo finanziamento era parialla metà dell'importo dello stesso, e quindi a somme dovute in sette annie sei mesi, i ricorrenti sostengono che l'inadempimento risaliva al mese diluglio 2004 con la conseguenza che alla data di concessione del secondofinanziamento il Banco era a conoscenza della situazione deteriorata delproprio debitore a cui, ciò nonostante, aveva continuato a concederecredito.7.2. In relazione alla violazione dell'art. 1957 c.c. la sentenza è poicensurata per avere escluso la liberazione del fideiussore in ragionedell’intervento spiegato dal Banco nel 2012, in una procedura esecutivapromossa da altri creditori, ed in assenza di ulteriori azioni.Si sostiene che, poiché l’art. 1957 c.c., riferendosi ad una pluralità diazioni e non ad una singola iniziativa, e richiedendo la diligenza delcreditore, prevederebbe anche la verifica dell’esperibilità di azionisuccessive alla prima, se non sufficientemente fruttuosa, perché la ratio ditale norma sarebbe quella di mantenere il vincolo del fideiussore solo afronte di un oggettivamente dimostrato interesse alla propria tutela.Numero registro generale 12785/2023Numero sezionale 2425/2026Numero di raccolta generale 25818/2026Data pubblicazione 25/09/2026Si lamenta, altresì, che la motivazione della sentenza sarebbecontraddittoria laddove avrebbe ritenuto tempestivo, ai sensi dell’art.1957 c.c., l’intervento del Banco nella procedura esecutiva, pur avendoaccertato che tale intervento aveva ad oggetto la somma di euro98,601,52 originato dal mutuo del 2002, e quindi relativa ad uninadempimento risalente al 2004.7.3. In relazione alla violazione dell'articolo 119 del testo unicobancario si censura la sentenza impugnata per non avere dato rilevanzaall'omessa comunicazione al fideiussore delle informazioni relativeall'andamento del finanziamento, dovendosi il fideiussore equiparare alcliente secondo quanto avrebbe affermato questa Suprema Corte nellasentenza della terza sezione civile n. 24181 del 2020, ed avendo le normecontenute nel testo unico bancario rilevanza di carattere pubblicistico,essendo preordinate «alla tutela ed armonia del mercato ovvero alla tuteladei diritti dei soggetti» e, quindi, «sovraordinate alle regolamentazionipattizie».7.4. Infine, si sostiene la violazione degli articoli 2722 e 2724 c.c. pernon avere la Corte d'appello ammesso le istanze istruttorie di acquisizionedei fascicoli relativi ai finanziamenti formulate ai sensi degli articoli 118 e210 c.p.c., ritenute decisive e rilevanti ai fini del compiuto esame dellededotte violazioni degli articoli 1956 e 1957 c.c.8. L’ottavo motivo denuncia, ai sensi dell'articolo 360 comma 1, n. 3c.p.c., violazione degli artt. 112 c.p.c. 1260, 1264, 1406, 1407 e 1409 c.c.La parte della sentenza d’appello investita da tali censure è quella cheha ritenuto opponibile ai fideiussori la cessione della garanzia, perché ilcredito derivante dal finanziamento del 2011 aveva costituito oggetto delcontratto di cessione di crediti in blocco del 2016, contratto che prevedevaesplicitamente anche la cessione delle garanzie dei crediti ceduti, e lacessione era stata pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12785/2023Numero sezionale 2425/2026Numero di raccolta generale 25818/2026Data pubblicazione 25/09/20268.1. Sotto il profilo della violazione degli artt. 1406 e 1407 c.c., lasentenza impugnata è censurata laddove qualifica opponibile ai fideiussorila cessione della fideiussione, nonostante la sua autonoma stipulazionerispetto al finanziamento del 2011, non comunicato ai ricorrenti, e lamancanza della comunicazione ai fideiussori della cessione del credito edella garanzia.8.2. Sotto il profilo della violazione dell’art. 1409 c.c., i ricorrentideducono di non essere stati posti in condizione di spiegare le proprieeccezioni in mancanza di comunicazione della cessione, e censurano lasentenza impugnata per non avere esaminato le eccezioni processuali daloro spiegate, opponibili al cessionario ai sensi della norma suddetta.8.3. Sotto il profilo della violazione degli artt. 1260 e 1264 c.c., iricorrenti sostengono che la ratio di tali norme è quella di porre il debitoreceduto a conoscenza della cessione, così da consentirgli l’esercizio delleproprie difese, e che tale esigenza non è realizzata, nel caso di specie,dalla pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] della cessione delfinanziamento del 2011, perché i fideiussori non erano a conoscenza dellasua erogazione, e non sussistono elementi descrittivi del contratto difideiussione nella c.d. cessione in blocco.8.4. Inoltre, si denuncia contraddittorietà logica della motivazioneladdove, prima di affermare l’opponibilità ai fideiussori della cessione inblocco, in ragione della sua pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA], si èpremesso che la cessione sia del credito sia della garanzia era statacomunque comunicata ai fideiussori il 16 aprile 2019.La contraddittorietà emergerebbe dal carattere pleonastico di talecomunicazione ove la pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] fosse statasufficiente.Numero registro generale 12785/2023Numero sezionale 2425/2026Numero di raccolta generale 25818/2026Data pubblicazione 25/09/2026Si sostiene, inoltre, che l’opponibilità della cessione non potrebbefondarsi su tale comunicazione perché tardiva e generica, nonindividuando il debito garantito.8.5. Infine, ancora con il motivo in esame i ricorrenti deducono la noncedibilità a terzi della fideiussione prestata al discendente in linea retta,dato il suo carattere personale.9. Il nono motivo denuncia, ai sensi dell'articolo 360 comma 1, n. 3c.p.c., violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per omessa disamina di fattiallegati, e in relazione ai quali erano state avanzate istanze istruttorie, trala quali la corretta collocazione temporale del mutuo del 2002 e lecircostanze relative alla definizione di altro rapporto intercorso con ilBanco per il quale lo stesso aveva rilasciato quietanza del 2018.10. Il decimo motivo deduce, ai sensi dell'articolo 360 comma 1, n. 3c.p.c., la violazione degli artt.1362, 1364, 1366, 1368 e 1370 cod. civ. inpunto di competenza territoriale.Si censura la sentenza impugnata per avere disatteso l’eccezione diincompetenza territoriale, formulata fin dall’atto di opposizione, in ragionedell’erronea intepretazione della clausola secondo cui «per qualunquecontroversia è competente il Foro di Monza», specificamente approvata,ritenendo che con la stessa sia stato stabilito dalle parti un foro nonesclusivo.Il tenore della clausola, riferito a qualsiasi controversia, la suaspecifica approvazione per iscritto della clausola ai sensi dell’art. 1341 c.c.e la sua qualifica quale “deroga alla competenza” sarebbero indice univocodel carattere esclusivo del foro stabilito dalle parti.11. L’undicesimo motivo denuncia, ai sensi dell'articolo 360 comma 1,n. 3 c.p.c., violazione degli artt.112 c.p.c., 2722 e 2724 c.c. per omessapronuncia sulle istanze istruttorie, riproposte in appello e dirette aNumero registro generale 12785/2023Numero sezionale 2425/2026Numero di raccolta generale 25818/2026Data pubblicazione 25/09/2026dimostrare l’ambito della garanzia, la situazione debitoria e lecomunicazioni.12. Il dodicesimo motivo denuncia, ai sensi dell'articolo 360 comma 1,n. 3 c.p.c., violazione degli artt.112 e 92 c.p.c. in relazione alla condannaalle spese del doppio grado di giudizio, deducendo che, essendo statarigettata l’unica domanda proposta dalla parte opposta, di conferma deldecreto ingiuntivo, le spese avrebbero dovuto essere almeno compensate,ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c.13. I primi tre motivi, da esaminare congiuntamente in quantostrettamente connessi, conducono a confrontarsi con il seguente principioche costituisce una delle rationes decidendi della sentenza d’appello:«L'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio dicognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare sel'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere adun'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, perdimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, siadall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parteche ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda dipronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente cheresista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto» (così,p.es., Cass. Sez. 1, n. 26586 del 2/10/2025, Rv. 676365-01 e Cass.Sez. 6 - L, n. 14486 del 28/5/2019, Rv. 654022 - 01).Peraltro, nel caso in esame ricorre la peculiarità dell’intervenutanotifica di un decreto ingiuntivo che figurerebbe emesso in violazionedell’art. 112 c.p.c., avvenuta senza richiederne alcuna correzione. Lacondotta del ricorrente in via monitoria che così procede alla notifica deldecreto contenente l’ingiunzione palesemente diversa da quanto richiestopotrebbe configurare un utilizzo dell’istituto processuale in esameesorbitante rispetto alla sua struttura e funzione.Numero registro generale 12785/2023Numero sezionale 2425/2026Numero di raccolta generale 25818/2026Data pubblicazione 25/09/2026Sotto il profilo della struttura, il rito monitorio consente l’accoglimentodella domanda prima dell’instaurazione del contraddittorio, cioè prima cheil convenuto in senso sostanziale possa opporre le sue eccezioni e difese inordine alla domanda. D’altronde, nel caso de quo, l’attore sostanzialepotrebbe anche dirsi che “accetta” la mutatio proprio attivandosi con la injus vocatio, così da far propria una nuova e diversa domanda che nesostituisce quella precedente. Il tutto senza lesione di contraddittorio, dalmomento che il convenuto non era ancora tale quando l’attore aveva aditoil giudicante. In sostanza, il quesito che si configura in questa fattispecie èse l’attore può modificare senza generare alcun vizio quanto chiestoquando ancora non si è aperto il contraddittorio oppure se ciò èinammissibile pur se privo di incidenza sul contraddittorio in quanto lamutatio deriva basilarmente da un errore del giudicante, del quale ilricorrente in via monitoria si avvale proprio quando fa “entrare in gioco” ilsoggetto da convenire in giudizio.Sotto il profilo della funzione, in effetti, il rito monitorio è diretto aevitare, alle parti e all'amministrazione della giustizia, il costo del processoa cognizione piena quando esso non sia giustificato da una contestazioneeffettiva: questa funzione è realizzata, per un verso, consentendo che ilgiudice emani un provvedimento di condanna in assenza di contraddittorioe, per altro verso, collocando sul convenuto, cioè sulla parte del cuiinteresse è previsto il contraddittorio, il giudizio sull'opportunità dideterminare l'instaurazione del processo a cognizione piena. Nella specie,tuttavia, la necessità dell’opposizione sembra sorgere a prescindere dallaesigenza dell’ingiunto di dispiegare eccezioni e difese sulla domandaproposta in via monitoria, per il solo fatto di dover contrastare un titoloemesso in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e ilpronunciato, o comunque frutto di alterazione di tale corrispondenza cheperò non lede il suo diritto di difesa.Numero registro generale 12785/2023Numero sezionale 2425/2026Numero di raccolta generale 25818/2026Data pubblicazione 25/09/2026Si pone, allora, la questione se si sia in presenza di un deformatoutilizzo dello strumento processuale monitorio, consentendo al ricorrentedi attingere, almeno parzialmente, dal giudicante elementi dellaregiudicanda.Ove si ravvisasse poi un vero e proprio abuso dell’istituto in esame, sidovrebbe stabilire quali ne siano le conseguenze, cioè se comportino(solo) condanna ex art. 96 c.p.c., o proprio l’inammissibilità ol’improcedibilità della domanda così rivolta in via monitoria, pronuncia cheperaltro non precluderebbe la riproposizione della domanda e, quindi, nonpregiudicherebbe irrimediabilmente le pretese del creditore.Si ritiene pertanto necessaria la trattazione in pubblica udienza. P.Q.MRinvia la causa in pubblica udienza.Così deciso in Roma, il 15 settembre 2026Il PresidenteChiara Graziosi