CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2025
Cassazione n. 37036/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stata condannata per il reato previsto dagli artt. 624 e 625, nn.2 e 7, cod.pen.. L'unico motivo di ricorso, attinente alla sussistenza dell'aggravante prevista dall'art.625, n.7, cod.pen. - con i conseguenti riflessi in tema di procedibilità dell'azione penale - è manifestamente infondato. Sul punto, va difatti ricordato che la relativa aggravante deve intendersi correttamente contestata quando nel capo di imputazione si faccia menzione di una condotta di sottrazione posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore; rete capace di dare luogo ad un "servizio" e destinata a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare una esigenza di rilevanza "pubblica" (cfr. Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, Mascali, Rv. 285878 - 01; Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291 - 01; Sez. 5, n. 28108 del 07/06/2024, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez.5, n.34329 del 04/06/2024, Bugli, n.m.). Ne consegue la logicità della motivazione delle sentenze di merito, nella parte in cui hanno ritenuto che il dimostrato allaccio abusivo perfezionasse la suddetta aggravante. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ide