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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 febbraio 2022

Cassazione n. 45218/2022

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Potenza; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 9 febbraio 2022 il Tribunale di Potenza, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili presupposte di cui ai punti 1-3 del provvedimento impugnato, ritenendo ostativa all'applicazione della disciplina invocata l'eterogeneità esecutiva che connotava le condotte illecite oggetto di vaglio giurisdizionale.

2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione esistente tra i fatti di reato giudicati dalle decisioni irrevocabili presupposte.

Questa correlazione era stata svalutata dal Tribunale di Potenza, che, attraverso un percorso argomentativo incongruo, aveva disatteso l'incontrovertibile collegamento esecutivo esistente tra le condotte illecite del condannato, attestato dalla loro contiguità temporale, sul quale il provvedimento impugnato si era soffermato in termini assertivi e svincolati dalle emergenze processuali, disattendendo le censure difensive prospettate con l'istanza proposta nell'interesse del condannato ex art. 671 cod. proc. pen. -Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

2. Osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità, da tempo consolidata, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato da [OSCURATO:PERSONA], ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255156-01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098-01).

L'unicità del programma criminoso, a sua volta, non deve essere assimilata a una concezione esistenziale fondata sulle attività illecite del condannato, al contrario di quanto riscontrabile con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al "favor rei"» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950-01).

La verifica di tale preordinazione criminosa, infine, non può essere compiuta dall'autorità giudiziaria sulla base di indici di natura meramente presuntiva ovvero di congetture processuali, essendo necessario, di volta in volta, dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario e imponga l'applicazione della disciplina prevista dagli artt. 81, comma secondo, e 671 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596-01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833-01).

3. In questa cornice, deve rilevarsi, in linea con quanto affermato dal Tribunale di Potenza, che ostavano all'applicazione della disciplina della continuazione richiesta da [OSCURATO:PERSONA] modalità eterogenee con cui le condotte criminose di cui si invocava la preordinazione si e-ano concretizzate, che esprimevano una spiccata propensione alla commissione di reati del condannato, incompatibile con il vincolo di cui si chiedeva il riconoscimento ex art. 671 cod. proc. pen.

Si consideri, in proposito, che le singole condotte illecite di cui si assumeva l'unicità del disegno criminoso risultavano commesse da [OSCURATO:PERSONA] in ambiti territoriali diversi e non contigui, rappresentati dai centri di Senigallia, Rionero in Vulture e Tito.

Tali comportamenti criminosi, al contempo, coinvolgevano beni giuridici eterogenei, riguardando la commissione dei reati di furto, sostituzione di persona e violazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, che non appaiono tra loro assimilabili ai presenti fini processuali.Queste connotazioni rendevano evidente come le condotte delinquenziali di Albano erano connotate da eterogeneità ed esprimevano caratteristiche comportamentali incompatibili con la preordinazione criminosa invocata dal suo difensore.

Sul punto, non si possono non condividere le conclusioni alle quali giungeva il Giudice dell'esecuzione milanese, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 5 del provvedimento impugnato, evidenziava che «nessun dato rinveniente dalle motivazioni delle sentenze induce a ritenere che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali [...]».

Deve, al contempo, evidenziarsi che la reiterazione di condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dallo stesso intende trarre sostentamento, analogamente a quanto riscontrabile con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], venendo disciplinata da istituti differenti dalla continuazione, quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto in esame, viceversa orientato a favorire il condannato, applicandogli un trattamento sanzionatorio mitigato dagli effetti del combinato disposto degli artt. 81, comma secondo, cod. pen,, e 671 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, cit.; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, cit.).

4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Potenza; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 9 febbraio 2022 il Tribunale di Potenza, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili presupposte di cui ai punti 1-3 del provvedimento impugnato, ritenendo ostativa all'applicazione della disciplina invocata l'eterogeneità esecutiva che connotava le condotte illecite oggetto di vaglio giurisdizionale. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione esistente tra i fatti di reato giudicati dalle decisioni irrevocabili presupposte. Questa correlazione era stata svalutata dal Tribunale di Potenza, che, attraverso un percorso argomentativo incongruo, aveva disatteso l'incontrovertibile collegamento esecutivo esistente tra le condotte illecite del condannato, attestato dalla loro contiguità temporale, sul quale il provvedimento impugnato si era soffermato in termini assertivi e svincolati dalle emergenze processuali, disattendendo le censure difensive prospettate con l'istanza proposta nell'interesse del condannato ex art. 671 cod. proc. pen. -Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2. Osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità, da tempo consolidata, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato da [OSCURATO:PERSONA], ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255156-01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098-01). L'unicità del programma criminoso, a sua volta, non deve essere assimilata a una concezione esistenziale fondata sulle attività illecite del condannato, al contrario di quanto riscontrabile con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al "favor rei"» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950-01). La verifica di tale preordinazione criminosa, infine, non può essere compiuta dall'autorità giudiziaria sulla base di indici di natura meramente presuntiva ovvero di congetture processuali, essendo necessario, di volta in volta, dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario e imponga l'applicazione della disciplina prevista dagli artt. 81, comma secondo, e 671 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596-01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833-01). 3. In questa cornice, deve rilevarsi, in linea con quanto affermato dal Tribunale di Potenza, che ostavano all'applicazione della disciplina della continuazione richiesta da [OSCURATO:PERSONA] modalità eterogenee con cui le condotte criminose di cui si invocava la preordinazione si e-ano concretizzate, che esprimevano una spiccata propensione alla commissione di reati del condannato, incompatibile con il vincolo di cui si chiedeva il riconoscimento ex art. 671 cod. proc. pen. Si consideri, in proposito, che le singole condotte illecite di cui si assumeva l'unicità del disegno criminoso risultavano commesse da [OSCURATO:PERSONA] in ambiti territoriali diversi e non contigui, rappresentati dai centri di Senigallia, Rionero in Vulture e Tito. Tali comportamenti criminosi, al contempo, coinvolgevano beni giuridici eterogenei, riguardando la commissione dei reati di furto, sostituzione di persona e violazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, che non appaiono tra loro assimilabili ai presenti fini processuali.Queste connotazioni rendevano evidente come le condotte delinquenziali di Albano erano connotate da eterogeneità ed esprimevano caratteristiche comportamentali incompatibili con la preordinazione criminosa invocata dal suo difensore. Sul punto, non si possono non condividere le conclusioni alle quali giungeva il Giudice dell'esecuzione milanese, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 5 del provvedimento impugnato, evidenziava che «nessun dato rinveniente dalle motivazioni delle sentenze induce a ritenere che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali [...]». Deve, al contempo, evidenziarsi che la reiterazione di condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dallo stesso intende trarre sostentamento, analogamente a quanto riscontrabile con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], venendo disciplinata da istituti differenti dalla continuazione, quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto in esame, viceversa orientato a favorire il condannato, applicandogli un trattamento sanzionatorio mitigato dagli effetti del combinato disposto degli artt. 81, comma secondo, cod. pen,, e 671 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, cit.; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, cit.). 4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il rico
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