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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2026

Cassazione n. 35517/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

O [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO1.

Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna confermava lasentenza del GUP del Tribunale di Forlì del 15/02/2023, che aveva condannatoXXXXXXXXXXXXXin ordine ai delitti continuati di violenza sessuale,maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e stalking, alla pena di anni 4 e mesi6 di reclusione.2.

Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione.2.1.

Con un primo motivo, lamenta vizio di motivazione in relazione allamotivazione per relationem alla sentenza di primo grado, effettuata senzaconfronto critico con i motivi di appello.2.2.

Con un secondo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione inrelazione al giudizio di attendibilità della persona offesa (evidenziando lecontraddizioni nel narrato e con il narrato di altri testimoni, l’incompatibilità con icomportamenti della p.o. dopo il fatto e l’assenza di riscontri medici).2.3.

Con il terzo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione al delitto di violenza sessuale, ritenuta sussistente in assenza diqualsiasi riscontro alle dichiarazioni della p.o..2.4.

Con il quarto motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazionein relazione al delitto di stalking, per l’assenza di uno degli eventi tipici del reatoe della stessa condotta punibile.La condotta potrebbe al massimo integrare il reato di minaccia semplice,procedibile a querela.3.

Il ricorso è inammissibile.Le doglianze proposte costituiscono infatti pedissequa reiterazione dianaloghe censure dedotte con i motivi di appello e puntualmente disattese daigiudici del merito.È infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che sirisolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello epuntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare nonspecifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipicafunzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez.2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217)La funzione tipica dell'impugnazione, d’altro canto, è quella della criticaargomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata sirealizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt.581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e glielementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto diimpugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale(cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto chefondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo sicontesta (testualmente Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv 254584 eSez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.).Se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, quindi, per ciòsolo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per laquale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto checon siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente 'attaccato',lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tuttoignorato (sempre, da ultimo, Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.).Il ricorrente si limita a riproporre tali censure sollecitando a questa Corte unarivalutazione del quadro probatorio, operazione non consentita nel giudizio percassazione.Il sindacato di legittimità va infatti sollecitato sul «prodotto dell’ingegno» enon sul puro e semplice «materiale probatorio» (e men che meno su singoli«frammenti» di esso); pertanto, una volta indicati gli elementi probatori, la Cortedi cassazione deve chiarire la ragione sulla base di quali elementi sia stataelaborata una determinata ipotesi costruttiva e per quale ragione ne siano statescartate altre (Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E., Rv. 276566 – 01; Sez. 5, n.35816 del 18/06/2018, Blasi, n.m.; Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola,Rv. 253774 - 01), senza poter procedere alla rivalutazione delle stesse.Nelle sentenze di merito oggetto del presente scrutinio (che costituisconoun’ipotesi di «doppia conforme» e quindi vanno analizzate congiuntamente ai finidella valutazione di ammissibilità dell’impugnazione), i giudici hannoconcordemente inferito la responsabilità dell’odierno ricorrente da una messeindiziaria ritenuta, non illogicamente, di assoluta consistenza e convergenza intal senso.Scendendo in concreto, la sentenza, contrariamente a quanto dedotto nelricorso, non si limita a richiamare per relationem la pronuncia di prima cura(operazione assolutamente consentita), ma disattende le censure difensive comeinvocate nell’atto di gravame, evidenziando che l’assenza di documentazionemedica non può assumere alcun rilievo, posto che la querela è stata sposta mesidopo i fatti (querela sporta dopo lunghe e sofferte riflessioni e solo dopo averedelle discrepanze testimoniali, ha chiarito le ragioni per cui ha ritenuto sussistereil delitto di atti persecutori, nonostante un periodo di riavvicinamento tra le parti,ha ridimensionato le denunciate contraddizioni con il dichiarato dei vicini di casa,ha spiegato l’irrilevanza del fatto che la p.o. non abbia cambiato numero ditelefono dopo la querela.4.

Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Cortecostituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi perritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione del la causa di inammissibi l i tà», al la declaratoriadell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 18/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna confermava lasentenza del GUP del Tribunale di Forlì del 15/02/2023, che aveva condannatoXXXXXXXXXXXXXin ordine ai delitti continuati di violenza sessuale,maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e stalking, alla pena di anni 4 e mesi6 di reclusione.2. Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione.2.1. Con un primo motivo, lamenta vizio di motivazione in relazione allamotivazione per relationem alla sentenza di primo grado, effettuata senzaconfronto critico con i motivi di appello.2.2. Con un secondo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione inrelazione al giudizio di attendibilità della persona offesa (evidenziando lecontraddizioni nel narrato e con il narrato di altri testimoni, l’incompatibilità con icomportamenti della p.o. dopo il fatto e l’assenza di riscontri medici).2.3. Con il terzo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione al delitto di violenza sessuale, ritenuta sussistente in assenza diqualsiasi riscontro alle dichiarazioni della p.o..2.4. Con il quarto motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazionein relazione al delitto di stalking, per l’assenza di uno degli eventi tipici del reatoe della stessa condotta punibile.La condotta potrebbe al massimo integrare il reato di minaccia semplice,procedibile a querela.3. Il ricorso è inammissibile.Le doglianze proposte costituiscono infatti pedissequa reiterazione dianaloghe censure dedotte con i motivi di appello e puntualmente disattese daigiudici del merito.È infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che sirisolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello epuntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare nonspecifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipicafunzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez.2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217)La funzione tipica dell'impugnazione, d’altro canto, è quella della criticaargomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata sirealizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt.581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e glielementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto diimpugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale(cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto chefondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo sicontesta (testualmente Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv 254584 eSez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.).Se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, quindi, per ciòsolo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per laquale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto checon siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente 'attaccato',lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tuttoignorato (sempre, da ultimo, Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.).Il ricorrente si limita a riproporre tali censure sollecitando a questa Corte unarivalutazione del quadro probatorio, operazione non consentita nel giudizio percassazione.Il sindacato di legittimità va infatti sollecitato sul «prodotto dell’ingegno» enon sul puro e semplice «materiale probatorio» (e men che meno su singoli«frammenti» di esso); pertanto, una volta indicati gli elementi probatori, la Cortedi cassazione deve chiarire la ragione sulla base di quali elementi sia stataelaborata una determinata ipotesi costruttiva e per quale ragione ne siano statescartate altre (Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E., Rv. 276566 – 01; Sez. 5, n.35816 del 18/06/2018, Blasi, n.m.; Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola,Rv. 253774 - 01), senza poter procedere alla rivalutazione delle stesse.Nelle sentenze di merito oggetto del presente scrutinio (che costituisconoun’ipotesi di «doppia conforme» e quindi vanno analizzate congiuntamente ai finidella valutazione di ammissibilità dell’impugnazione), i giudici hannoconcordemente inferito la responsabilità dell’odierno ricorrente da una messeindiziaria ritenuta, non illogicamente, di assoluta consistenza e convergenza intal senso.Scendendo in concreto, la sentenza, contrariamente a quanto dedotto nelricorso, non si limita a richiamare per relationem la pronuncia di prima cura(operazione assolutamente consentita), ma disattende le censure difensive comeinvocate nell’atto di gravame, evidenziando che l’assenza di documentazionemedica non può assumere alcun rilievo, posto che la querela è stata sposta mesidopo i fatti (querela sporta dopo lunghe e sofferte riflessioni e solo dopo averedelle discrepanze testimoniali, ha chiarito le ragioni per cui ha ritenuto sussistereil delitto di atti persecutori, nonostante un periodo di riavvicinamento tra le parti,ha ridimensionato le denunciate contraddizioni con il dichiarato dei vicini di casa,ha spiegato l’irrilevanza del fatto che la p.o. non abbia cambiato numero ditelefono dopo la querela.4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Cortecostituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi perritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione del la causa di inammissibi l i tà», al la declaratoriadell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 18/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.