CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04627/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di LATINA Lato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; Letti i motivi del ricorso; Rilevato che il ricorso ha ad oggetto l'ordinanza di rigetto dell'eccezione di nullità dell'ordinanza di ammissione della richiesta di incidente probatorio per violazione dei termini di fissazione dell'udienza ex art. 398, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.; considerato che si tratta di provvedimento interlocutorio non ricorribile autonomamente; rilevato che, in tal senso depone la pacifica giurisprudenza di questa Corte, che ha avuto modo di affermare il seguente principio di diritto: «è inammissibile il ricorso per cassazione contro le ordinanze istruttorie emesse dal giudice in sede di incidente probatorio, avendo le stesse natura di provvedimenti non autonomamente impugnabili, di contenuto non definitorio, suscettibili di essere revocati o modificati fino alla pronuncia della sentenza» (Sez. 1, Sentenza n. 3317 del 25/10/2023, dep. 2024, I., Rv. 285712; Sez. 3, n. 36372 del 08/09/2021, Usai, Rv. 281948; Sez. 5, n. 30753 del 29/09/2020, Formenti, Rv. 279767); ritenuto che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec