CassazionedecretoSezione 6Decisione del 18 marzo 2021
Cassazione n. 45106/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Nigeria 2. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Nigeria avverso la sentenza del 19/03/2021 del Tribunale di Treviso. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 marzo 2021 il Tribunale di Treviso ha applicato su richiesta delle parti la pena di anno uno di reclusione ed euro 1.400,00 di multa a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così riqualificati i fatti loro ascritti a titolo concorsuale ai capi 1) e 2), con la confisca delle sostanze stupefacenti, dei telefoni cellulari e di tutte le somme di denaro in sequestro. 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], deducendo con unico motivo l'erronea applicazione degli artt. 240 cod. pen. e 73, comma 7 -bis, d.P.R. cit., oltre al vizio di illogicità della motivazione in ordine alla confisca delle somme di denaro in sequestro (pari a complessivi euro 3.480,00), così come risultanti dal verbale di perquisizione e sequestro del 17 marzo 2021 e dal relativo decreto di convalida emesso in data 18 marzo 2021 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, atteso che, da un lato, non possono trovare applicazione le disposizioni normative di cui agli artt. 240-bis cod. pen. e 73, comma 7 -bis, seconda parte, d.P.R. cit., dall'altro lato, in assenza dell'accertamento di un nesso di pertinenzialità fra il denaro rinvenuto ed il reato contestato, il primo non può costituire il profitto o il prodotto dell'attività di spaccio se non limitatamente alla somma di euro 140,00, equivalente al prezzo versato dal cessionario per l'acquisto delle due dosi di cocaina di cui al capo A). 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato altresì proposto ricorso per cassazione dal difensore di fiducia, deducendo con unico motivo le medesime censure dianzi esposte in ordine alla confisca delle somme di denaro (pari a complessivi euro 720,00) e di un telefono cellulare contenente due schede, così come risultanti dagli atti di perquisizione e sequestro su richiamati. Con riferimento alla confisca del cellulare, inoltre, si lamenta l'assenza di prova riguardo alla strumentalità del bene rispetto ai reati oggetto dell'imputazione, atteso che gli atti di indagine acquisiti al fascicolo non consentono di ritenere che il cellulare in sequestro sia stato utilizzato in maniera duratura ed esclusiva per intessere legami di natura illecita attinenti il narcotraffico. 4. Con requisitoria del 5 agosto 2021 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili per aspecificità di formulazione delle relative doglianze, là dove omettono di confrontarsi criticamente con la rilevante circostanza di fatto che entrambi gli imputati hanno richiesto ed ottenuto l'applicazione della pena concordata ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. non solo per il reato di cui al capo A) - avente ad oggetto la cessione in data 17 marzo 2021 di due involucri di cocaina a [OSCURATO:PERSONA] a fronte del pagamento del corrispettivo di circa euro 140,00 - ma anche per il reato di concorso nella cessione continuata di sostanze stupefacenti di cui al capo B), avente ad oggetto, secondo il tema d'accusa, la consegna, reiteratamente estrinsecatasi in una sessantina di occasioni, di sostanze stupefacenti del tipo cocaina al medesimo acquirente or ora indicato, a fronte del versamento di un corrispettivo pari alla somma di 140,00 euro per grammo. Profilo, quello testé indicato, rilevante ai fini della richiesta di accesso al predetto rito semplificato, che prevedeva, per l'appunto, la riqualificazione di entrambi i fatti di reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. cit., ritenuta la continuazione fra i relativi addebiti di cui ai capi A) e B). Sulle implicazioni logicamente sottese all'alternativa decisoria oggetto dell'opzione in tal guisa espressa, ai fini della percezione della complessiva entità degli illeciti compensi, nulla hanno dedotto i ricorrenti, sebbene la motivazione della sentenza impugnata avesse richiamato sul punto - sia pure sinteticamente, in ragione della peculiarità della decisione - un complesso di elementi di prova (ivi comprese le sommarie informazioni rese dal predetto acquirente) sulla cui base ha giustificato, non irragionevolmente, l'adozione della misura ablativa, escludendo, per le somme in sequestro, fonti di provenienza diverse dalla riscontrata attività di cessione delle sostanze stupefacenti. Analoghe considerazioni devono svolgersi per le ragioni giustificative - immuni da vizi in questa Sede deducibili - addotte a sostegno della statuizione di confisca del cellulare in sequestro, avendo la decisione impugnata richiamato le risultanze offerte dagli atti delle indagini preliminari, tra i quali figuravano anche i verbali di perquisizione e sequestro, ove si dava atto della riscontrata circostanza che l'oggetto sottoposto a vincolo costituiva il mezzo principale per la realizzazione delle condotte di spaccio di stupefacenti. 2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]