Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05355/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Catania confermava la decisione con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio abbreviato, aveva condannato Sebastiano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] SANTAPAOLA alle pene ritenute di giustizia per il reato di rapina aggravata in concorso.

2. Propongono ricorso Sebastiano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] SANTAPAOLA, a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendo l'annullamento della sentenza.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] lamenta vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e violazione di legge per la mancata applicazione della disciplina sulla continuazione fra i reati.

2.2. Santapaola denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità e alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

3. I ricorsi sono entrambi inammissibili perché proposti con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati, reiterativi di doglianze già esaminate e correttamente risolte dalla Corte territoriale.

3.1. Le difese, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione (inammissibilmente evocati in modo cumulativo nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA]: v. da ultimo, Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione), in realtà non hanno lamentato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio.

Tuttavia, secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v.

Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 39580 del 20/10/2021, Marino, non mass.).

La sentenza impugnata, disattendendo specificamente le doglianze difensive, ha ricostruito in modo chiaro logico la vicenda di cui si tratta, evidenziando la pluralità di elementi probatori univocamente indicativi della -responsabilità dei ricorrenti.

3.2. Fra detti elementi ha rilievo anche il riconoscimento fotografico di Santapaola effettuato senza margini di dubbio dalla vittima, rafforzata dall'ulteriore grave indizio circa il possesso in capo allo stesso delle chiavi di casa della persona offesa, contenute nel borsello sottratto, giustificato con una spiegazione rivelatasi falsa.

La individuazione fotografica costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, cosicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale (Sez. 2, n. 23090 del 20/07/2020, Signorelli, Rv. 279437; Sez. 6, n. 17103 del 31/10/2018, Aouchini, Rv. 275548; Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina, Rv. 271041; Sez. 2, n. 28391 del 27/04/2017, Cena, Rv. 270181).

Con adeguata motivazione la Corte di appello ha escluso anche la necessità di disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, che rappresenta «un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, esclusivamente allorché il giudice ritiene, nella sua discrezionalità, indispensabile la integrazione, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione» (così Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820); peraltro, nel giudizio abbreviato d'appello, le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice ex officio nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado, spettando in ogni caso al giudice la valutazione in ordine alla assoluta necessità della loro acquisizione (Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Graziano, Rv. 278061; Sez. 6, n. 37901 del 21/05/2019, Arbolino, Rv. 276913; Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017, A., Rv. 270069).

3.3. Incensurabile è anche la decisione della Corte territoriale di non riconoscere la continuazione fra la rapina di cui si tratta (commessa in concorso con altri, senza uso di armi, nei confronti di un anziano) e le rapine commesse da [OSCURATO:PERSONA] sei mesi prima (da solo, con una pistola in danno di prostitute, con diverse modalità).

La sentenza ha escluso una preventiva ideazione e programmazione dell'ultimo delitto al momento della realizzazione dei precedenti, in conformità al principio affermato anche dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo il quale il giudice di merito deve procedere ad una «rigorosa, approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori - quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita - del fatto che, al momento della commissione del primo reato della serie, i successivi fossero stati realmente già programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici di cui sopra se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea, di contingenze occasionali, di complicità imprevedibili, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente, o ancora della tendenza a porre in essere reati della stessa specie o indole in virtù di una scelta delinquenziale compatibile con plurime deliberazioni» (Sez.

U, n. 28569 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; in senso conforme, da ultimo, v.

Sez. 2, n. 37063 del 26/11/2020, Kassimi, Rv. 280436, in motivazione).

4. All'inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21 dicembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ssini D'Ago

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Catania confermava la decisione con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio abbreviato, aveva condannato Sebastiano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] SANTAPAOLA alle pene ritenute di giustizia per il reato di rapina aggravata in concorso. 2. Propongono ricorso Sebastiano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] SANTAPAOLA, a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendo l'annullamento della sentenza. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] lamenta vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e violazione di legge per la mancata applicazione della disciplina sulla continuazione fra i reati. 2.2. Santapaola denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità e alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. 3. I ricorsi sono entrambi inammissibili perché proposti con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati, reiterativi di doglianze già esaminate e correttamente risolte dalla Corte territoriale. 3.1. Le difese, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione (inammissibilmente evocati in modo cumulativo nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA]: v. da ultimo, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione), in realtà non hanno lamentato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio. Tuttavia, secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 39580 del 20/10/2021, Marino, non mass.). La sentenza impugnata, disattendendo specificamente le doglianze difensive, ha ricostruito in modo chiaro logico la vicenda di cui si tratta, evidenziando la pluralità di elementi probatori univocamente indicativi della -responsabilità dei ricorrenti. 3.2. Fra detti elementi ha rilievo anche il riconoscimento fotografico di Santapaola effettuato senza margini di dubbio dalla vittima, rafforzata dall'ulteriore grave indizio circa il possesso in capo allo stesso delle chiavi di casa della persona offesa, contenute nel borsello sottratto, giustificato con una spiegazione rivelatasi falsa. La individuazione fotografica costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, cosicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale (Sez. 2, n. 23090 del 20/07/2020, Signorelli, Rv. 279437; Sez. 6, n. 17103 del 31/10/2018, Aouchini, Rv. 275548; Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina, Rv. 271041; Sez. 2, n. 28391 del 27/04/2017, Cena, Rv. 270181). Con adeguata motivazione la Corte di appello ha escluso anche la necessità di disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, che rappresenta «un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, esclusivamente allorché il giudice ritiene, nella sua discrezionalità, indispensabile la integrazione, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione» (così Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820); peraltro, nel giudizio abbreviato d'appello, le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice ex officio nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado, spettando in ogni caso al giudice la valutazione in ordine alla assoluta necessità della loro acquisizione (Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Graziano, Rv. 278061; Sez. 6, n. 37901 del 21/05/2019, Arbolino, Rv. 276913; Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017, A., Rv. 270069). 3.3. Incensurabile è anche la decisione della Corte territoriale di non riconoscere la continuazione fra la rapina di cui si tratta (commessa in concorso con altri, senza uso di armi, nei confronti di un anziano) e le rapine commesse da [OSCURATO:PERSONA] sei mesi prima (da solo, con una pistola in danno di prostitute, con diverse modalità). La sentenza ha escluso una preventiva ideazione e programmazione dell'ultimo delitto al momento della realizzazione dei precedenti, in conformità al principio affermato anche dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo il quale il giudice di merito deve procedere ad una «rigorosa, approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori - quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita - del fatto che, al momento della commissione del primo reato della serie, i successivi fossero stati realmente già programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici di cui sopra se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea, di contingenze occasionali, di complicità imprevedibili, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente, o ancora della tendenza a porre in essere reati della stessa specie o indole in virtù di una scelta delinquenziale compatibile con plurime deliberazioni» (Sez. U, n. 28569 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; in senso conforme, da ultimo, v. Sez. 2, n. 37063 del 26/11/2020, Kassimi, Rv. 280436, in motivazione). 4. All'inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ssini D'Ago
Sentenza Cassazione n. 05355/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris