Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31341/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del 6 novembre 2020 del Tribunale di Salerno che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 477, 482 e 494 cod. pen., condannandolo con la recidiva reiterata alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della mancanza o contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità per il delitto di falsificazione della carta di identità, sostenendo che non vi è prova che sia stato l'imputato ad inviarla alla società telefonica per attivare l'utenza relativa al contratto concluso spendendo false generalità, è generico, atteso che esso non si confronta con le ragioni poste dalla Corte di appello a base della decisioni e che risiedono nel riconoscimento della voce registrata dell'interlocutore che ha concluso il contratto come quella dell'imputato e nella strumentalità dell'invio del documento contraffatto alla conclusione del contratto; - che il secondo motivo di ricorso è generico perché non specifica perché i precedenti penali, indicati come ostativi dalla Corte di appello, non sarebbero tali, considerato anche che all'imputato è stata anche applicata la recidiva reiterata; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del 6 novembre 2020 del Tribunale di Salerno che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 477, 482 e 494 cod. pen., condannandolo con la recidiva reiterata alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della mancanza o contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità per il delitto di falsificazione della carta di identità, sostenendo che non vi è prova che sia stato l'imputato ad inviarla alla società telefonica per attivare l'utenza relativa al contratto concluso spendendo false generalità, è generico, atteso che esso non si confronta con le ragioni poste dalla Corte di appello a base della decisioni e che risiedono nel riconoscimento della voce registrata dell'interlocutore che ha concluso il contratto come quella dell'imputato e nella strumentalità dell'invio del documento contraffatto alla conclusione del contratto; - che il secondo motivo di ricorso è generico perché non specifica perché i precedenti penali, indicati come ostativi dalla Corte di appello, non sarebbero tali, considerato anche che all'imputato è stata anche applicata la recidiva reiterata; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 31341/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris