CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2022
Cassazione n. 40268/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 125-18991/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza ed assoluta genericità dei motivi, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., avendo il ricorrente omesso ogni dovuto confronto con la diffusa e puntuale motivazione della sentenza impugnata, conforme a quella di primo grado. 1.1. Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fondato la decisione di accertamento della penale responsabilità, attentamente apprezzando il patrimonio di evidenze raccolte in primo grado, correttamente qualificando il fatto di rapina contestato (punto sul quale insistono i motivi di ricorso), tenendo adeguatamente conto delle doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamenl:e indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Più in particolare, si è ritenuto «inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedisseclua reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critic:a argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). 1.2. La Corte territoriale (nella incontestata ricorrenza in fatto della consumata sottrazione della borsa posseduta dalla persona offesa) ha infatti motivatamente argomentato in ordine al riconoscimento fotografico svolto da testimone estraneo ai fatti, che ha descritto la persona in maniera esattamente sovrapponibile a quanto fatto dalla persona offesa (che non aveva visto in volto l'agente); costei ha riconosciuto nell'imputato la persona che subito dopo la sottrazione si disfaceva della borsa. 1.3. L'offeso subì, ribadisce la Corte di merito, la prolungata violenza alla persona funzionale alla sopraffazione, cui seguì la sottrazione della borsa a lungo trattenuta dalla p.o., anche dopo che era rovinata in terra a seguito della violenza subita. Il che configura esattamente il paradigma normativo della rapina, giacché la violenza fu diretta verso la persona ed usata proprio per conseguire il possesso delle cose sottratte, come da giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, Rv. 276558). 1.4. La medesima manifesta infondatezza avvince il terzo motivo, avendo la Corte riconosciuto la circostanza attenuante della minorata difesa in ragione sia dell'età avanzata che delle condizioni di deficit posturale e deambulatorio della vittima. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 settembre 2022.