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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 15588/2024

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guente DECRETO Sul ricorso iscritto al n. 19261/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio presso lo studio di [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, corso [OSCURATO:PERSONA] II, n. 18; contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ai fini del procedimento in Roma, via Panama, n. 68, presso lo studio di quest’ultimo professionista; avverso la sentenza n. 331/31/2017 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, pronunciata con riferimento all’avviso di accertamento n. 2173/2011; vista l’istanza di definizione agevolata della controversia tributaria presentata dalla parte e corredata dalla documentazione depositata ai sensi dei commi 6 e 8 dell’art. 11 DL n. 50 del 2017, con cui si comunica che la parte ha effettuato il pagamento di quanto dovuto; rilevato, altresì, che il processo è stato sospeso ex lege sino al 31 dicembre 2018 senza che alcuno abbia presentato, entro tale data, l’istanza di trattazione di cui al comma 10 dell’art. 11 cit. e senza che sia intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; considerato che, in forza del precitato comma 10, il processo si estingue con il decorso del termine sopra indicato e che le spese del processo estinto restano ex lege a carico di chi le ha anticipate; applicato l’art. 391 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] Si comunichi.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente DECRETO Sul ricorso iscritto al n. 19261/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio presso lo studio di [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, corso [OSCURATO:PERSONA] II, n. 18; contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ai fini del procedimento in Roma, via Panama, n. 68, presso lo studio di quest’ultimo professionista; avverso la sentenza n. 331/31/2017 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, pronunciata con riferimento all’avviso di accertamento n. 2173/2011; vista l’istanza di definizione agevolata della controversia tributaria presentata dalla parte e corredata dalla documentazione depositata ai sensi dei commi 6 e 8 dell’art. 11 DL n. 50 del 2017, con cui si comunica che la parte ha effettuato il pagamento di quanto dovuto; rilevato, altresì, che il processo è stato sospeso ex lege sino al 31 dicembre 2018 senza che alcuno abbia presentato, entro tale data, l’istanza di trattazione di cui al comma 10 dell’art. 11 cit. e senza che sia intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; considerato che, in forza del precitato comma 10, il processo si estingue con il decorso del termine sopra indicato e che le spese del processo estinto restano ex lege a carico di chi le ha anticipate; applicato l’art. 391 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] Si comunichi.
Decreto Cassazione n. 15588/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris