Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36154/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visti i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 624 comma 1 e 2, 625 n.2 cod. pen.;

2. Ritenuto che i primi due motivi di ricorso con i quali si lamenta la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 625, comma 2, cod. pen. ed all'affermazione di colpevolezza degli imputati, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e inoltre sono volti a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna.

Inoltre, quanto al secondo motivo, il Collegio rammenta che risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (cfr. per tutte Sez. 5, n. 24592 del 30/4/2021, Bellafiore, Rv. 281440);

3. Ritenuto che, con il terzo argomento di censura, si lamenta l'erronea applicazione dell'art.133 cod. pen. in relazione alla determinazione della pena, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 4) rispetto a una pena applicata in misura decisamente inferiore alla media edittale;

4. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visti i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 624 comma 1 e 2, 625 n.2 cod. pen.; 2. Ritenuto che i primi due motivi di ricorso con i quali si lamenta la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 625, comma 2, cod. pen. ed all'affermazione di colpevolezza degli imputati, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e inoltre sono volti a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna. Inoltre, quanto al secondo motivo, il Collegio rammenta che risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (cfr. per tutte Sez. 5, n. 24592 del 30/4/2021, Bellafiore, Rv. 281440); 3. Ritenuto che, con il terzo argomento di censura, si lamenta l'erronea applicazione dell'art.133 cod. pen. in relazione alla determinazione della pena, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 4) rispetto a una pena applicata in misura decisamente inferiore alla media edittale; 4. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 36154/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris