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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12865/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che l'unico motivo dedotto non è consentito in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto (segnatamente, il ricorso deduce la sussistenza di un medesimo disegno criminoso anche in relazione al reato in materia di stupefacenti, avanzando una propria lettura del fatto non proponibile in sede di legittimità); Evidenziato che il motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità anche perché afferente al trattamento punitivo, che in realtà è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (segnatamente, il ricorso censura il provvedimento impugnato relativamente agli aumenti di pena per la continuazione, la cui determinazione è nell'ordinanza ricondotta ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.); Ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, inoltre, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il giudice dell'esecuzione, nell'applicazione della disciplina della continuazione in ordine ai reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili, è tenuto ad individuare la violazione di maggiore gravità con riferimento alla pena più elevata determinata in concreto dal giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 31640 del 09/05/2014, Radu, Rv. 261088-01); Atteso che la presentazione di memoria difensiva, da parte del difensore del ricorrente, non è idonea a far modificare le superiori valutazioni; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 6 dicembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che l'unico motivo dedotto non è consentito in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto (segnatamente, il ricorso deduce la sussistenza di un medesimo disegno criminoso anche in relazione al reato in materia di stupefacenti, avanzando una propria lettura del fatto non proponibile in sede di legittimità); Evidenziato che il motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità anche perché afferente al trattamento punitivo, che in realtà è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (segnatamente, il ricorso censura il provvedimento impugnato relativamente agli aumenti di pena per la continuazione, la cui determinazione è nell'ordinanza ricondotta ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.); Ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, inoltre, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il giudice dell'esecuzione, nell'applicazione della disciplina della continuazione in ordine ai reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili, è tenuto ad individuare la violazione di maggiore gravità con riferimento alla pena più elevata determinata in concreto dal giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 31640 del 09/05/2014, Radu, Rv. 261088-01); Atteso che la presentazione di memoria difensiva, da parte del difensore del ricorrente, non è idonea a far modificare le superiori valutazioni; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 dicembr
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