CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 giugno 1968
Cassazione n. 18065/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/06/1968 avverso l'ordinanza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui la Corte di appello di Bari, in data 12 dicembre 2023, ha revocato la sospensione condizionale concessagli con la sentenza emessa dalla medesima Corte di appello in data 22 marzo 2021, divenuta irrevocabile in data 17 maggio 2022, ed ha rigettato la richiesta di sostituire la pena detentiva ai sensi degli artt. 53 e ss. legge n. 689/1981, ritenendo competente sul punto il giudice della cognizione, e applicabile solo ai procedimenti in corso la norma transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. n. 150/2022; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione omesso l'applicazione analogica, in bonam partem, del disposto dell'art. 95 d.lgs. n. 150/2022, o comunque omesso di sollevare una eccezione di legittimità costituzionale di detta norma, nella parte in cui non prevede la possibilità per il condannato di chiedere la sostituzione della pena ai sensi dell'art. 20-bis cod.pen.; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, stante il chiaro dettato della norma di cui all'art. 95 d.lgs. n. 150/2022 e la sua non estensibilità in via analogica, avendo essa una natura transitoria ed eccezionale a n ch e in merito alla competenza del giudice dell'esecuzione, e stante la evidente insussistenza di una sua illegittimità costituzionale, essendo non irragionevole la scelta del legislatore di rispettare il principio della intangibilità del giudicato, consentendo l'applicazione dell'art. 20-bis cod.pen. solo nelle situazioni eccezionali stabilite dal predetto decreto legislativo; ritenuto, pertanto, che la motivazione dell'ordinanza impugnata non sia errata, e che debba ribadirsi il principio, già dettato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 27 Cost., nella parte in cui non estende l'applicabilità delle disposizioni in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi ai reati giudicati con sentenze divenute irrevocabili prima dell'entrata in vigore del citato d.lgs., posto che il principio di retroattività delle disposizioni penali più favorevoli non riguarda qualsiasi norma incidente sul trattamento penale, ma solo quelle che disciplinano il reato e la pena e può subire inoltre, in quanto non assoluto ed inderogabile, deroghe rimesse alla discrezionalità legislativa, tra le quali quella connessa all'esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti coperti dal giudicato» (Sez. 3, n. 47042 del 26/09/2023, Rv. 285420; vedi anche Sez. 1, n. 36379 del 07/07/2023, Rv.285268); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04 aprile 2024 Il Consigliere