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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 febbraio 2026

Cassazione n. 14794/2026

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ilano del 05/12/2025;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 5 dicembre 2025, la Corte di appello di Milano ha dichiaratoinfondato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Lodi indata 23 ottobre 2024, con la quale l’imputato era stato condannato alla pena di giustizia, inquanto ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, inqualità di amministratore unico e legale rappresentante della LAMENEGHINA SocietàCooperativa a r.l., al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, si avvalevadelle fatture per operazioni inesistenti indicate nel capo di imputazione nelle dichiarazionifiscali relative agli anni di imposta 2016, 2017 e 2018.2.

Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia,avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.2.1.

Con un primo motivo, il ricorrente denuncia erronea applicazione e violazione degliartt. 606, lett. b) e c), e 597, comma 3, cod. proc. pen., per l’errore materiale commesso inrelazione al beneficio della sospensione condizionale della pena concessa dal giudice diprimo grado e non impugnata dalla Procura.Afferma il ricorrente che, pur avendo la Corte di appello dichiarato in dispositivo diconfermare la sentenza di primo grado, e quindi anche il beneficio ivi concesso dellasospensione condizionale della pena, nella parte motiva abbia invece preso posizione sullasospensione condizionale della pena pur in assenza di appello della parte pubblica, ritendonon sussistenti i relativi presupposti.

Su tale punto la difesa premette di aver comunqueinoltrato alla Corte di appello un’istanza di correzione di errore materiale ex art. 130 cod.proc. pen.2.2.

Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 606, lett. e), cod.proc. pen., per contraddittorietà o insufficienza della motivazione della sentenza in relazionealla mancata affermazione della insussistenza dell’elemento del dolo specifico.Deduce la difesa che non sarebbero stati ben argomentati i motivi che giustificano lasussistenza di tutti gli elementi del dolo specifico richiesto per l’attribuzione di responsabilitàpenale in relazione al reato ascritto all’imputato.In particolare la sentenza impugnata si adagerebbe sul ragionamento del primo giudicee non motiverebbe in alcun modo la mancata valorizzazione degli elementi addotti dalladifesa per escludere il dolo specifico, e segnatamente (i) il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] assumeva lacarica di amministratore unico della Cooperativa solo a decorrere dal mese di febbraio 2017,allorquando lo scambio delle fatture e la redazione dell’atto di transazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA]erano già avvenuti, (ii) che egli fino al 31.12.2016 era del tutto estraneo alla Cooperativa epertanto non aveva potuto dare alcun contributo causale all’emissione delle fatture e allaformazione degli atti di transazione in questione, ma si era semplicemente limitato aprendere per buona la situazione contabile transitata dal precedente amministratore e adarvi esecuzione, e che (iii) non appena avuta conoscenza dell’avvio della verifica da partedella Guardia di Finanza il ricorrente si era immediatamente attivato con l’impugnazionedegli avvisi di accertamento davanti al Giudice tributario, cadendo subito dopo in unaprofonda depressione che lo aveva costretto a un lungo percorso terapeutico.3.

E’ pervenuto atto di rinuncia parziale all’impugnazione depositato in data 9 febbraio2026, con il quale il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al primo motivo, allegando copiadell’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Milano con cui è stata accolta l’istanza dicorrezione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile, avendovi il difensore rinunciato, a seguitodella ordinanza della Corte di appello di Milano del 04/02/2026, con la quale si ribadiva chela sentenza di secondo grado aveva integralmente confermato la sentenza di primo grado e,quindi, anche il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso all’imputatodal Tribunale di Lodi.2.

Il secondo motivo di ricorso, incentrato sulla insussistenza dell’elemento soggettivodel reato, è manifestamente infondato.La motivazione della Corte territoriale appare logica e coerente, laddove si affermal’irrilevanza, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo, del subingressodell’amministratore in epoca successiva al momento in cui erano state generate le fatture edel conseguente argomento difensivo dell’aver ereditato la situazione contabile,valorizzandosi, per contro, che l’amministratore, al momento della presentazione delledichiarazioni fiscali, assume la responsabilità della veridicità delle poste contabili e haconseguentemente l’obbligo di verificarne l’attendibilità.Alla luce della pacifica giurisprudenza di legittimità, il reato di dichiarazione fraudolentaex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, per la sua configurabilità, richiede, per espressa previsionenormativa, il dolo specifico di evasione, rappresentato dal perseguimento della finalitàevasiva, che deve aggiungersi alla volontà di realizzare l'evento tipico, costituito dallapresentazione della dichiarazione fraudolenta (Sez. 3, n. 1094 del 18/11/2025, dep. 2026,Gramuglia, non mass.; Sez.

F, n. 31142 del 11/08/2022, Iacona, Rv. 283708; Sez. 3, n.52411 del 19/06/2018, B., Rv. 274104; Sez. 3, n. 37848 del 29/03/2017, Ferrario, Rv.271044).E il dolo specifico richiesto dall'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, rappresentato dalperseguimento della finalità evasiva, la quale deve aggiungersi alla volontà di realizzarel'evento tipico (costituito dalla presentazione della dichiarazione), è compatibile con il doloeventuale, ravvisabile nell'accettazione del rischio che l'azione di presentazione delladichiarazione, comprensiva anche di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti,possa comportare l'evasione delle imposte dirette o dell'Iva (Sez. 3, n. 52411 del[OSCURATO:DATA_NASCITA], B., Rv. 274104; nello stesso senso, Sez. 3, n. 44954 del 9/12/2024, Pino, nonmass.).Ed anzi, proprio sul presupposto della configurabilità della responsabilità per il reato dicui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 anche a titolo di dolo eventuale, è stato affermato che illiquidatore di una società di capitali - così come l'amministratore, risultando equiparabile ladisciplina civilista di riferimento - può rispondere, in relazione alle dichiarazioni annualipresentate dopo il suo insediamento, dei reati di cui agli artt. 2 e 4 d.lgs. n. 74 del 2000,purché emergano elementi dai quali poter desumere la conoscenza o conoscibilità,della falsità delle fatture inserite nella dichiarazione (Sez. 3, n. 30492 del 23/06/2015,Damiani, Rv. 264395, dove si precisa che «...l'assunzione della carica di amministratore o diliquidatore comporta, per comune esperienza, una minima verifica della contabilità, deibilanci e delle ultime dichiarazioni dei redditi, per cui, ove ciò non avvenga, è evidente checolui che subentra nelle quote e assume la carica si espone volontariamente a tutte leconseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze.

Il nuovo amministratore o illiquidatore, in altri termini, deve chiedere di visionare la documentazione fiscale e ci sonoverifiche assai semplici e coincidenti con i minimi riscontri d'obbligo che devono essereeseguiti prima del subentro nella carica in difetto delle quali egli accetta il rischio che cipossa essere qualcosa che non va di cui è chiamato a rispondere anche penalmente»).Nel caso in esame, la Corte territoriale ha evidenziato come la pluralità e sistematicitàdelle fatture, il loro contenuto intrinsecamente anomalo e generico, senza documentazioneaccessoria idonea a provarne l’effettività, il coinvolgimento di società prive di sedi legali e diqualsiasi struttura operativa, l’oggettiva incompatibilità degli imponibili e dell’IVA detratta conle capacità economiche e organizzative delle cooperative emittenti le fatture, l’assenza diqualsivoglia riscontro fisico alle attività asseritamente svolte, costituivano elementi tali daconfermare la conclusione del giudice di primo grado circa la consapevolezza nell’imputatodella inesistenza delle operazioni sottese alle fatture utilizzate in dichiarazione al fine diconseguire un illecito risparmio di imposta.Pertanto, la circostanza che l'imputato fosse subentrato nella carica in epocasuccessiva alla emissione delle fatture utilizzate in dichiarazione non è stata ignorata dallaCorte di appello, ma è stata ritenuta non decisiva a fronte delle numerose anomalie checaratterizzavano le operazioni contabili, tali da far ritenere la consapevolezzadell'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti.Il giudizio espresso nella sentenza impugnata, pertanto, in quanto ancorato allerisultanze investigative disponibili e scevro da elementi di irrazionalità, è stato censurato inmodo non consentito nel giudizio di legittimità, trattandosi di doglianze che, non essendosiconfrontate con le anomalie delle operazioni contabili, cui la Corte territoriale aveva datoampio rilievo, sono aspecifiche,in quanto carenti della necessaria correlazione tra leargomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamentodell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).3.

In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze formulate, il ricorsoproposto nell’interesse del ricorrente deve essere dichiarato inammissibile, con conseguenteonere per il ricorrente stesso, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza“versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che ilricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassadelle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ilano del 05/12/2025;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 5 dicembre 2025, la Corte di appello di Milano ha dichiaratoinfondato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Lodi indata 23 ottobre 2024, con la quale l’imputato era stato condannato alla pena di giustizia, inquanto ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, inqualità di amministratore unico e legale rappresentante della LAMENEGHINA SocietàCooperativa a r.l., al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, si avvalevadelle fatture per operazioni inesistenti indicate nel capo di imputazione nelle dichiarazionifiscali relative agli anni di imposta 2016, 2017 e 2018.2. Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia,avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.2.1. Con un primo motivo, il ricorrente denuncia erronea applicazione e violazione degliartt. 606, lett. b) e c), e 597, comma 3, cod. proc. pen., per l’errore materiale commesso inrelazione al beneficio della sospensione condizionale della pena concessa dal giudice diprimo grado e non impugnata dalla Procura.Afferma il ricorrente che, pur avendo la Corte di appello dichiarato in dispositivo diconfermare la sentenza di primo grado, e quindi anche il beneficio ivi concesso dellasospensione condizionale della pena, nella parte motiva abbia invece preso posizione sullasospensione condizionale della pena pur in assenza di appello della parte pubblica, ritendonon sussistenti i relativi presupposti. Su tale punto la difesa premette di aver comunqueinoltrato alla Corte di appello un’istanza di correzione di errore materiale ex art. 130 cod.proc. pen.2.2. Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 606, lett. e), cod.proc. pen., per contraddittorietà o insufficienza della motivazione della sentenza in relazionealla mancata affermazione della insussistenza dell’elemento del dolo specifico.Deduce la difesa che non sarebbero stati ben argomentati i motivi che giustificano lasussistenza di tutti gli elementi del dolo specifico richiesto per l’attribuzione di responsabilitàpenale in relazione al reato ascritto all’imputato.In particolare la sentenza impugnata si adagerebbe sul ragionamento del primo giudicee non motiverebbe in alcun modo la mancata valorizzazione degli elementi addotti dalladifesa per escludere il dolo specifico, e segnatamente (i) il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] assumeva lacarica di amministratore unico della Cooperativa solo a decorrere dal mese di febbraio 2017,allorquando lo scambio delle fatture e la redazione dell’atto di transazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA]erano già avvenuti, (ii) che egli fino al 31.12.2016 era del tutto estraneo alla Cooperativa epertanto non aveva potuto dare alcun contributo causale all’emissione delle fatture e allaformazione degli atti di transazione in questione, ma si era semplicemente limitato aprendere per buona la situazione contabile transitata dal precedente amministratore e adarvi esecuzione, e che (iii) non appena avuta conoscenza dell’avvio della verifica da partedella Guardia di Finanza il ricorrente si era immediatamente attivato con l’impugnazionedegli avvisi di accertamento davanti al Giudice tributario, cadendo subito dopo in unaprofonda depressione che lo aveva costretto a un lungo percorso terapeutico.3. E’ pervenuto atto di rinuncia parziale all’impugnazione depositato in data 9 febbraio2026, con il quale il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al primo motivo, allegando copiadell’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Milano con cui è stata accolta l’istanza dicorrezione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, avendovi il difensore rinunciato, a seguitodella ordinanza della Corte di appello di Milano del 04/02/2026, con la quale si ribadiva chela sentenza di secondo grado aveva integralmente confermato la sentenza di primo grado e,quindi, anche il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso all’imputatodal Tribunale di Lodi.2. Il secondo motivo di ricorso, incentrato sulla insussistenza dell’elemento soggettivodel reato, è manifestamente infondato.La motivazione della Corte territoriale appare logica e coerente, laddove si affermal’irrilevanza, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo, del subingressodell’amministratore in epoca successiva al momento in cui erano state generate le fatture edel conseguente argomento difensivo dell’aver ereditato la situazione contabile,valorizzandosi, per contro, che l’amministratore, al momento della presentazione delledichiarazioni fiscali, assume la responsabilità della veridicità delle poste contabili e haconseguentemente l’obbligo di verificarne l’attendibilità.Alla luce della pacifica giurisprudenza di legittimità, il reato di dichiarazione fraudolentaex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, per la sua configurabilità, richiede, per espressa previsionenormativa, il dolo specifico di evasione, rappresentato dal perseguimento della finalitàevasiva, che deve aggiungersi alla volontà di realizzare l'evento tipico, costituito dallapresentazione della dichiarazione fraudolenta (Sez. 3, n. 1094 del 18/11/2025, dep. 2026,Gramuglia, non mass.; Sez. F, n. 31142 del 11/08/2022, Iacona, Rv. 283708; Sez. 3, n.52411 del 19/06/2018, B., Rv. 274104; Sez. 3, n. 37848 del 29/03/2017, Ferrario, Rv.271044).E il dolo specifico richiesto dall'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, rappresentato dalperseguimento della finalità evasiva, la quale deve aggiungersi alla volontà di realizzarel'evento tipico (costituito dalla presentazione della dichiarazione), è compatibile con il doloeventuale, ravvisabile nell'accettazione del rischio che l'azione di presentazione delladichiarazione, comprensiva anche di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti,possa comportare l'evasione delle imposte dirette o dell'Iva (Sez. 3, n. 52411 del[OSCURATO:DATA_NASCITA], B., Rv. 274104; nello stesso senso, Sez. 3, n. 44954 del 9/12/2024, Pino, nonmass.).Ed anzi, proprio sul presupposto della configurabilità della responsabilità per il reato dicui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 anche a titolo di dolo eventuale, è stato affermato che illiquidatore di una società di capitali - così come l'amministratore, risultando equiparabile ladisciplina civilista di riferimento - può rispondere, in relazione alle dichiarazioni annualipresentate dopo il suo insediamento, dei reati di cui agli artt. 2 e 4 d.lgs. n. 74 del 2000,purché emergano elementi dai quali poter desumere la conoscenza o conoscibilità,della falsità delle fatture inserite nella dichiarazione (Sez. 3, n. 30492 del 23/06/2015,Damiani, Rv. 264395, dove si precisa che «...l'assunzione della carica di amministratore o diliquidatore comporta, per comune esperienza, una minima verifica della contabilità, deibilanci e delle ultime dichiarazioni dei redditi, per cui, ove ciò non avvenga, è evidente checolui che subentra nelle quote e assume la carica si espone volontariamente a tutte leconseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze. Il nuovo amministratore o illiquidatore, in altri termini, deve chiedere di visionare la documentazione fiscale e ci sonoverifiche assai semplici e coincidenti con i minimi riscontri d'obbligo che devono essereeseguiti prima del subentro nella carica in difetto delle quali egli accetta il rischio che cipossa essere qualcosa che non va di cui è chiamato a rispondere anche penalmente»).Nel caso in esame, la Corte territoriale ha evidenziato come la pluralità e sistematicitàdelle fatture, il loro contenuto intrinsecamente anomalo e generico, senza documentazioneaccessoria idonea a provarne l’effettività, il coinvolgimento di società prive di sedi legali e diqualsiasi struttura operativa, l’oggettiva incompatibilità degli imponibili e dell’IVA detratta conle capacità economiche e organizzative delle cooperative emittenti le fatture, l’assenza diqualsivoglia riscontro fisico alle attività asseritamente svolte, costituivano elementi tali daconfermare la conclusione del giudice di primo grado circa la consapevolezza nell’imputatodella inesistenza delle operazioni sottese alle fatture utilizzate in dichiarazione al fine diconseguire un illecito risparmio di imposta.Pertanto, la circostanza che l'imputato fosse subentrato nella carica in epocasuccessiva alla emissione delle fatture utilizzate in dichiarazione non è stata ignorata dallaCorte di appello, ma è stata ritenuta non decisiva a fronte delle numerose anomalie checaratterizzavano le operazioni contabili, tali da far ritenere la consapevolezzadell'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti.Il giudizio espresso nella sentenza impugnata, pertanto, in quanto ancorato allerisultanze investigative disponibili e scevro da elementi di irrazionalità, è stato censurato inmodo non consentito nel giudizio di legittimità, trattandosi di doglianze che, non essendosiconfrontate con le anomalie delle operazioni contabili, cui la Corte territoriale aveva datoampio rilievo, sono aspecifiche,in quanto carenti della necessaria correlazione tra leargomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamentodell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).3. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze formulate, il ricorsoproposto nell’interesse del ricorrente deve essere dichiarato inammissibile, con conseguenteonere per il ricorrente stesso, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza“versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che ilricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassadelle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]
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