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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22739/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dell'incendio doloso del capannone industriale di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla pena di anni 3 di reclusione.

La Corte territoriale, nell'esaminare i motivi di appello, ha osservato che deponevano nel senso della causazione dolosa dell'incendio la presenza di segni di effrazione alla porta di sicurezza (era stato tolto l'oblò di vetro, rinvenuto, a più di centro metri di distanza, accuratamente poggiato su una parete) nonché di tracce di gasolio necessariamente introdotto per appiccare il fuoco posto che tutte le imbarcazioni ricoverate all'interno del capannone erano alimentate a benzina.

Quanto all'individuazione di [OSCURATO:PERSONA] quale autore dell'incendio, le sue impronte digitali erano presenti sulla tanica, recante tracce di oli sintetici, rinvenuta accanto ad una bottiglia con i residui del gasolio utilizzato per appiccare il fuoco.

Ulteriore elemento a carico, desunto dalle riprese del sistema di video sorveglianza stradale, era rappresentato dal passaggio della sua autovettura (a bordo della quale era stato fermato numerose volte nelle vicinanze del capannone) in orario compatibile con l'incendio e con direzione verso il suo luogo di residenza.

2. Avverso la sentenza il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sviluppando due motivi.

2.1. Con il primo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., difetto di motivazione e comunque violazione dell'art. 546 cod. proc. pen.

L'apparato argomentativo è costituito da brevissime asserzioni che non tengono conto delle analitiche ragioni esposte dalla difesa nell'atto di appello, trascritto integralmente nel ricorso, per contestare sia la natura dolosa dell'incendio che l'identificazione di [OSCURATO:PERSONA] quale autore materiale.

Non sono stati esaminati i rilievi relativi all'assenza di movente e all'incertezza sulle fonti di innesco della combustione.

A quest'ultimo proposito, è stato trascurato che i vigili del fuoco, nel rapporto in atti, avevano segnalato l'assenza di tracce di fuoco nella parte del capannone più vicina all'oblò smentendo la ricostruzione accusatoria in base alla quale le fiamme sarebbero partite da questa zona perché provocate da una bottiglia incendiaria gettata all'interno attraverso tale apertura.

Parimenti, non è stata fornita risposta alle numerose critiche sollevate in merito all'accertamento di responsabilità.

Anziché basarsi su indizi di colpevolezza, la Corte territoriale, aderendo acriticamente alla sentenza emessa in esito al primo grado del giudizio, ha continuato ad utilizzare suggestioni, ignorando il mancato rinvenimento di impronte digitali dell'imputato sull'oblò asseritamente rimosso dal piromane e trascurando che quelle rinvenute si trovavano non sulla bottiglia con le tracce di gasolio ma su una tanica contente solo materiale oleoso.

Non sono state considerate neanche le deduzioni sul mancato aggancio delle celle dei luoghi dell'evento da parte del cellulare dell'imputato e sull'esito negativo della perquisizione eseguita nella sua abitazione per ricercare bottiglie simili a quel rinvenute nelle vicinanze del capannone incendiato.2.2.

Con il secondo motivo denunzia, a mente dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e). cod. proc. pen., violazione dell'art. 133 cod. pen. nonché vizio di motivazione con rifermento al trattamento sanzionatorio sul rilevo che la Corte territoriale si era limitata ad affermazioni apodittiche anche in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente, nel primo motivo, lamenta che la Corte di appello non abbia fornito specifica ed espressa risposta alle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione.

1.1. La giurisprudenza di questa Corte ha, in più occasioni, precisato che tale carenza non vizia la motivazione laddove il discorso giustificativo indichi comunque le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostri di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio.

Quando ricorre tale condizione, infatti, le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice (ex plurimis Sez. 2, n. 46261 del 18/9/2019, Cammi, Rv. 277593; Sez. 1, n. 37588 del 18/6/2014, Amaniera, Rv. 260841).

Anche l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, esclude la sussistenza di un vizio motivazionale che ricorre solo se "per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione" (Sez. 1, n. 46566 del 21/2/2017, M., Rv. 271227).

1.2. La Corte territoriale, attraverso una motivazione sintetica ma completa, ha affrontato tutti i temi sollevati con l'atto di appello ritenendo, in linea con la sentenza del G.I.P., decisivi al fine di escludere la causa accidentale dell'incendio e del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] elementi fattuali, il cui positivo accertamento non è nemmeno contestato, dotati di evidente forza dimostrativa: oltre all'effrazione della porta di sicurezza, la presenza all'interno del capannone di tracce di un combustibile diverso da quello utilizzato per le imbarcazioni, la rilevazione delle impronte digitali di [OSCURATO:PERSONA] su una tanica rinvenuta, nelle vicinanze del luogo dell'incendio, accanto alla bottiglia incendiaria in condizioni che ne indicavano l'abbandono contestuale.

Per di più, [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito spiegazioni alternative sulle ragioni per cui sulla tanica vi erano le sue impronte e le telecamere della video sorveglianza stradale avevano ripreso l'autovettura a bordo della quale era stato controllato anche in epoca recente allontanarsi dal luogo dell'incendio in direzione Varese, luogo di sua residenza, in orario compatibile con quello in cui era stato appiccato il fuoco.

A tali elementi, la difesa del ricorrente ne contrappone altri, prospettati come più significativi, finendo non per denunziare vizi dell'apparato argomentativo ma per sollecitare un nuovo apprezzamento di merito delle risultanze probatorie, operazione preclusa in sede di legittimità.

2. Il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è, invece, fondato.

La Corte territoriale, nel rispondere ai rilievi difensivi, ha osservato, senza riportarsi alla sentenza appellata, peraltro sul punto assai scarna, che era ostativa alla concessione delle circostanze generiche l'assenza di resipiscenza.

L'argomentazione è erronea.

La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che mentre è legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche motivato con l'esplicita valorizzazione negativa dell'ammissione di colpevolezza, in quanto dettata da intenti utilitaristici e non da effettiva resipiscenza (da u4timo Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017, Lucaioli, Rv. 271454 - 01), la protesta d'innocenza o la scelta di rimanere in silenzio o non collaborare con l'autorità giudiziaria, pur di fronte all'evidenza delle prove di colpevolezza, non possono essere assunte, da sole, quali elementi decisivi sfavorevoli ai fini dell'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. posto che non esiste nel vigente ordinamento un principio giuridico per cui le attenuanti generiche debbano essere negate all'imputato che non confessi di aver commesso il fatto, quale che sia l'efficacia delle prove di reità (da ultimo Sez. 5, n. 32422 del 24/09/2020, Barzaghi, Rv. 279778 - 01).

La Corte territoriale, valorizzando in via esclusiva l'"assenza di resipiscenza" ha, invece, considerato, in aperto contro con il consolidato orientamento giurisprudenziale citato, condiviso dal Collegio, presupposto indefettibile per l'ammissione al beneficio l'amissione di colpevolezza, per di più seguita dal ravvedimento.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto limitatamente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio su tale punto, ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.

Così deciso, in Roma il 3 maggio 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dell'incendio doloso del capannone industriale di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla pena di anni 3 di reclusione. La Corte territoriale, nell'esaminare i motivi di appello, ha osservato che deponevano nel senso della causazione dolosa dell'incendio la presenza di segni di effrazione alla porta di sicurezza (era stato tolto l'oblò di vetro, rinvenuto, a più di centro metri di distanza, accuratamente poggiato su una parete) nonché di tracce di gasolio necessariamente introdotto per appiccare il fuoco posto che tutte le imbarcazioni ricoverate all'interno del capannone erano alimentate a benzina. Quanto all'individuazione di [OSCURATO:PERSONA] quale autore dell'incendio, le sue impronte digitali erano presenti sulla tanica, recante tracce di oli sintetici, rinvenuta accanto ad una bottiglia con i residui del gasolio utilizzato per appiccare il fuoco. Ulteriore elemento a carico, desunto dalle riprese del sistema di video sorveglianza stradale, era rappresentato dal passaggio della sua autovettura (a bordo della quale era stato fermato numerose volte nelle vicinanze del capannone) in orario compatibile con l'incendio e con direzione verso il suo luogo di residenza. 2. Avverso la sentenza il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sviluppando due motivi. 2.1. Con il primo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., difetto di motivazione e comunque violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. L'apparato argomentativo è costituito da brevissime asserzioni che non tengono conto delle analitiche ragioni esposte dalla difesa nell'atto di appello, trascritto integralmente nel ricorso, per contestare sia la natura dolosa dell'incendio che l'identificazione di [OSCURATO:PERSONA] quale autore materiale. Non sono stati esaminati i rilievi relativi all'assenza di movente e all'incertezza sulle fonti di innesco della combustione. A quest'ultimo proposito, è stato trascurato che i vigili del fuoco, nel rapporto in atti, avevano segnalato l'assenza di tracce di fuoco nella parte del capannone più vicina all'oblò smentendo la ricostruzione accusatoria in base alla quale le fiamme sarebbero partite da questa zona perché provocate da una bottiglia incendiaria gettata all'interno attraverso tale apertura. Parimenti, non è stata fornita risposta alle numerose critiche sollevate in merito all'accertamento di responsabilità. Anziché basarsi su indizi di colpevolezza, la Corte territoriale, aderendo acriticamente alla sentenza emessa in esito al primo grado del giudizio, ha continuato ad utilizzare suggestioni, ignorando il mancato rinvenimento di impronte digitali dell'imputato sull'oblò asseritamente rimosso dal piromane e trascurando che quelle rinvenute si trovavano non sulla bottiglia con le tracce di gasolio ma su una tanica contente solo materiale oleoso. Non sono state considerate neanche le deduzioni sul mancato aggancio delle celle dei luoghi dell'evento da parte del cellulare dell'imputato e sull'esito negativo della perquisizione eseguita nella sua abitazione per ricercare bottiglie simili a quel rinvenute nelle vicinanze del capannone incendiato.2.2. Con il secondo motivo denunzia, a mente dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e). cod. proc. pen., violazione dell'art. 133 cod. pen. nonché vizio di motivazione con rifermento al trattamento sanzionatorio sul rilevo che la Corte territoriale si era limitata ad affermazioni apodittiche anche in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente, nel primo motivo, lamenta che la Corte di appello non abbia fornito specifica ed espressa risposta alle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione. 1.1. La giurisprudenza di questa Corte ha, in più occasioni, precisato che tale carenza non vizia la motivazione laddove il discorso giustificativo indichi comunque le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostri di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio. Quando ricorre tale condizione, infatti, le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice (ex plurimis Sez. 2, n. 46261 del 18/9/2019, Cammi, Rv. 277593; Sez. 1, n. 37588 del 18/6/2014, Amaniera, Rv. 260841). Anche l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, esclude la sussistenza di un vizio motivazionale che ricorre solo se "per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione" (Sez. 1, n. 46566 del 21/2/2017, M., Rv. 271227). 1.2. La Corte territoriale, attraverso una motivazione sintetica ma completa, ha affrontato tutti i temi sollevati con l'atto di appello ritenendo, in linea con la sentenza del G.I.P., decisivi al fine di escludere la causa accidentale dell'incendio e del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] elementi fattuali, il cui positivo accertamento non è nemmeno contestato, dotati di evidente forza dimostrativa: oltre all'effrazione della porta di sicurezza, la presenza all'interno del capannone di tracce di un combustibile diverso da quello utilizzato per le imbarcazioni, la rilevazione delle impronte digitali di [OSCURATO:PERSONA] su una tanica rinvenuta, nelle vicinanze del luogo dell'incendio, accanto alla bottiglia incendiaria in condizioni che ne indicavano l'abbandono contestuale. Per di più, [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito spiegazioni alternative sulle ragioni per cui sulla tanica vi erano le sue impronte e le telecamere della video sorveglianza stradale avevano ripreso l'autovettura a bordo della quale era stato controllato anche in epoca recente allontanarsi dal luogo dell'incendio in direzione Varese, luogo di sua residenza, in orario compatibile con quello in cui era stato appiccato il fuoco. A tali elementi, la difesa del ricorrente ne contrappone altri, prospettati come più significativi, finendo non per denunziare vizi dell'apparato argomentativo ma per sollecitare un nuovo apprezzamento di merito delle risultanze probatorie, operazione preclusa in sede di legittimità. 2. Il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è, invece, fondato. La Corte territoriale, nel rispondere ai rilievi difensivi, ha osservato, senza riportarsi alla sentenza appellata, peraltro sul punto assai scarna, che era ostativa alla concessione delle circostanze generiche l'assenza di resipiscenza. L'argomentazione è erronea. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che mentre è legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche motivato con l'esplicita valorizzazione negativa dell'ammissione di colpevolezza, in quanto dettata da intenti utilitaristici e non da effettiva resipiscenza (da u4timo Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017, Lucaioli, Rv. 271454 - 01), la protesta d'innocenza o la scelta di rimanere in silenzio o non collaborare con l'autorità giudiziaria, pur di fronte all'evidenza delle prove di colpevolezza, non possono essere assunte, da sole, quali elementi decisivi sfavorevoli ai fini dell'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. posto che non esiste nel vigente ordinamento un principio giuridico per cui le attenuanti generiche debbano essere negate all'imputato che non confessi di aver commesso il fatto, quale che sia l'efficacia delle prove di reità (da ultimo Sez. 5, n. 32422 del 24/09/2020, Barzaghi, Rv. 279778 - 01). La Corte territoriale, valorizzando in via esclusiva l'"assenza di resipiscenza" ha, invece, considerato, in aperto contro con il consolidato orientamento giurisprudenziale citato, condiviso dal Collegio, presupposto indefettibile per l'ammissione al beneficio l'amissione di colpevolezza, per di più seguita dal ravvedimento. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto limitatamente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio su tale punto, ad altra sezione della Corte di appello di Milano. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto. Così deciso, in Roma il 3 maggio 2022.
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