CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 agosto 2025
Cassazione n. 20443/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
inanza impugnata;lette le conclusioni scritte a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Roma, in accoglimento dell’appello proposto dalP.m. avverso il provvedimento del giudice delle indagini preliminari che in data 25/7/2025 avevadisatteso la richiesta di applicazione di misura cautelare custodiale nei confronti di CordaGiancarlo, indagato per il delitto di rapina, applicava nei confronti del predetto la misura dellacustodia cautelare in carcere.2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha dedotto i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att.cod.proc.pen.2.1 L’erronea applicazione dell’art. 310 cod.proc.pen. e la violazione del principio devolutivo.Il difensore evidenzia che il P.m. in data 17/7/2025 aveva avanzato al Gip richiesta diapplicazione nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] della misura degli arresti domiciliari, rigettata il successivo25/7/2025. A seguito di appello del P.m. il Tribunale del riesame applicava all’indagato non giàla misura oggetto di domanda cautelare ma quella più grave della custodia in carcere, incorrendoin violazione di legge in quanto risulta illegittimamente ampliato l’ambito della cognizionedelineato dall’impugnazione cautelare. Infatti alla luce del principio devolutivo l’oggetto delgiudizio d’appello era circoscritto alla valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti perl’applicazione degli arresti domiciliari, richiesta dal P.m. e negata dal Giudice delle indaginipreliminari. L’ordinanza impugnata ha, inoltre, violato il divieto di reformatio in pejus statuendooltre il perimetro dell’originaria domanda cautelare. Simile decisione non può trovaregiustificazione nella sopravvenuta detenzione in carcere dell’indagato per altro titolo in quantol’eventuale aggravamento delle esigenze cautelari doveva essere oggetto di nuova istanza alprimo giudice ai sensi dell’art. 299 cod.proc.pen.2.2 La manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenzadella gravità indiziaria. Secondo il difensore il collegio cautelare ha effettuato una valutazionericonoscimento effettuato dalla p.o. in termini di mera somiglianza e con modalità di cui non siha contezza. Ad avviso del ricorrente risulta, inoltre, inaffidabile il riconoscimento effettuato dapersonale della P.g. attraverso i filmati degli impianti di videosorveglianza atteso che l’indagatonon era soggetto noto agli operanti mentre i comuni indumenti rinvenuti nell’abitazione del Cordanon valgono a rafforzare gli operati riconoscimenti. Il difensore denuncia la circolarità degliargomenti posti a sostegno della gravità indiziaria in contrasto con i principi fissati dallagiurisprudenza di legittimità. Il Tribunale ha ignorato le incongruenze evidenziate dalla difesaomettendo la motivazione su circostanze quali la discrasia del colore della carta di pagamento,peraltro non rinvenuta in esito alle operate perquisizioni.2.3 La violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo allasussistenza delle esigenze cautelari e ai criteri di scelta della misura, avendo l’ordinanzaimpugnata reso al riguardo una motivazione generica e stereotipata, senza esaminare lespecificità del caso concreto.In particolare i giudici cautelari non hanno considerato la lontananzatemporale dei fatti contestati né indicato gli elementi indicativi della effettività del rischio diricaduta anche alla luce di una puntuale analisi dei precedenti, venendo meno ai principi fissatidalla giurisprudenza di legittimità in tema di scelta della misura.In data 14/2/2026 il difensore ha presentato motivi aggiunti, il primo dei quali integra ilprimo motivo dell’impugnazione principale, censurando il mutamento della domanda cautelareda parte del P.m. in sede d’appello. Con riguardo alle esigenze cautelari viene dedotta la carenzaassoluta di motivazione in ordine alla concretezza ed attualità delle stesse alla luce dello stato didetenzione del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il primo motivo di valenza assorbente è fondato. Dall’accesso agli atti giustificato dallanatura dell’eccezione consta che il P.m. in data 17/7/2025 aveva avanzato al Gip richiesta diapplicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato peril delitto di rapina aggravata commesso in Roma il 28 giugno precedente. In data 25 luglio 2025il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma rigettava la richiesta cautelare perdifetto della gravità indiziaria. Avverso siffatto provvedimento il P.m. proponeva appello ai sensidell’art. 310 cod.proc.pen. con atto depositato il 1 agosto 2025, chiedendo di riconoscere lafondatezza della domanda cautelare, applicando al [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia in carcere.2. Questa Corte ha affermato il principio per cui in tema di misure cautelari personali èinammissibile l'appello con il quale il P.M. muti i termini della domanda cautelare originariachiedendo l'adozione di un provvedimento diverso e più afflittivo (Sez. 6, n. 23626 del09/04/2013, Maradei, Rv. 255785 - 01). L’inammissibilità consegue alla variazione del petitumcautelare, non modificabile dal PM con la proposizione dell'appello ex art. 310 cod.proc.pen.Infatti in materia di misure cautelari personali vige il principio della "domanda cautelare"destinato ad operare non solo nella fase di adozione di una misura, ma anche nella fasedell’appello a seguito di diniego, restando delimitato l’ambito della revisione da parte delTribunale del riesame alla richiesta originaria del P.m., pure quando vengano in considerazionele modalità esecutive della misura stessa perché le esigenze cautelari risultino aggravate.Pertanto deve ritenersi illegittima sia l'iniziativa officiosa del giudice per le indagini preliminari ilquale, in mancanza di una richiesta del pubblico ministero, disponga modalità più gravose diapplicazione della misura che quella del P.m. che, in esito al rigetto della domanda, richieda alTribunale del riesame l’applicazione di una misura di maggiore afflittività.[OSCURATO:PERSONA] (n. 4/1992) ha chiarito con riguardo al procedimento di applicazionedelle misure cautelari delineato dal codice che “al pubblico ministero… spetta il potere esclusivodi promuovere, attraverso la richiesta, il procedimento applicativo delle misure, nondiversamente da ciò che accadrebbe ove si configurasse la richiesta stessa alla stregua di unla genesi di un fenomeno devolutivo, che assegna al giudice un potere decisorio, la "quantità"del quale ben può essere circoscritta all'interno dei confini tracciati dal devolutum”.La modifica della originaria domanda cautelare introdotta con l’atto d’appello mediante lavariazione del petitum inficia l’impugnazione del pubblico ministero ai sensi dell’art. 178, lett. b)cod.proc.pen., dando luogo a una nullità insanabile, rilevabile anche d'ufficio, in ogni fase e statodel giudizio che riverbera i suoi effetti invalidanti sull’ordinanza impugnata.Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbiti gli ulteriori motivi, deve disporsil’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo giudizio. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente aisensi dell’art. 309, comma 7, cod.proc.pen.Così deciso in Roma il 14 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]