CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 19586/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in data 14/11/2025,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA],ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 14/11/2025 il Tribunale del riesame di Milano ha confermatol’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Varese, che ha applicatoall’indagato la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di estorsione aggravatain concorso, commesso a Malnate il 13/04/2025 e l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ravvisando le esigenzecautelari del pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione del reato.2. Avverso la predetta ordinanza, propone ricorso per Cassazione il difensoredell'imputato, affidandolo a due motivi.2.1. Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione per illogicità in relazione allaresponsabilità del ricorrente; assume la difesa che il Tribunale di Milano ha ritenuto fondatala contestata estorsione sulla base dell’erronea valutazione di dichiarazioni etero accusatorie- contenute nei dialoghi intercettate tra soggetti dediti al traffico di stupefacenti e di armi, taliAmoroso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - e di alcuni messaggi sulle reti sociali pubblicati del [OSCURATO:PERSONA]: idialoghi vertono sull’avvenuto pagamento di una somma di denaro di 70.000,00 euro, che sicomprende essere avvenuto non in presenza degli interlocutori, i quali non riferiscono lafonte della notizia; quanto ai messaggi, si tratta di pubblicazioni su [OSCURATO:PERSONA] ad opera di [OSCURATO:PERSONA],consistenti in una canzone ed una fotografia insieme a Traetta (il presunto corriere incaricatoda [OSCURATO:PERSONA] per la consegna della predetta somma di denaro a [OSCURATO:PERSONA]); inoltre, osserva ladifesa, non si spiegherebbe per quale motivo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe prima versato una somma didenaro a [OSCURATO:PERSONA] e, poi, indirizzato degli spari verso quest’ultimo, che, a sua volta, aveva poifatto esplodere due ordigni sotto casa di [OSCURATO:PERSONA].2.2. Con il secondo motivo, si deduce vizio di motivazione su una prova potenzialmentedecisiva; assume la difesa che il Tribunale del riesame di Milano non avrebbe esaminatol’interrogatorio di [OSCURATO:PERSONA], a seguito dell’arresto, nel corso del quale egli ha negato di averepagato somme di denaro a [OSCURATO:PERSONA] limitandosi a recepire acriticamente l’ordinanza del G.i.p. diVarese.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto con motivi generici o nonconsentiti e, comunque, manifestamente infondati.1.1. E’ necessario anzitutto chiarire quali siano i limiti alla sindacabilità, in questa sede,dei provvedimenti adottati dal Tribunale del Riesame sulla libertà personale; è infatticonsolidato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di misure cautelaripersonali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione delprovvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi dicolpevolezza e/o delle esigenze cautelari, alla Corte spetta il compito di verificare, inrelazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia datoadeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadroindiziario e della permanenza delle esigenze cautelari a carico dell'indagato, controllando lacongruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto aicanoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanzeprobatorie. Il ricorso è perciò ammissibile soltanto se, con esso, venga denunciata laviolazione di specifiche norme di legge ovvero si deduca la manifesta illogicità dellamotivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, e non sici limiti a propone e sviluppare censure che attengono alla ricostruzione dei fatti, ovvero chesi risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr.,Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178). La censura con cuisi denunci il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, inaltri termini, consente al giudice di legittimità di vagliare l’adeguatezza delle ragioni addotterispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento dellerisultanze probatorie, non potendo prendere in esame quei rilievi che, pur investendoformalmente la motivazione del provvedimento impugnato, si risolvono nella prospettazionedi una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n.27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 3, Sentenza n. 40873 del 21/10/2010,Merja, Rv. 248698; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. F, n. 47748del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400).2. Tanto premesso, rileva il collegio che il Tribunale del riesame, condividendo lavalutazione del compendio indiziario posto a fondamento della decisione del G.i.p., havalorizzato una pluralità di elementi a carico del ricorrente (pp. 6-7 ordinanza impugnata),dando conto, in termini congrui ed esaustivi, delle ragioni per le quali ha ritenuto di doveredisattendere le argomentazioni difensive in merito alla ravvisabilità, a carico di [OSCURATO:PERSONA], di graviindizi di colpevolezza in ordine ai fatti delittuosi ascrittigli al capo 17) dell’incolpazioneprovvisoria, per il reato di estorsione aggravata, commessa ai danni di [OSCURATO:PERSONA], peravere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (identificati mediante le immagini delle telecamere divideosorveglianza), appiccato un incendio presso la sede della società 167 Gang, di cuiOliverio è socio, al fine di costringerlo alla consegna di una somma di denaro al [OSCURATO:PERSONA] stesso,poi effettivamente eseguita tramite Traetta. Il collegio del riesame richiama gli esiti delleintercettazioni ambientali (in particolare all’interno della vettura di Amoroso) avvenute subitodopo l’incendio, tra persone molto vicine a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], ossia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che parlano in modo chiaro della consegna della somma di denaro, indicandolacome avvenuta presso il bar gestito da [OSCURATO:PERSONA], e fanno anche riferimento al fatto che,nonostante la dazione della somma di denaro, le tensioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non si eranosopite, come dimostrato dagli eventi dei giorni successivi, quando [OSCURATO:PERSONA] aveva sparato deicolpi di pistola davanti a [OSCURATO:PERSONA] per intimidire quest’ultimo, il quale, poi, a sua volta, aveva fattoesplodere due bombe sotto casa di [OSCURATO:PERSONA] (p. 5 ordinanza). Correttamente il Tribunale haevidenziato, in risposta alla censura difensiva, che il contenuto di captazioni telefoniche oambientali fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, puòcostituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità di riscontro ai sensidell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., salvo l’obbligo del giudice di valutare il significatodelle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (Cass., sez. V, 12 luglio2016, n. 48286, Rv. 268414 – 01); nondimeno, nella specie, vengono indicati anche gliulteriori elementi costituiti dai materiali pubblicati dal [OSCURATO:PERSONA] stesso su [OSCURATO:PERSONA], in cui appareritratto in compagnia di Traetta (p. 7 ordinanza), ossia proprio del soggetto deputato daOliverio alla consegna del denaro, nonché la certa individuazione (grazie alle telecamere divideosorveglianza) di [OSCURATO:PERSONA], unitamente a [OSCURATO:PERSONA], quale autore dell’incendio presso lasede della società di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente non si confronta con l’esaustiva, non illogica e nonapparente motivazione dell’ordinanza e ripropone, con il primo motivo, una non consentitadiversa e parziale lettura del materiale indiziario, compiutamente scrutinato dal tribunaledella cautela.2.1. Quanto alla censura sull'inidoneità del contenuto delle predette intercettazioni asupportare il quadro indiziario a carico di [OSCURATO:PERSONA] per la condotta estorsiva, posto che ilricorrente denuncia l’errata interpretazione delle stesse, di cui offre una lettura alternativa aquella data dai giudici di merito, è necessario ribadire che, in materia di intercettazioni,costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito,l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento nonpuò essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità edirragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (in tal senso, cfr. Sez. 3, n.44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01.; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016,D’Andrea, Rv. 268389 – 01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164 – 01). Si èribadito anche di recente che, essendo la valutazione dei contenuti delle conversazionicaptate un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque, la capacitàdimostrativa della prova, la sua critica è ammessa in sede di legittimità solo ove si rilevi unaillogicità manifesta e decisiva della motivazione o una decisiva discordanza tra la provaraccolta e quella valutata (Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, Vecchio, Rv. 257784-01; Sez. 1,n. 3019 del 27/09/2022, dep. 2023, Cremona, non massimata; Sez. 2, n. 6414 del23/11/2022, dep. 2023, Pitasi, non massimata); è pertanto possibile, in sede di legittimità,prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella propostadal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia laddove il decidentene abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e tale difformità risultidecisiva ed incontestabile così da rendere manifesta la illogicità ed irragionevolezza dellamotivazione con cui esse sono recepite (cfr., Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014,Napoleoni, Rv. 259516-01; Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558-01; Sez. 5, n. 2245del 14/12/2022, dep. 2023, Vallepiano, non mass.), elementi nonravvisabili nel caso di specie.3. Inammissibile, in quanto del tutto generico e comunque manifestamente infondato, èil secondo motivo, che eccepisce l’omessa valutazione di una prova “potenzialmentedecisiva” con riferimento al verbale di interrogatorio di [OSCURATO:PERSONA], che ha negato la consegna disomme di denaro a [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente non specifica minimamente il contenutodell’interrogatorio - che nemmeno allega, in violazione del principio di autosufficienza -, néevidenzia quale sarebbe stata l’incidenza sul compendio probatorio dell’omessavalorizzazione di tali dichiarazioni, verosimilmente reticenti, sicché non permette di ritenereche vi sia stato alcun tipo di lettura parziale del compendio indiziario. In ogni caso, il fattoche [OSCURATO:PERSONA] neghi di avere consegnato il denaro a [OSCURATO:PERSONA] non comporta alcuna decisivainterferenza sul complessivo quadro indiziario posto a fondamento dell'ordinanza impugnata(p. 6-8), che ha dato conto, come sopra detto, del contenuto delle captazioni ambientali,secondo una coerente e persuasiva interpretazione, nonché dell’identificazione (grazie alletelecamere di videosorveglianza) di [OSCURATO:PERSONA], unitamente a [OSCURATO:PERSONA], quale autoridell’incendio presso la sede della società di [OSCURATO:PERSONA], oltre che dei materiali pubblicati su TikTok dal [OSCURATO:PERSONA] stesso in corrispondenza della consegna della somma di denaro provenienteda [OSCURATO:PERSONA].4. Per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma dieuro tremila a favore della Cassa delle ammende. Trattandosi di statuizioni a cui nonconsegue la rimessione in libertà del ricorrente detenuto, si dispone che copia del presenteprovvedimento sia trasmessa, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziariodove il ricorrente si trova perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis dell'art. 94 disp P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att.cod.proc.pen.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]