CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 2023
Cassazione n. 14511/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di FOGGIAdato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, con sentenza del 17 ottobre 2023, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena di due anni e nove mesi di reclusione e 5.000 euro di multa in relazione ai reati di detenzione e porto illegale d'arma aggravati e lesioni personali aggravate; che l'imputato ha proposto, tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale deduce, in primo luogo, la mancata corrispondenza tra la richiesta di applicazione della pena e la sentenza, in quanto era stato espressamente indicato che la pena fosse sostituita con la sanzione della detenzione domiciliare, nonché, ulteriormente, la violazione del disposto degli artt. 448, comma 1 -bis, e 545 -bis cod. proc. pen., in quanto il giudice, al fine di decidere sull'applicazione di una sanzione sostitutiva, non ha provveduto a sospendere il processo e a fissare apposita udienza; che il ricorso vede su motivi non consentiti, giacché, a norma dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza»; che, invero, la prima censura, inerente l'assenza di correlazione tra richiesta di applicazione della pena e pena in concreto applicata, è manifestamente infondata, tenuto conto delle condizioni di cui all'accordo contenute nel verbale di udienza del 17 ottobre 2023, come in atti (che testimonia che il consenso si è formato sulla concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, l'unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione e l'applicazione della diminuente per il rito nella sua massima estensione); che, relativamente alla seconda doglianza, deve osservarsi che la possibilità di far valere vizi ulteriori rispetto a quelli ivi indicati è testualmente esclusa dalla formulazione dell'art. 444, comma 2 -bis, cod. proc. pen.; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.