Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 113/1977
ECLI:IT:COST:1977:113
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso del procedimento civile - promosso da [OSCURATO:PERSONA] nei
confronti dell'INPS, con citazione 13 dicembre 1972, al fine di
ottenere la riliquidazione della pensione di vecchiaia dal 10 gennaio
1969, a norma dell'art. 49 legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione
degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza
sociale), valutando il periodo di servizio militare prestato per
complessivi anni 5 e mesi 7- il giudice istruttore del tribunale di
Novara, in funzione di giudice unico del lavoro, con ordinanza 15
febbraio 1974 ha ritenuto rilevante ai lini della decisione della causa
e non manifestamente infondata la questione sollevata dall'attore e
concernente la legittimità costituzionale dell'art. 49 legge 30 aprile
1969, n. 153, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
L'ordinanza è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 41 del
12 febbraio 1975.
Nel giudizio davanti a questa Corte non si è costituito [OSCURATO:PERSONA].
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto
depositato il 27 gennaio 1975, e si è costituito l'INPS con deduzioni
depositate il 4 marzo 1975.
L'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto che sia dichiarata "la
non rilevanza o comunque la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale".
L'INPS ha chiesto alla Corte di emettere "un provvedimento conforme
ai precetti costituzionali".
:
L'ordinanza del giudice del lavoro del tribunale di Novara
prospetta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49
legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti
pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
Secondo il giudice a quo, la norma del citato art. 49 legge n. 153
del 1969 sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza in quanto
consente il computo, come contribuzione figurativa, del servizio
militare solo agli assicurati che abbiano maturato il diritto alla
pensione di vecchiaia a carico dell'INPS dal 1 maggio 1969, data di
entrata in vigore della suddetta legge n. 153 del 1969. La norma
impugnata avrebbe, quindi, introdotto una ingiustificata
discriminazione ai danni di coloro che, come l'attore, [OSCURATO:PERSONA],
pur avendo prestato servizio militare e, pertanto, conseguito lo stesso
titolo di merito nei confronti della Patria, hanno maturato il diritto
alla pensione anteriormente al 1 maggio 1969 (nella specie il l gennaio
1969) in dipendenza di fatti di per se puramente casuali (quale, ad
esempio, il diverso anno di nascita), e non possono ottenere il
riconoscimento del periodo di servizio militare quale contribuzione
figurativa.
La questione non è fondata.
La denunciata differenziazione di disciplina non comporta
violazione del principio di eguaglianza. Tale violazione, come questa
Corte ha costantemente affermato, in tanto può ritenersi sussistente
in quanto siano regolate diversamente situazioni obiettivamente
omogenee e non sussista una razionale giustificazione di questa
diversità. Il limite alla discrezionalità del legislatore è,
quindi, costituito dalla ragionevolezza della diversità di
trattamento.
Nella specie, la dedotta disparità - relativamente al computo del
periodo di servizio militare - tra due categorie di pensionati, a
secondo della decorrenza della pensione di vecchiaia, anteriore o
posteriore al 1 maggio 1969, data di entrata in vigore della legge n.
153 del 1969, è conseguenza giuridica della successione delle leggi
nel tempo. Tale diversità non può ritenersi arbitraria, perché è
giustificata dalla diversità delle situazioni in cui si sono succedute
le leggi regolatrici della materia previdenziale, con le quali il
legislatore dà attuazione, con necessaria gradualità, alla volontà
di riforma del sistema previdenziale, ampliando la tutela pensionistica
in tempi differenti, nei limiti consentiti, di volta in volta, dalle
disponibilità finanziarie (sentenze 22 giugno 1971, n. 132; 16 luglio
1973, n. 128; 25 febbraio 1975, n. 33).
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 49 legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti
pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), proposta dal
giudice del lavoro del tribunale di Novara, con ordinanza 15 febbraio
1974, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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