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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 00400/2026

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a indicata in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di Messina harigettato l’istanza formulata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXX volta ad ottenerel’autorizzazione ad assentarsi dal luogo di detenzione domiciliare, ai sensi dell’art. 47-terdella legge del 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sullaesecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale; d’ora in poi Ord. pen.).2.Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXXX, per iltramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo con un unico motivo, ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., la violazione e/o l’erronea applicazione delladisposizione di cui all’ art. 284 cod. proc. pen., nonché la mancanza della motivazione.2.1.

Ad avviso della difesa, il provvedimento censurato reca una motivazione meramenteapparente, lì dove ha respinto la richiesta del ricorrente di essere autorizzato ad allontanarsidal domicilio per provvedere all’approvvigionamento alimentare e dei farmaci, affermandoche l’istanza è incompatibile con le caratteristiche, la natura e la funzione della misura.Si rileva, altresì che il provvedimento di diniego si mostra non solo generico, masembrerebbe riferito a persona diversa, in quanto non considera il ricorrente è settantenne,invalido civile, celibe, senza figli e che vive da solo nell’isola di XXXXXXX che sarebbe privadel servizio di consegna della spesa a domicilio.Inoltre, l’ordinanza non spiega le ragioni per cui l’allontanamento da casa per compraregeneri alimentari e medicinali possa agevolare la commissione di ulteriori attività criminose,Il ricorso evidenzia l’utilizza da parte del Magistrato di sorveglianza di genericheclausole di stile essendosi limitato ad affermare che l’attività per la quale è richiestal’autorizzazione non può essere controllata e che il contesto ambientale è tale da nonescludere contatti con il contesto criminale.Inoltre, la difesa rappresenta che il provvedimento non considera la relazione dell’Uepeche dà conto di un atteggiamento positivo del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha già espiato inregime di affidamento in prova ai servizi sociali oltre due anni della pena con un residuo di 9mesi e 20 giorni, evidenziando, poi, come non risponda al vero che si tratti di detenuto per ilquale non sussistono le condizioni per la misura dell’affidamento in prova.Infine, il ricorso deduce la mancanza di motivazione in relazione alle esigenze di salutedel ricorrente, il quale in relazione alla patologia di cui è affetto (come documentata dallaCorte di appello di Messina, Sezione Lavoro e certificata dal medico curante) avrebbenecessità di camminare e passeggiare per qualche ora al giorno, non potendo richiedersil’utilizzo di un tapis roulant, peraltro non utilizzabile nelle condizioni di salute in cui ilricorrente versa.3.

Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha conclusochiedendo l’annullamento dell’ordinanza con rinvio per nuovo esame.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.

Nella fattispecie in esame ricorre un vizio di motivazioneapparente, tale da integrare violazione di legge ai sensi dell’art. 125 c.p.p., atteso che ilprovvedimento impugnato si limita a enunciare affermazioni generiche e prive di effettivocontenuto giustificativo, senza confrontarsi con le specifiche deduzioni difensive e con lerisultanze documentali allegate.1.1.Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte la motivazione apparente e,dunque, inesistente è ravvisabile soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanzeprocessuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o diproposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espressodal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmenteinesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, P.g. in proc. vassallo, Rv. 263100 -01), omettendo, altresì, di fornire adeguata spiegazione circa l'infondatezza, l'indifferenza ola superfluità degli argomenti opposti con il ricorso. (Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, Lo, Rv.286406 - 01).2.

Tanto precisato, deve rilevarsi che a fronte di una istanza difensiva, precisa ecircostanziata, volta a richiedere l’autorizzazione ad assentarsi dal luogo di detenzionedomiciliare tutti i giorni per almeno due ore, oppure secondo modalità di tempo stabilite dalMagistrato di sorveglianza, il provvedimento di diniego si mostra generico e totalmente privodella valutazione delle specifiche esigenze rappresentate e documentate dal ricorrente,concernenti le quotidiane necessità anche a tutela della salute.L’ordinanza censurata non contiene alcun cenno alla patologia da cui il ricorrente èaffetto, alle condizioni familiari e lavorative dello stesso, e omette di confrontandosi con lanecessità del ricorrente di procurarsi i medicinali di cui ha bisogno e di provvedere alleproprie indispensabili esigenze di vita.Né la possibile elusione delle prescrizioni relative alle attività di cui si è chiestal’autorizzazione risulta supportata da un qualsivoglia discorso giustificativo, né parimenti, sirinviene una motivazione in punto di rischio di reiterazione dell’attività criminosa connessa aifatti per i quali il ricorrente è in espiazione di pena, tale da precludere l’autorizzazionerichiesta, né, ancora, di altra attività delittuosa.Va osservato, infine, che con un generico e superficiale passaggio motivazionale ilMagistrato di sorveglianza afferma che il ricorrente può avvalersi del tapis – roulant dautilizzare in sostituzione delle passeggiate, senza che tale utilizzo risulti supportato da unavalutazione medica di fattibilità in ordine alle patologie di cui è affetto il ricorrente, né dallasussistenza della concreta possibilità che costui sia nelle condizioni, anche economiche, diavere la disponibilità del macchinario.In conclusione, posto il rinvio operato dall'art. 47-ter , comma 4, Ord. pen. all'art. 284 cod.proc. pen., deve affermarsi che nel caso in cui la pena sia espiata in regime didetenzionedomiciliare, il condannato deve poter usufruire dell'autorizzazione ad allontanarsi daldomicilio per il tempo strettamente necessario ove sussistano le condizioni previste dal citatoart. 284 (quali, come nella specie, impossibilità di provvedere altrimenti alle indispensabiliesigenze di vita o nel caso dell’esistenza di una situazione di assoluta indigenza (Sez. 1, n.30132 del 20/05/2003, Sessa, Rv. 226136 – 01).3.

Alla luce delle esposte considerazioni, la motivazione dell’ordinanza impugnata sirivela insufficiente e radicalmente inidonea a rendere percepibile il percorso logico seguitodal giudice, risolvendosi in proposizioni generiche e assertive, tali da integrare il vizio dimotivazione apparente.

Si impone, pertanto, l’annullamento del provvedimento con rinvio alMagistrato di sorveglianza per nuovo esame, alla luce dei principi sopra richiamati.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al magistrato disorveglianza di messinaCosì è deciso, 18/11/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a indicata in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di Messina harigettato l’istanza formulata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXX volta ad ottenerel’autorizzazione ad assentarsi dal luogo di detenzione domiciliare, ai sensi dell’art. 47-terdella legge del 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sullaesecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale; d’ora in poi Ord. pen.).2.Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXXX, per iltramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo con un unico motivo, ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., la violazione e/o l’erronea applicazione delladisposizione di cui all’ art. 284 cod. proc. pen., nonché la mancanza della motivazione.2.1. Ad avviso della difesa, il provvedimento censurato reca una motivazione meramenteapparente, lì dove ha respinto la richiesta del ricorrente di essere autorizzato ad allontanarsidal domicilio per provvedere all’approvvigionamento alimentare e dei farmaci, affermandoche l’istanza è incompatibile con le caratteristiche, la natura e la funzione della misura.Si rileva, altresì che il provvedimento di diniego si mostra non solo generico, masembrerebbe riferito a persona diversa, in quanto non considera il ricorrente è settantenne,invalido civile, celibe, senza figli e che vive da solo nell’isola di XXXXXXX che sarebbe privadel servizio di consegna della spesa a domicilio.Inoltre, l’ordinanza non spiega le ragioni per cui l’allontanamento da casa per compraregeneri alimentari e medicinali possa agevolare la commissione di ulteriori attività criminose,Il ricorso evidenzia l’utilizza da parte del Magistrato di sorveglianza di genericheclausole di stile essendosi limitato ad affermare che l’attività per la quale è richiestal’autorizzazione non può essere controllata e che il contesto ambientale è tale da nonescludere contatti con il contesto criminale.Inoltre, la difesa rappresenta che il provvedimento non considera la relazione dell’Uepeche dà conto di un atteggiamento positivo del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha già espiato inregime di affidamento in prova ai servizi sociali oltre due anni della pena con un residuo di 9mesi e 20 giorni, evidenziando, poi, come non risponda al vero che si tratti di detenuto per ilquale non sussistono le condizioni per la misura dell’affidamento in prova.Infine, il ricorso deduce la mancanza di motivazione in relazione alle esigenze di salutedel ricorrente, il quale in relazione alla patologia di cui è affetto (come documentata dallaCorte di appello di Messina, Sezione Lavoro e certificata dal medico curante) avrebbenecessità di camminare e passeggiare per qualche ora al giorno, non potendo richiedersil’utilizzo di un tapis roulant, peraltro non utilizzabile nelle condizioni di salute in cui ilricorrente versa.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha conclusochiedendo l’annullamento dell’ordinanza con rinvio per nuovo esame.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato. Nella fattispecie in esame ricorre un vizio di motivazioneapparente, tale da integrare violazione di legge ai sensi dell’art. 125 c.p.p., atteso che ilprovvedimento impugnato si limita a enunciare affermazioni generiche e prive di effettivocontenuto giustificativo, senza confrontarsi con le specifiche deduzioni difensive e con lerisultanze documentali allegate.1.1.Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte la motivazione apparente e,dunque, inesistente è ravvisabile soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanzeprocessuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o diproposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espressodal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmenteinesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, P.g. in proc. vassallo, Rv. 263100 -01), omettendo, altresì, di fornire adeguata spiegazione circa l'infondatezza, l'indifferenza ola superfluità degli argomenti opposti con il ricorso. (Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, Lo, Rv.286406 - 01).2. Tanto precisato, deve rilevarsi che a fronte di una istanza difensiva, precisa ecircostanziata, volta a richiedere l’autorizzazione ad assentarsi dal luogo di detenzionedomiciliare tutti i giorni per almeno due ore, oppure secondo modalità di tempo stabilite dalMagistrato di sorveglianza, il provvedimento di diniego si mostra generico e totalmente privodella valutazione delle specifiche esigenze rappresentate e documentate dal ricorrente,concernenti le quotidiane necessità anche a tutela della salute.L’ordinanza censurata non contiene alcun cenno alla patologia da cui il ricorrente èaffetto, alle condizioni familiari e lavorative dello stesso, e omette di confrontandosi con lanecessità del ricorrente di procurarsi i medicinali di cui ha bisogno e di provvedere alleproprie indispensabili esigenze di vita.Né la possibile elusione delle prescrizioni relative alle attività di cui si è chiestal’autorizzazione risulta supportata da un qualsivoglia discorso giustificativo, né parimenti, sirinviene una motivazione in punto di rischio di reiterazione dell’attività criminosa connessa aifatti per i quali il ricorrente è in espiazione di pena, tale da precludere l’autorizzazionerichiesta, né, ancora, di altra attività delittuosa.Va osservato, infine, che con un generico e superficiale passaggio motivazionale ilMagistrato di sorveglianza afferma che il ricorrente può avvalersi del tapis – roulant dautilizzare in sostituzione delle passeggiate, senza che tale utilizzo risulti supportato da unavalutazione medica di fattibilità in ordine alle patologie di cui è affetto il ricorrente, né dallasussistenza della concreta possibilità che costui sia nelle condizioni, anche economiche, diavere la disponibilità del macchinario.In conclusione, posto il rinvio operato dall'art. 47-ter , comma 4, Ord. pen. all'art. 284 cod.proc. pen., deve affermarsi che nel caso in cui la pena sia espiata in regime didetenzionedomiciliare, il condannato deve poter usufruire dell'autorizzazione ad allontanarsi daldomicilio per il tempo strettamente necessario ove sussistano le condizioni previste dal citatoart. 284 (quali, come nella specie, impossibilità di provvedere altrimenti alle indispensabiliesigenze di vita o nel caso dell’esistenza di una situazione di assoluta indigenza (Sez. 1, n.30132 del 20/05/2003, Sessa, Rv. 226136 – 01).3. Alla luce delle esposte considerazioni, la motivazione dell’ordinanza impugnata sirivela insufficiente e radicalmente inidonea a rendere percepibile il percorso logico seguitodal giudice, risolvendosi in proposizioni generiche e assertive, tali da integrare il vizio dimotivazione apparente. Si impone, pertanto, l’annullamento del provvedimento con rinvio alMagistrato di sorveglianza per nuovo esame, alla luce dei principi sopra richiamati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al magistrato disorveglianza di messinaCosì è deciso, 18/11/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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