CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12649/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8469/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via Alberico II, 33 presso lo studio di quest’ultimo, –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATEe AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, domiciliateex lege in Roma , Via dei Portoghesi,12, presso l’Avvoca tura generale dello Stato che lerappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. VENETO , n. 1 232 / 20 21 , depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; 327,co.2,c.p.c. e 38, co. 3,d.lgs.n.546/92: rim. in termini per impugnare Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 aprile2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre nei confronti d ell’Agenzia delle entratee dell’Agenzia delle entrate - [OSCURATO:SOCIETA] , che resiste a mezzo controricorso,avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha rimesso la causa alla C.t.p. di Verona rilevando un vizio del contraddittorio. 2. La società contribuente aveva impugna to innanzi alla C.t.p. estratto di ruolo e pedissequa cartella di pagamento, rel ativa ad un carico fiscale per Irpeg ed Ilor per gli anni di imposta dal 1994 al 1996, assumendo di esserne venuta a conoscenza solo a seguito di accesso presso la società di riscossione. La C.t.p., nella contumacia della società di riscossione, accoglieva il ricorso con sentenza depositata il 21 novembre 2017 e non impugnata nei termini. 3. La società di riscossione, tuttavia, proponeva appello in data 6 dicembre 2019, asserendo di non aver avuto conoscenza del giudizio per nullità/inesistenza della notifica. La C.t.r., rilevato che la notifica del ricorso in primo grado era avvenuta in luogo diverso dalla sede legaledella società di riscossione, e ritenuto integrato il presupposto di cui all’art. 59 lett b) d.lgs. n. 546 del 1992, non essendo regolarmente costituito il contraddittorio , rimetteva la causa al primo giudice. 4. La società contribuente ha depositato memoria ex art. 380 bis 1. Cod. proc. civ. Considerato che: 1. Con l’unico motivo lasocietà contribuente denuncia la violazione efalsa applicazione dell’art. 59 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 anche in relazione all’art. 327, secondo comma,cod. proc. civ. , Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 Osserva che la notifica del ricorso innanzi alla C.t.p. non era inesistente in quanto eseguita presso un ufficio della società di riscossione, come ammesso anche da quest’ultima; che la stessa, non era nemmeno nulla, dovendosi applicare la regola generale per gli atti recettizi di cui all’art. 1335 cod. civ.né nulla in quanto il ricorso era stato ricevuto da parte di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., come provato dalla cartolina di ritorno della raccomandata con la quale era stata effettuata la notifica. Aggiunge che la società di riscossione avrebbe dovuto provare che la notifica – eseguita presso l’Ufficio territorialedi via [OSCURATO:PERSONA], 271 – non era idonea allo scopo e che vi era stata incolpevole ignoranza della pendenza del giudizio. 2. Il ricorso è fondato. 2.1.Questa Corte, a Sezioni Unite, ha affermato che l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.Si è, altresì, precisato che il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile (Cass. Sez. U. 20/07/2016, n. 14916). 2.2. L art. 327, secondo comma, cod. proc. civ., prevede che il primo comma, che fissa i termini di decadenza dall’impugnazione, non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 di essa, e per nullità della notificazione degliatti di cui all'articolo 292 cod. proc. civ. Analoga disposizione si ritrova nel giudizio tributario, all’art. 38, comma 3, d.lgs. d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il quale dispone che « Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica l'art. 327, comma 1, del codice di procedura civile. Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza.». 2.3.Ciò posto, i n ipotesi di notifica nulla, q uesta Corte ha chiarito che perché il contumace possa evitare la decadenza dal diritto di proporre impugnazione per decorso del termine annuale, non è sufficiente, ai sensi dell'art. 327, secondo comma, cod. proc. civ., il rilievo della sola nullità, ma occorre anche la prova della mancata conoscenza del processo a causa di detta ultima;prova che spetta al contumace fornire e che può essere data anche tramite il ricorso a presunzioni(cfr. tra le più recenti C ass. 18/05/2022, n. 16080 e Cass.14/09/2007, n. 19225in cui questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto tardivamente dalla parte rimasta contumace, osservando che, qualora l'atto introduttivo del giudizio venga notificato presso la filiale, anziché presso la sede legale di una società, ciò costituisce causa di nullità della sentenza, ma non tale da consentire l'impugnazione tardiva, in quanto di per sé non è prova della mancata conoscenza del processo da parte del ricorrente). 2.4. La C.t.r.non si è attenuta a questi principi. La ricorrente, infatti,ha riprodotto in ricorso il contenuto dell’avviso di ricevimento della raccomandata, pacificamente spedita presso un Ufficio della società di riscossione, sottoscritto da parte di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., con indicazione della data di arrivo. La C.t.r., di conseguenza,esclusa l’inesistenza, anche a ritenere nulla la notifica del ricorso originario, sebbene notificato presso un Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 Ufficio periferico della società di riscossione,una volta rilevato il vizio, a fronte della sola allegazione che il ricorso non era stato notificato presso la sede legale, ma presso uno dei propri sportelli, avrebbe comunque dovuto rilevare l’inammissibilitàdell’appello, proposto oltre il termine, Infatti, la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio presso la filiale, anziché presso la sede legale,non poteva essere fatta valere attraverso lo strumento della impugnazione tardiva, non provando la mancata possibilità di conoscenza del processo. 3. In conclusione, il ricorso va accolto ela sentenza impugnata va cassatasenza rinvio, ex art. 382 cod. proc. civ. , in quanto l’appello era inammissibile. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l’appello. Condanna le controricorrenti, in solido tra loro, al pagamento in favore della società ricorrente delle spese di lite che si liquidano in euro 200,00 per esborsi, euro, 7.600,00 per compensi, oltre