CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29994/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02T1A2X) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto per un verso mettono in discussione il giudizio di responsabilità per i fatti di resistenza allo stesso ascritto ribandendo profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che • immuni da manifeste incongruenze logiche con riguardo ai costituti tipici del reato in questione anche sul versante soggettivo, alla luce di una incontrovertibilmente corretta qualificazione data alle condotte per altro verso rivendicano aspetti (la continuazione tra i fatti e le generiche) già riconosciuti in primo grado e rimarcano vizi ( inerenti al giudizio di equivalenza tra circostanze) prospettati in termini generici e comunque manifestamente infondati ( per la valenza ostativa da ascrivere nella specie alla recidiva, contestata e ritenuta ai sensi dell'ad 99 comma 4 cp); infine, perché contestano la valutazione di merito spesa nel negare applicabilità all'art. 131 bis cp che di contro si fonda su considerazioni dirette a mettere in luce l'intensità del dolo, replicando considerazioni spese in primo grado senza incorrere in manifeste incongruenze logiche, cosi da portare la decisione gravata al riparo da censure prospettabili in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 14 aprile 20