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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 11288/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 26744-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]'F1A MARIANO; - intimato - avverso la sentenza n. 669/9/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 04/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR per la Sicilia che ha confermato la pronuncia della CI P di Palermo di annullamento dell'atto impositivo con cui si rideterminava l'IVA dovuta dal contribuente in ragione della sua attività di noleggio autoveicoli con conducente; che è rimasto intimato il contribuente; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo di doglianza; che con l'unico profilo si prospetta violazione di legge circa l'aliquota IVA da applicare all'attività di noleggio autoveicoli con conducente; che non sussistono i presupposti per la trattazione in camera di consiglio di cui all'art. 375 n 1 e 5 c.p.c.; PQM La Corte rimette la trattazione dell'affare alla V Sezione Civile Così deciso in Roma, il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 26744-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]'F1A MARIANO; - intimato - avverso la sentenza n. 669/9/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 04/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR per la Sicilia che ha confermato la pronuncia della CI P di Palermo di annullamento dell'atto impositivo con cui si rideterminava l'IVA dovuta dal contribuente in ragione della sua attività di noleggio autoveicoli con conducente; che è rimasto intimato il contribuente; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo di doglianza; che con l'unico profilo si prospetta violazione di legge circa l'aliquota IVA da applicare all'attività di noleggio autoveicoli con conducente; che non sussistono i presupposti per la trattazione in camera di consiglio di cui all'art. 375 n 1 e 5 c.p.c.; PQM La Corte rimette la trattazione dell'affare alla V Sezione Civile Così deciso in Roma, il 1