CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 43824/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROVERETOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dottoressa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Rovereto, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata, in accoglimento della richiesta presentata dalla Procura della Repubblica, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena di giorni 10 di arresto ed euro 14.000,00 di ammenda, statuita in relazione ai reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. c) d.P.R. 380/2001 e 181, comma 1, d.lgs. 42/2004, ai sensi dell'art. 168 cod. pen., posto che il condannato [OSCURATO:PERSONA] non aveva ottemperato agli obblighi imposti entro il termine di tre mesi dalla data di irrevocabilità della sentenza (irrevocabilità il 13/07/2017). La sospensione condizionale della pena era stata concessa, con sentenza n. 38/2015 del GIP del Tribunale di Rovereto, subordinatamente alla demolizione delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi. 2. Avverso il provvedimento in epigrafe indicato ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] formulando un unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione della legge processuale, posto che l'avviso di fissazione dell'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], innanzi al giudice dell'esecuzione, per statuire la revoca della sospensione condizionale della pena, è stato notificato ad un difensore d'ufficio, dal giudice all'uopo nominato per la fase esecutiva, sebbene il ricorrente avesse nominato un difensore di fiducia che lo ha assistito nella fase della cognizione. Erroneamente il giudice a quo, pur essendo il ricorrente difeso da un difensore di fiducia, nominato nella fase di cognizione, ha nominato un difensore d'ufficio, notificando allo stesso l'avviso di fissazione dell'udienza camerale ex disattendendo così l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, trattandosi di esecuzione di pene detentive, in assenza di un difensore di fiducia specificamente nominato per la fase esecutiva, gli atti avrebbero dovuto essere notificati al difensore di fiducia nominato per la fase di cognizione. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La doglianza è infondata. Costituisce ius receptum che, nella fase esecutiva, i provvedimenti per i quali sia prescritta la notificazione al difensore a pena di nullità, debbono essere notificati al difensore nominato dall'interessato per la fase esecutiva o, in mancanza, a quello d'ufficio designato dal pubblico ministero o dal giudice. Infatti, la fase esecutiva è del tutto autonoma rispetto quella di 1 kmn cognizione e, pertanto, qualora manchi un mandato fiduciario esteso anche a tale fase, le notifiche devono essere necessariamente eseguite al difensore d'ufficio all'uopo designato, ai sensi dell'art. 655, comma quinto, cod. proc. pen. Si è precisato, al riguardo, che l'obbligo di notificazione previsto dall'art. 655, comma quinto, cod. proc. pen., è riferito al difensore di fiducia specificamente designato per la fase esecutiva, dovendosi escludere che l'eventuale nomina effettuata nel giudizio di cognizione spieghi i suoi effetti anche nella predetta fase. Pertanto, di regola, la nomina fiduciaria del difensore opera solo nella fase di merito e non si estende nella fase esecutiva. Viceversa, la regola - la cui applicazione è invocata dal ricorrente - per la quale, in assenza di difensore nominato di fiducia per la fase esecutiva, la notifica va effettuata al difensore che ha assistito il condannato nel corso del giudizio di cognizione, dettata dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.) - è posta per la specifica ipotesi della sospensione dell'esecuzione con termine ai fini della presentazione dell' istanza di concessione delle misure alternative alla detenzione; tale disposizione assume carattere speciale e derogatorio rispetto alla generale disciplina di cui al comma quinto dell'art. 655 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 9890 del 23/01/2003, Rv. 224828; Sez. 3, n. 11934 del 28/09/2016, Rv. 270350; Sez. 1, n. 22945 del 04/05/2017, Rv. 270971). Nel caso in disamina, l'oggetto del procedimento vede sulla revoca Ettata:gg della sospensione della pena, ed è pertanto estraneo alla materia di misure alternative alla detenzione. Il ricorrente non ha nominato un difensore di fiducia per la fase esecutiva. Onde correttamente, il giudice dell'esecuzione, vista l'istanza con la quale il PM ha chiesto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena (concesso con la sentenza n. 38 del 2015 del G.i.p. del Tribunale di Rovereto del 26/02/2015, divenuta esecutiva il 13/07/2017), ha nominato un difensore d'ufficio, ai sensi dell'art. 655, comma 5, cod. proc. pen. e notificato l'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, sia al condannato, presso il suo domicilio, che al difensore d'ufficio, avv. [OSCURATO:PERSONA], all'uopo nominato. Né risulta che il ricorrente, a cui è stato notificato l'avviso, abbia conferito il mandato, anche per la fase esecutiva, a un difensore di fiducia. 3. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso