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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 113/1977

ECLI:IT:COST:1977:113
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Nel corso del procedimento civile - promosso da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'INPS, con citazione 13 dicembre 1972, al fine di ottenere la riliquidazione della pensione di vecchiaia dal 10 gennaio 1969, a norma dell'art. 49 legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), valutando il periodo di servizio militare prestato per complessivi anni 5 e mesi 7- il giudice istruttore del tribunale di Novara, in funzione di giudice unico del lavoro, con ordinanza 15 febbraio 1974 ha ritenuto rilevante ai lini della decisione della causa e non manifestamente infondata la questione sollevata dall'attore e concernente la legittimità costituzionale dell'art. 49 legge 30 aprile 1969, n. 153, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

L'ordinanza è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 41 del 12 febbraio 1975.

Nel giudizio davanti a questa Corte non si è costituito [OSCURATO:PERSONA].

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 27 gennaio 1975, e si è costituito l'INPS con deduzioni depositate il 4 marzo 1975.

L'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto che sia dichiarata "la non rilevanza o comunque la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale".

L'INPS ha chiesto alla Corte di emettere "un provvedimento conforme ai precetti costituzionali". : L'ordinanza del giudice del lavoro del tribunale di Novara prospetta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49 legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Secondo il giudice a quo, la norma del citato art. 49 legge n. 153 del 1969 sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza in quanto consente il computo, come contribuzione figurativa, del servizio militare solo agli assicurati che abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'INPS dal 1 maggio 1969, data di entrata in vigore della suddetta legge n. 153 del 1969.

La norma impugnata avrebbe, quindi, introdotto una ingiustificata discriminazione ai danni di coloro che, come l'attore, [OSCURATO:PERSONA], pur avendo prestato servizio militare e, pertanto, conseguito lo stesso titolo di merito nei confronti della Patria, hanno maturato il diritto alla pensione anteriormente al 1 maggio 1969 (nella specie il l gennaio 1969) in dipendenza di fatti di per se puramente casuali (quale, ad esempio, il diverso anno di nascita), e non possono ottenere il riconoscimento del periodo di servizio militare quale contribuzione figurativa.

La questione non è fondata.

La denunciata differenziazione di disciplina non comporta violazione del principio di eguaglianza.

Tale violazione, come questa Corte ha costantemente affermato, in tanto può ritenersi sussistente in quanto siano regolate diversamente situazioni obiettivamente omogenee e non sussista una razionale giustificazione di questa diversità.

Il limite alla discrezionalità del legislatore è, quindi, costituito dalla ragionevolezza della diversità di trattamento.

Nella specie, la dedotta disparità - relativamente al computo del periodo di servizio militare - tra due categorie di pensionati, a secondo della decorrenza della pensione di vecchiaia, anteriore o posteriore al 1 maggio 1969, data di entrata in vigore della legge n. 153 del 1969, è conseguenza giuridica della successione delle leggi nel tempo.

Tale diversità non può ritenersi arbitraria, perché è giustificata dalla diversità delle situazioni in cui si sono succedute le leggi regolatrici della materia previdenziale, con le quali il legislatore dà attuazione, con necessaria gradualità, alla volontà di riforma del sistema previdenziale, ampliando la tutela pensionistica in tempi differenti, nei limiti consentiti, di volta in volta, dalle disponibilità finanziarie (sentenze 22 giugno 1971, n. 132; 16 luglio 1973, n. 128; 25 febbraio 1975, n. 33).

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49 legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), proposta dal giudice del lavoro del tribunale di Novara, con ordinanza 15 febbraio 1974, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.

F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Nel corso del procedimento civile - promosso da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'INPS, con citazione 13 dicembre 1972, al fine di ottenere la riliquidazione della pensione di vecchiaia dal 10 gennaio 1969, a norma dell'art. 49 legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), valutando il periodo di servizio militare prestato per complessivi anni 5 e mesi 7- il giudice istruttore del tribunale di Novara, in funzione di giudice unico del lavoro, con ordinanza 15 febbraio 1974 ha ritenuto rilevante ai lini della decisione della causa e non manifestamente infondata la questione sollevata dall'attore e concernente la legittimità costituzionale dell'art. 49 legge 30 aprile 1969, n. 153, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. L'ordinanza è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 41 del 12 febbraio 1975. Nel giudizio davanti a questa Corte non si è costituito [OSCURATO:PERSONA]. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 27 gennaio 1975, e si è costituito l'INPS con deduzioni depositate il 4 marzo 1975. L'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto che sia dichiarata "la non rilevanza o comunque la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale". L'INPS ha chiesto alla Corte di emettere "un provvedimento conforme ai precetti costituzionali". : L'ordinanza del giudice del lavoro del tribunale di Novara prospetta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49 legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Secondo il giudice a quo, la norma del citato art. 49 legge n. 153 del 1969 sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza in quanto consente il computo, come contribuzione figurativa, del servizio militare solo agli assicurati che abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'INPS dal 1 maggio 1969, data di entrata in vigore della suddetta legge n. 153 del 1969. La norma impugnata avrebbe, quindi, introdotto una ingiustificata discriminazione ai danni di coloro che, come l'attore, [OSCURATO:PERSONA], pur avendo prestato servizio militare e, pertanto, conseguito lo stesso titolo di merito nei confronti della Patria, hanno maturato il diritto alla pensione anteriormente al 1 maggio 1969 (nella specie il l gennaio 1969) in dipendenza di fatti di per se puramente casuali (quale, ad esempio, il diverso anno di nascita), e non possono ottenere il riconoscimento del periodo di servizio militare quale contribuzione figurativa. La questione non è fondata. La denunciata differenziazione di disciplina non comporta violazione del principio di eguaglianza. Tale violazione, come questa Corte ha costantemente affermato, in tanto può ritenersi sussistente in quanto siano regolate diversamente situazioni obiettivamente omogenee e non sussista una razionale giustificazione di questa diversità. Il limite alla discrezionalità del legislatore è, quindi, costituito dalla ragionevolezza della diversità di trattamento. Nella specie, la dedotta disparità - relativamente al computo del periodo di servizio militare - tra due categorie di pensionati, a secondo della decorrenza della pensione di vecchiaia, anteriore o posteriore al 1 maggio 1969, data di entrata in vigore della legge n. 153 del 1969, è conseguenza giuridica della successione delle leggi nel tempo. Tale diversità non può ritenersi arbitraria, perché è giustificata dalla diversità delle situazioni in cui si sono succedute le leggi regolatrici della materia previdenziale, con le quali il legislatore dà attuazione, con necessaria gradualità, alla volontà di riforma del sistema previdenziale, ampliando la tutela pensionistica in tempi differenti, nei limiti consentiti, di volta in volta, dalle disponibilità finanziarie (sentenze 22 giugno 1971, n. 132; 16 luglio 1973, n. 128; 25 febbraio 1975, n. 33). P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49 legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), proposta dal giudice del lavoro del tribunale di Novara, con ordinanza 15 febbraio 1974, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
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