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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 03489/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricDrso 8535-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE Pec: [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; pec: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- avverso la sentenza n. 3168/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata in data 8/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] M05::ARINI; Rilevato che: 1-[OSCURATO:PERSONA], conduttrice di un immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], preso in locazione per l'esercizio dell'attività di Bed and Breakfast, atteso che nell'immobile si era sviluppato un importante incendio che aveva interessato le strutture murarie e distrutto tutti gli arredi, intimò, con ricorso per decreto ingiuntivo al Tribunale di Bologna, ai proprietari locatori [OSCURATO:PERSONA] e M. [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma di C 7500, corrisposta a titolo di deposito cauzionale, stante l'estinzione del rapporto contrattuale; a seguito di opposizione degli intimati, che dedussero l'imputabilità dell'incendio a fatto e colpa della conduttrice ai sensi dell'art. 1588 c.c. chiedendone i danni, la Lungarotti si costituì in giudizio formulando in via riconvenzionale una domanda risarcitoria per i danni conseguenti allInzendio per C 30.214;

2. il Tribunale adito, con sentenza del 10/9/2019, accertato che il bene locato era privo delle certificazioni di legge ed in particolare dell'attestato di conformità dell'impianto elettrico, ritenne sussistente la vicazione dell'obbligo del locatore di vigilare e mantenere la cosa locata in stato da servire all'uso convenuto ex art. 1575 c. 2 c.c., ritenne condivisibile la relazione tecnica di parte conduttrice sulle cause dell'incendio, non provato che l'innesco potesse attribuirsi a fatto e colpa della conduttrice, e, per l'effetto, rigettate le opposizioni dei propietari, accolse la domanda riconvenzionale della Lungarotti, condannando gli opponenti al risarcimento dei danni valutati in via equitativa in complessivi C 30.214,00 (v. sentenza di secondo grado, 2.), comprensivi dei danni agli arredi e della presumibile perdita di guadagno per il periodo necessario ad avviare in altro immobile la medesima attività di B&B;

3. a seguito di appello dei proprietari volto ad accertare la responsabilità della conduttrice per l'incendio e la condanna della medesima ai danni, la Corte d'Appello di Bologna, con sentenza resa in data 8/1/2021, ha rigettato l'appello, condannando gli appellanti alle spese del grado; per guanto ancora di interesse in questa sede, la Corte di merito ha confermato la correttezza della sentenza di primo grado circa le cause dell'incendio, riconducibili alla mancanza di conformità dell'impianto elettrito a regola d'arte, e al surriscaldamento dei cavi elettrici propri di un impianto sovradimensionato rispetto a quello normalmente presente nelle abitazioni; quanto alla pretesa violazione dell'art. 1588 c.c. per non avere la conduttrice Lungarotti fornito la prova che le cause dell'incendio fossero dipese da cause a sé non imputabili, ha ritenuto che la stessa fosse elisa dalla prova della mancanza di certificazioni, e di agibilità dell'immobile e dalla prova della imputabilità dell'incendio a fatto e colpa dei locatori per la non conformità dell'impianto elettrico; ha per-tanto confermato la responsabilità dei proprietari ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed ha dichiarato assorbiti tutti gli altri motivi di appai 13.

4. avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione suda base di tre motivi; ha resistito la Lungarotti con controricorso; il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.;la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che: 1con l primo motivo - violazione degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 commi 3 e 5 c.p.c. e conseguente nullità per omessa motivazione ex art. 161 co. 1 in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c. i ricorrenti denunciano omessa pronuncia, travisamento della prova, motivazione apparente e mancata ammissione delle istanze istruttorie e in particolare di quelle relative alla richiesta di ammissione di CTU; lamentano che la corte di merito non abbia pronunciato su tutte le "domande ed eccezioni" degli appellanti (v. ricorso p. 7) e su tutti i mezzi di impugnazione (v. ricorso p. 9), abbia basato la propria decisione su una relazione di parte, non abbia accolto le istanze istruttorie e in particolare non abbia ammesso una CTU il cui esito avrebbe potuto condurre ad accertare le cause dell'incendio, abbia valorizzato solo alcune delle prove testimoniali acquisite in giudizio e, sostanzialmente, abbia impedito di acclarare che le cause dell'incendio fossero da attribuire non alla mancata conformità a regola d'arte dell'impianto elettrico ma ad una stufetta elettrica posta dalla conduttrice; 1.1 il motivo è infondato; non sussiste il vizio di omessa motivazione, risultando la sentenza impugnata motivata né la motivazione è meramente apparente, essendo argomentata in modo idoneo a rilevare la ratio decidendi; inoltre va evidenziato che la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desurnibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (Cass., ord. n. 326 del 13/1/2020); il mancato esame di richieste istruttorie non integra il vizio di omessa pronuncia, che è ravvisabile solo in relazione a domande attinenti al merito, potendo dar luogo unicamente a vizio di motivazione, ove ne siano ritualmente prospettati gli estremi alla luce del novellato art. 360, n. 5 :.p.c. (Cass., n. 13716 del 5/7/2016), il che non è avvenuto nella specie come di seguito posto in rilievo (v. quanto sopra rilevato); quani:o alla pretesa omessa pronuncia su tutti i motivi di impugnazione si rileva che la sentenza, dopo aver confermato che le cause dell'incendio erano da attribuirsi, sia sulla base della indagine tecnica acquisita in giudizio, sia sulla base delle prove testimoniali, alla mancanza di conformità dell'impianto elettrico alle norme vigenti, sovradimensionato rispetto alla norma, ha ritenuto tali statuizioni assorbenti rispetto agli ulteriori motivi di impugnazione; sul punto si rimarca che, nella specie, tale esplicito assorbimento di per sé ccnfigura una pertinente risposta a quei motivi ed esclude, pertanto, che bossa ravvisarsi il vizio di omessa pronuncia; deve in tal senso darsi continuità all'indirizzo già affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di provvedimenti del giudice, l'assorbimento in senso improprio - configurabile quando la decisione di una questione esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre - impedisce di ritenere sussistente il vizio di omessa pronuncia, il quale è ravvisabile solo quando una questione non sia stata, espressamente o implicitamente, ritenuta assorbita da altre statuizioni (Cass., n. 2334 del 3/2/2020; Cass., n. 28995 del 12/11/2018); ciò implica che, perché la statuizione risulti viziata sotto il profilo motivazionale, si deve mettere in discussione la correttezza della valutazione di assorbimento (così in motivazione Cass., n. 28864 del 16/12/2020); ma a tale riguardo i ricorrenti non hanno colto nel segno, evicleriziandosi, tra l'altro, (v. anche quanto si dirà appresso), che gli stessi si sono limitati a contrapporre inammissibilmente questioni di fatto e una rilettura delle risultanze istruttorie diverse da quelle operate dal giudice del merito e che l'esame del fatto storico dai medesimi indicato (v. ricorso, p. 8), e cioè "l'origine la causa dell'incendio" risulta essere stato preso in considerazione dal giudice del merito, sia pure pervenendo a conclusioni diverse da quelle prospettate dai ricorrenti; quanto alla doglianza relativa alla dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c. la stessa va disattesa evidenziandosi che il giudice non è tenuto a verificare tutti gli argomenti e tutti gli elementi di prova potendo valutarli nell'ambito del suo libero apprezzamento: «per la violazione dell'art. 115 c.p.c. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. » (Cass.

S.U. n. 20867 del 30/9/2020); neppure sussiste il lamentato vizio di travisamento della prova (vedi p. 2 de ricorso): a tale proposito, precisato che nella specie la Corte di merito non ha fatto ricorso al notorio in senso tecnico-giuridico sicché vanno disattese le censure sul punto, va rimarcato che può essere dE.Adi:1:a la violazione dell'art. 115 c.p.c. qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e cioè sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un'informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo (ipotesi diversa dall'errore nella valutazione dei mezzi di prova - non censurabile in sede di legittimità - che attiene alla selezione da parte del giudice di una specifica informazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto), a condizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l'assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in termini di mera probabilità bensì di assoluta certezza (Cass., n. 12971 del 26/4/2022); invece, nella specie, i ricorrenti si sono limitati a riportare in nota a p. 12 del ricorso solo due delle più numerose deposizioni testimoniali le quali, peraltro, non contrastano nettamente con quanto affermato in sentenza dalla Corte di merito circa la "potenza superiore a quella normalmente presente nelle abitazioni", riferendosi le medesime esclusivamente all'asserita conformità dell'impianto in questione alla normativa vigente né risulta che la sottrazione di tali contenuti avrebbe condotto con assoluta certezza ad esiti diversi;

2. con il secondo motivo di ricorso - violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per violazione degli artt. 112, 1:15 c.p.c. in relazione all'art. 2697 c.c. e conseguente violazione di legge per errata applicazione degli artt. 1587, 1588 e 1589 in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. - i ricorrenti lamentano che la sentenza abbia ritenuto che la mancanza di certificazione dell'impianto elettrico fosse idonea a superare la presunzione di responsabilità del conduttore ex art.. 1588 c.c. ed abbia determinato l'inversione dell'onere della prova nel consentire di ritenere elisa la responsabilità del conduttore ai sens (All'art. 1588 c.c.; - 2.1 il motivo è infondato;non si è verificata alcuna violazione delle indicate disposizioni in quanto, tenuto conto che in base all'accertamento in fatto effettuato dalla Corte di merito e stante l'esito del primo motivo, deve ritenersi non soltanto che è stata raggiunta la prova della non imputabilità al conduttore delle cause dell'incendio, ma che è stata anche raggiunta la prova positiva che le cause dell'incendio fossero da attribuire alla mancata conformità dell'impianto elettrico a regola d'arte e al sovradimensionamento del medesimo; in particolare la Corte di merito ha accertato che l'immobile in questione "è stato consegnato completamente privo delle certificazioni di legge, in stato di mancanza di agibilità specificamente per assenza di certificazione dell'impianto elettrico" e che in base alle risultanze istruttorie la causa dell'incendio è imputabile "proprio alla non conformità dell'impianto elettrico" sicché è stato eliso il presupposto di cui all'art. 1588 c.c. e l'obbligo di custodia si è consolidato in capo al locatore, che rimane responsabile anche ai sensi dell'articolo 2051 c.c.", oltre a ritenere non provata alcuna circostanza idonea ad escludere la responsabilità dei ricorrenti nella causazione dell'evento; la serv:enza è pertanto conforme al consolidato orientamento di questa corte secondo il quale: "L'art. 1588 c.c., in base al quale il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata anche se derivante da incendio, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, pone una presunzione di colpa a carico del conduttore, superabile soltanto con la dimostrazione che la causa dell'evento, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui imputabile, onde, in difetto di tale prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata rimane a suo carico" (Casss., n. 22823 del 26/9/2018; Cass., n. 16877 del 10/8/2016; Cass., n. 11972 del 17/5/2010); 3 con il terzo motivo di ricorso - "violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. in reli:zione all'art. 360 commi 3, 4 e 5 c.p.c. in punto di valutazione del danno liquidato per falsa applicazione e interpretazione dell'art.1226 c.c. e delle regole del giusto processo; per omessa motivazione per abuso del diritto e falsa applicazione della discrezionalità del giudice in punto di liquidazione equitativa ex art. 1226 e 2056 c.c fuori dai casi previsti dalla legge.

Reiterata violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per omessa applicazione della compensazione legale delle spese sostenute dai :icorrenti rispetto alla restituzione del deposito cauzionale alla parte conduttrice e comunque a quanto ritenuto di liquidare"- i ricorrenti lamentano che la sentenza abbia disposto una valutazione equitativa del danno senza tenere conto di allegazioni a supporto della domanda risan:itoria ed abbia omesso di portare in compensazione, come da loro richiesto, le somme dovute dal conduttore per le spese energetiche e per manutenzioni comunque anticipate dal locatore; 3.1 I motivo è inammissibile per difetto di specificità e dunque per ccmtrasto con l'art. 366 n. 6 c.p.c. in quanto i ricorrenti non riproducono né H contenuto della domanda originaria, né il contenuto della sentenza di primo grado che aveva optato per una liquidazione equitativa del danno, né lo specifico motivo di appello relativo alla valutazione equitativa e alla compensazione tra quanto dovuto dai proprietari - locatori e quanto, invece, dovuto dalla conduttrice a titolo di spese per energia e manutenzione dell'immobile anticipate dal locatore; né, inoltre„ è stato precisato quali fossero gli elementi probatori offerti a tale riguardo; i riceventi, quindi, non assolvendo ai requisiti di contenuto-forma del ricorso, non pongono questa Corte in condizioni di poter valutare se e come nei precedenti gradi di giudizio fossero state articolate sia la cens.ira relativa alla liquidazione equitativa del danno sia quella relat va alla eccepita compensazione; le palesi omissioni del ricorso conducono a ritenere integrata la violazione del principio di autosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c. in quanto i ricorrenti non assolvono alle condizioni richieste da questa corte perché il principio di autosufficienza possa dirsi rispettato evidenziandosi che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, "Il principio di autosufficienza ai sensi dell'art. 366 n. 6 c.p.c. è compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, qualora, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposto previsto dall'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati» (Cass., 1, n. 12481 del 19/4/2022; Cass.,3, n. 7186 del 4/3/2022; Cass., S.U., n. 34469 del 27/12/2019);

4. ciò rilevato e considerato, il ricorso va rigettato ed i ricorrenti condannati a pagare, in solido ed in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo; Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di una somma pari a quella versata a titolo di contributo unificato per il ricorso, se dovuta.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, che liquida in C 6000 (oltre C 200 per esborsi), oltre accessori di legge e spese generali al 15%.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari E3 quello d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricDrso 8535-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE Pec: [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; pec: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- avverso la sentenza n. 3168/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata in data 8/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] M05::ARINI; Rilevato che: 1-[OSCURATO:PERSONA], conduttrice di un immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], preso in locazione per l'esercizio dell'attività di Bed and Breakfast, atteso che nell'immobile si era sviluppato un importante incendio che aveva interessato le strutture murarie e distrutto tutti gli arredi, intimò, con ricorso per decreto ingiuntivo al Tribunale di Bologna, ai proprietari locatori [OSCURATO:PERSONA] e M. [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma di C 7500, corrisposta a titolo di deposito cauzionale, stante l'estinzione del rapporto contrattuale; a seguito di opposizione degli intimati, che dedussero l'imputabilità dell'incendio a fatto e colpa della conduttrice ai sensi dell'art. 1588 c.c. chiedendone i danni, la Lungarotti si costituì in giudizio formulando in via riconvenzionale una domanda risarcitoria per i danni conseguenti allInzendio per C 30.214; 2. il Tribunale adito, con sentenza del 10/9/2019, accertato che il bene locato era privo delle certificazioni di legge ed in particolare dell'attestato di conformità dell'impianto elettrico, ritenne sussistente la vicazione dell'obbligo del locatore di vigilare e mantenere la cosa locata in stato da servire all'uso convenuto ex art. 1575 c. 2 c.c., ritenne condivisibile la relazione tecnica di parte conduttrice sulle cause dell'incendio, non provato che l'innesco potesse attribuirsi a fatto e colpa della conduttrice, e, per l'effetto, rigettate le opposizioni dei propietari, accolse la domanda riconvenzionale della Lungarotti, condannando gli opponenti al risarcimento dei danni valutati in via equitativa in complessivi C 30.214,00 (v. sentenza di secondo grado, 2.), comprensivi dei danni agli arredi e della presumibile perdita di guadagno per il periodo necessario ad avviare in altro immobile la medesima attività di B&B; 3. a seguito di appello dei proprietari volto ad accertare la responsabilità della conduttrice per l'incendio e la condanna della medesima ai danni, la Corte d'Appello di Bologna, con sentenza resa in data 8/1/2021, ha rigettato l'appello, condannando gli appellanti alle spese del grado; per guanto ancora di interesse in questa sede, la Corte di merito ha confermato la correttezza della sentenza di primo grado circa le cause dell'incendio, riconducibili alla mancanza di conformità dell'impianto elettrito a regola d'arte, e al surriscaldamento dei cavi elettrici propri di un impianto sovradimensionato rispetto a quello normalmente presente nelle abitazioni; quanto alla pretesa violazione dell'art. 1588 c.c. per non avere la conduttrice Lungarotti fornito la prova che le cause dell'incendio fossero dipese da cause a sé non imputabili, ha ritenuto che la stessa fosse elisa dalla prova della mancanza di certificazioni, e di agibilità dell'immobile e dalla prova della imputabilità dell'incendio a fatto e colpa dei locatori per la non conformità dell'impianto elettrico; ha per-tanto confermato la responsabilità dei proprietari ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed ha dichiarato assorbiti tutti gli altri motivi di appai 13. 4. avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione suda base di tre motivi; ha resistito la Lungarotti con controricorso; il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.;la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: 1con l primo motivo - violazione degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 commi 3 e 5 c.p.c. e conseguente nullità per omessa motivazione ex art. 161 co. 1 in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c. i ricorrenti denunciano omessa pronuncia, travisamento della prova, motivazione apparente e mancata ammissione delle istanze istruttorie e in particolare di quelle relative alla richiesta di ammissione di CTU; lamentano che la corte di merito non abbia pronunciato su tutte le "domande ed eccezioni" degli appellanti (v. ricorso p. 7) e su tutti i mezzi di impugnazione (v. ricorso p. 9), abbia basato la propria decisione su una relazione di parte, non abbia accolto le istanze istruttorie e in particolare non abbia ammesso una CTU il cui esito avrebbe potuto condurre ad accertare le cause dell'incendio, abbia valorizzato solo alcune delle prove testimoniali acquisite in giudizio e, sostanzialmente, abbia impedito di acclarare che le cause dell'incendio fossero da attribuire non alla mancata conformità a regola d'arte dell'impianto elettrico ma ad una stufetta elettrica posta dalla conduttrice; 1.1 il motivo è infondato; non sussiste il vizio di omessa motivazione, risultando la sentenza impugnata motivata né la motivazione è meramente apparente, essendo argomentata in modo idoneo a rilevare la ratio decidendi; inoltre va evidenziato che la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desurnibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (Cass., ord. n. 326 del 13/1/2020); il mancato esame di richieste istruttorie non integra il vizio di omessa pronuncia, che è ravvisabile solo in relazione a domande attinenti al merito, potendo dar luogo unicamente a vizio di motivazione, ove ne siano ritualmente prospettati gli estremi alla luce del novellato art. 360, n. 5 :.p.c. (Cass., n. 13716 del 5/7/2016), il che non è avvenuto nella specie come di seguito posto in rilievo (v. quanto sopra rilevato); quani:o alla pretesa omessa pronuncia su tutti i motivi di impugnazione si rileva che la sentenza, dopo aver confermato che le cause dell'incendio erano da attribuirsi, sia sulla base della indagine tecnica acquisita in giudizio, sia sulla base delle prove testimoniali, alla mancanza di conformità dell'impianto elettrico alle norme vigenti, sovradimensionato rispetto alla norma, ha ritenuto tali statuizioni assorbenti rispetto agli ulteriori motivi di impugnazione; sul punto si rimarca che, nella specie, tale esplicito assorbimento di per sé ccnfigura una pertinente risposta a quei motivi ed esclude, pertanto, che bossa ravvisarsi il vizio di omessa pronuncia; deve in tal senso darsi continuità all'indirizzo già affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di provvedimenti del giudice, l'assorbimento in senso improprio - configurabile quando la decisione di una questione esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre - impedisce di ritenere sussistente il vizio di omessa pronuncia, il quale è ravvisabile solo quando una questione non sia stata, espressamente o implicitamente, ritenuta assorbita da altre statuizioni (Cass., n. 2334 del 3/2/2020; Cass., n. 28995 del 12/11/2018); ciò implica che, perché la statuizione risulti viziata sotto il profilo motivazionale, si deve mettere in discussione la correttezza della valutazione di assorbimento (così in motivazione Cass., n. 28864 del 16/12/2020); ma a tale riguardo i ricorrenti non hanno colto nel segno, evicleriziandosi, tra l'altro, (v. anche quanto si dirà appresso), che gli stessi si sono limitati a contrapporre inammissibilmente questioni di fatto e una rilettura delle risultanze istruttorie diverse da quelle operate dal giudice del merito e che l'esame del fatto storico dai medesimi indicato (v. ricorso, p. 8), e cioè "l'origine la causa dell'incendio" risulta essere stato preso in considerazione dal giudice del merito, sia pure pervenendo a conclusioni diverse da quelle prospettate dai ricorrenti; quanto alla doglianza relativa alla dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c. la stessa va disattesa evidenziandosi che il giudice non è tenuto a verificare tutti gli argomenti e tutti gli elementi di prova potendo valutarli nell'ambito del suo libero apprezzamento: «per la violazione dell'art. 115 c.p.c. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. » (Cass. S.U. n. 20867 del 30/9/2020); neppure sussiste il lamentato vizio di travisamento della prova (vedi p. 2 de ricorso): a tale proposito, precisato che nella specie la Corte di merito non ha fatto ricorso al notorio in senso tecnico-giuridico sicché vanno disattese le censure sul punto, va rimarcato che può essere dE.Adi:1:a la violazione dell'art. 115 c.p.c. qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e cioè sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un'informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo (ipotesi diversa dall'errore nella valutazione dei mezzi di prova - non censurabile in sede di legittimità - che attiene alla selezione da parte del giudice di una specifica informazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto), a condizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l'assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in termini di mera probabilità bensì di assoluta certezza (Cass., n. 12971 del 26/4/2022); invece, nella specie, i ricorrenti si sono limitati a riportare in nota a p. 12 del ricorso solo due delle più numerose deposizioni testimoniali le quali, peraltro, non contrastano nettamente con quanto affermato in sentenza dalla Corte di merito circa la "potenza superiore a quella normalmente presente nelle abitazioni", riferendosi le medesime esclusivamente all'asserita conformità dell'impianto in questione alla normativa vigente né risulta che la sottrazione di tali contenuti avrebbe condotto con assoluta certezza ad esiti diversi; 2. con il secondo motivo di ricorso - violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per violazione degli artt. 112, 1:15 c.p.c. in relazione all'art. 2697 c.c. e conseguente violazione di legge per errata applicazione degli artt. 1587, 1588 e 1589 in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. - i ricorrenti lamentano che la sentenza abbia ritenuto che la mancanza di certificazione dell'impianto elettrico fosse idonea a superare la presunzione di responsabilità del conduttore ex art.. 1588 c.c. ed abbia determinato l'inversione dell'onere della prova nel consentire di ritenere elisa la responsabilità del conduttore ai sens (All'art. 1588 c.c.; - 2.1 il motivo è infondato;non si è verificata alcuna violazione delle indicate disposizioni in quanto, tenuto conto che in base all'accertamento in fatto effettuato dalla Corte di merito e stante l'esito del primo motivo, deve ritenersi non soltanto che è stata raggiunta la prova della non imputabilità al conduttore delle cause dell'incendio, ma che è stata anche raggiunta la prova positiva che le cause dell'incendio fossero da attribuire alla mancata conformità dell'impianto elettrico a regola d'arte e al sovradimensionamento del medesimo; in particolare la Corte di merito ha accertato che l'immobile in questione "è stato consegnato completamente privo delle certificazioni di legge, in stato di mancanza di agibilità specificamente per assenza di certificazione dell'impianto elettrico" e che in base alle risultanze istruttorie la causa dell'incendio è imputabile "proprio alla non conformità dell'impianto elettrico" sicché è stato eliso il presupposto di cui all'art. 1588 c.c. e l'obbligo di custodia si è consolidato in capo al locatore, che rimane responsabile anche ai sensi dell'articolo 2051 c.c.", oltre a ritenere non provata alcuna circostanza idonea ad escludere la responsabilità dei ricorrenti nella causazione dell'evento; la serv:enza è pertanto conforme al consolidato orientamento di questa corte secondo il quale: "L'art. 1588 c.c., in base al quale il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata anche se derivante da incendio, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, pone una presunzione di colpa a carico del conduttore, superabile soltanto con la dimostrazione che la causa dell'evento, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui imputabile, onde, in difetto di tale prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata rimane a suo carico" (Casss., n. 22823 del 26/9/2018; Cass., n. 16877 del 10/8/2016; Cass., n. 11972 del 17/5/2010); 3 con il terzo motivo di ricorso - "violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. in reli:zione all'art. 360 commi 3, 4 e 5 c.p.c. in punto di valutazione del danno liquidato per falsa applicazione e interpretazione dell'art.1226 c.c. e delle regole del giusto processo; per omessa motivazione per abuso del diritto e falsa applicazione della discrezionalità del giudice in punto di liquidazione equitativa ex art. 1226 e 2056 c.c fuori dai casi previsti dalla legge. Reiterata violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per omessa applicazione della compensazione legale delle spese sostenute dai :icorrenti rispetto alla restituzione del deposito cauzionale alla parte conduttrice e comunque a quanto ritenuto di liquidare"- i ricorrenti lamentano che la sentenza abbia disposto una valutazione equitativa del danno senza tenere conto di allegazioni a supporto della domanda risan:itoria ed abbia omesso di portare in compensazione, come da loro richiesto, le somme dovute dal conduttore per le spese energetiche e per manutenzioni comunque anticipate dal locatore; 3.1 I motivo è inammissibile per difetto di specificità e dunque per ccmtrasto con l'art. 366 n. 6 c.p.c. in quanto i ricorrenti non riproducono né H contenuto della domanda originaria, né il contenuto della sentenza di primo grado che aveva optato per una liquidazione equitativa del danno, né lo specifico motivo di appello relativo alla valutazione equitativa e alla compensazione tra quanto dovuto dai proprietari - locatori e quanto, invece, dovuto dalla conduttrice a titolo di spese per energia e manutenzione dell'immobile anticipate dal locatore; né, inoltre„ è stato precisato quali fossero gli elementi probatori offerti a tale riguardo; i riceventi, quindi, non assolvendo ai requisiti di contenuto-forma del ricorso, non pongono questa Corte in condizioni di poter valutare se e come nei precedenti gradi di giudizio fossero state articolate sia la cens.ira relativa alla liquidazione equitativa del danno sia quella relat va alla eccepita compensazione; le palesi omissioni del ricorso conducono a ritenere integrata la violazione del principio di autosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c. in quanto i ricorrenti non assolvono alle condizioni richieste da questa corte perché il principio di autosufficienza possa dirsi rispettato evidenziandosi che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, "Il principio di autosufficienza ai sensi dell'art. 366 n. 6 c.p.c. è compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, qualora, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposto previsto dall'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati» (Cass., 1, n. 12481 del 19/4/2022; Cass.,3, n. 7186 del 4/3/2022; Cass., S.U., n. 34469 del 27/12/2019); 4. ciò rilevato e considerato, il ricorso va rigettato ed i ricorrenti condannati a pagare, in solido ed in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo; Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di una somma pari a quella versata a titolo di contributo unificato per il ricorso, se dovuta. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, che liquida in C 6000 (oltre C 200 per esborsi), oltre accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari E3 quello d
Decreto Cassazione n. 03489/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris