CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2023
Cassazione n. 16189/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di TORINO[dato avviso alle parti;lt 'udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], la pena concordata di anni 4 mesi 6 di reclusione ed euro 14.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 comma 4 e 80 comma 2 del d.P.R. 309/1990 (capi D-E-F). Rilevato che il motivo di ricorso, con il quale si deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, è manifestamente infondato. Considerato che: in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato. (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 27261901); secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ricorre l'errore manifesto quando sussiste realmente l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, sicché deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità: l'errata qualificazione giuridica del fatto può essere fatta valere solo dinanzi ad un evidente error in iudicando che "dissimuli un'illegale trattativa sul nomen iuris, ma non in presenza di una qualificazione che presenti oggettivi margini di opinabilità (Sez.6, n.2721 del 08/01/2018, Rv.272026 - 01; Sez.3, n.34902 del 24/06/2015, dep.17/08/2015, Rv.264153; Sez. 6, n. 15009 del 27.11.2012 dep. il 2.4.2013, Rv. 254865: Sez. 4, 11 marzo 2010, n. 10692 Rv.246394 - 01); nel caso di specie, non sussiste il vizio lamentato, in quanto la motivazione della sentenza è adeguata perché basata sugli atti di indagine in piena aderenza al chiaro tenore letterale della imputazione. Ritenuto che, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 marzo 2023 Il Consigliere estensore I