CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2025
Cassazione n. 27927/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 21 maggio 2024 la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna il giorno> novembre 2023 con cui [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di mesi IO di reclusione ed C 2.000 di multa; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando tre motivi di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento rispettivamente alla mancata dosimetria della pena inflitta, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla ritenuta sussistenza della contestata recidiva. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto tardivo; osserva il Collegio che l'impugnata sentenza è stata pronunziata il giorno 21 maggio 2024 e la relativa motivazione è stata depositata, tempestivamente dato il termine di 90 giorni indicato in dispositivo per tale incombente, in data 19 giugno 2024; considerato che il temine per la presentazione della impugnazione ora in esame è iniziato, pertanto, in data 19 agosto 2024, che, cadendo nel periodo di sospensione dei termini stante il periodo feriale, deve intendersi postergato al 1 settembre 2024; essendo stato il ricorso per cassazione presentato solo il 18 ottobre 2025 questo deve essere dichiarato tardivamente proposto; che il ricorso devie perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025 Il Consigliere estensore i