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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 ottobre 1984

Cassazione n. 32869/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/10/1984 avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. indicata in epigrafe, deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge e, quindi, non deducibili, afferenti a vizi di motivazione in punto di responsabilità, statuizione che costituisce risultato dell'accordo delle parti e, dunque, su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.

Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena, limita non solo la cognizione del giudice di .0" secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.

Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 111 l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/10/1984 avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. indicata in epigrafe, deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge e, quindi, non deducibili, afferenti a vizi di motivazione in punto di responsabilità, statuizione che costituisce risultato dell'accordo delle parti e, dunque, su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena, limita non solo la cognizione del giudice di .0" secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità. Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 111 l
Sentenza Cassazione n. 32869/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris