CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2025
Cassazione n. 39864/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte dì appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] penalmente responsabile del reato di cui all'art. 95 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. L'imputata ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con tre motivi di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, alla ritenuta recidiva e al diniego di applicazione delle pene sostitutive. 2. Il ricorso è manifestamente infondato. I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio secondo cui l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 95 DPR 115/2002 è generico e può anche rivestire la forma del dolo eventuale ( Sez. 4 - , n. 37144 del 05/06/2019 Rv. 277129 - 01; Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017, Rv. 271051 - 01). È utile inoltre ricordare che ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel reddito complessivo dell'istante, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere computato anche il reddito di qualunque persona che con lui conviva e contribuisca alla vita in comune (Sez. 4, n. 44121 del 2012, Indiveri, Rv. 253643). Pertanto, non è manifestamente illogica l'argomentazione secondo cui la ricorrente ben avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che la figlia, con lei convivente, percepiva reddito. 3. La Corte territoriale ha inoltre assolto in misura congrua e pertinente l' onere motivazionale in ordine alla ritenuta applicazione della recidiva, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464). In particolare, i giudici di merito hanno fatto pertinente riferimento al fatto che l'imputata, gravata da plurimi precedenti penali per furto, violazioni edilizie e violazioni di sigilli al momento della commissione del reato per cui si procede, non aveva mostrato alcuna attenuazione della capacità criminale, mettendo invece in luce una certa propensione a delinquere. In ordine al diniego di sostituzione della pena detentiva, va ribadito che la relativa motivazione attiene all'esercizio di un potere discrezionale quale è quello previsto dall'art. 58 legge 689/81 e, poiché è congrua, non manifestamente illogica e non contraddittoria, non è sindacabile in questa sede. Ed stato già chiarito da questa Corte di legittimità che, se è vero che il d.lgs. n. 150/2022 è intervenuto sulla legge 689/81 con l'evidente obiettivo di estendere l'ambito applicativo delle sanzioni sostitutive è pur vero che, anche nel testo attualmente vigente, l'art. 58 della legge n. 689/81 richiede al giudice che debba valutare se applicare una pena sostitutiva di tenere conto dei criteri indicati dall'art. 133 del codice penale (Sez. 4 - n. 42847 del 11/10/2023, Palumbo, Rv. 285381 - 01; Sez. 4, n.636 del 29/11/2023, nm). Inoltre, secondo il recente orientamento espresso da questa Corte di legittimità, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell'imputato purché dalla loro valutazione emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte (Sez. 5 -, n. 24093 del 13/05/2025, Rv. 288210 01; Sez. 2 - , n. 45859 del 22/10/2024, Rv. 287348 - 01). 4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in d