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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 48694/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato quella pronunciata (all'esito del rito abbreviato) dal Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, il giorno 5 febbraio 2018 che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 76, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per essere stato, quale destinatario di un avviso orale del Questore di Napoli del 21 maggio 2012, trovato in possesso di un cellulare, violando in tal modo quel provvedimento che gli imponeva il divieto di possedere o utilizzare qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, e lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.020,00 di multa, con la confisca e distruzione del telefono cellulare in sequestro.

2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione con particolare riferimento alla mancata applicazione dell'art.131-bis cod. pen.

Il ricorrente ha poi tempestivamente depositato per via telematica motivi aggiunti con i quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n.2 del 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché il fatto non è previsto come reato. 2.Infatti, il comma 4 dell'art. 3 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che prevede la possibilità di imporre al Questore con l'avviso orale il divieto di possedere o utilizzare apparati di comunicazione radiotrasmittente è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui include i telefoni cellulari tra detti apparati (Corte cost. 12 gennaio 2023, n. 2). 3.Ne deriva che, non potendo più essere contenuta nel provvedimento del Questore la prescrizione che si assume violata da parte dell'imputato, la violazione della stessa non integra la fattispecie di cui all'art. 76, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e, di conseguenza, la decisione impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Così deciso, in Roma il 16 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato quella pronunciata (all'esito del rito abbreviato) dal Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, il giorno 5 febbraio 2018 che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 76, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per essere stato, quale destinatario di un avviso orale del Questore di Napoli del 21 maggio 2012, trovato in possesso di un cellulare, violando in tal modo quel provvedimento che gli imponeva il divieto di possedere o utilizzare qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, e lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.020,00 di multa, con la confisca e distruzione del telefono cellulare in sequestro. 2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione con particolare riferimento alla mancata applicazione dell'art.131-bis cod. pen. Il ricorrente ha poi tempestivamente depositato per via telematica motivi aggiunti con i quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n.2 del 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché il fatto non è previsto come reato. 2.Infatti, il comma 4 dell'art. 3 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che prevede la possibilità di imporre al Questore con l'avviso orale il divieto di possedere o utilizzare apparati di comunicazione radiotrasmittente è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui include i telefoni cellulari tra detti apparati (Corte cost. 12 gennaio 2023, n. 2). 3.Ne deriva che, non potendo più essere contenuta nel provvedimento del Questore la prescrizione che si assume violata da parte dell'imputato, la violazione della stessa non integra la fattispecie di cui all'art. 76, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e, di conseguenza, la decisione impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Così deciso, in Roma il 16 novembre
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