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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 24 giugno 2026

Cassazione n. 21603/2026

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iglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] di Roma n. 349/2025depositata il 17/11/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale, in persona delSostituto [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ilrigetto del ricorso;Numero registro generale 23/2026Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 21603/2026Data pubblicazione 24/06/2026letta la memoria del ricorrente che ha insistito, in via pregiudiziale, per lasospensione del giudizio e il rinvio pregiudiziale alla CGUE ai sensi dell’art.267 TFUE e, in via principale, per l‘accoglimento del ricorso.1. — In data 13.1.2025 l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], iscritto alConsiglio dell'ordine degli avvocati di Roma, nell'albo ordinario, dal[OSCURATO:DATA_NASCITA] (previa iscrizione come “avvocato stabilito”), ha presentatoistanza di iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti allegiurisdizioni superiori, rappresentando di essere stato iscritto a l’IlustreColegio de la Abogacia de Madrid, come abogado esercente dal23.08.2012 al 29.07.2016 di aver quindi così complessivamente maturatoil requisito di anzianità necessario ai sensi dell’art. 22, l. n. 247 del 2012.1.1. — Il competente Comitato ha rigettato la richiesta, stantel’insussistenza del requisito dell’iscrizione all’albo degli avvocati di Romaper 12 anni (implicitamente ritenendo inidonea la documentazioneesaminata, attestante il periodo di iscrizione presso l’albo spagnolo) e indifetto di superamento dell’esame abilitante o della frequentazione dellaScuola superiore dell’Avvocatura.1.2. — Con sentenza del 19.11.2025 (notificata in pari data) ilConsiglio [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il ricorso proposto dall’avvocatoavverso detta decisione, affermando, per quanto ancora rileva in questasede, che «l’anzianità maturata come soggetto iscritto presso un ordineprofessionale di un altro Stato membro, non può essere fatta valere ai finidella valutazione del requisito di anzianità richiesto dalla legge nazionaleper l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizionisuperiori».2. – Avverso la decisione del CNF l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione (notificato il 16.12.2025) affidato a tremotivi, illustrato da memoria.Il Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Roma non ha svolto difese.Numero registro generale 23/2026Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 21603/2026Data pubblicazione 24/06/2026Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensidell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.Il Pubblico Ministero ha depositato memoria in cui conclude per il rigettodel ricorso, anche con riguardo alla istanza di rinvio pregiudiziale allaCorte di giustizia UE, richiamando a tal fine le argomentazioni svolte daCass.

Sez.

U., n. 5306 del 2024.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. — Con il primo motivo si denunzia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 45 e 49 TFUE, dell’art. 10, Direttiva 98/5/CE edell'art. 22, l. n. 247 del 2012, per avere il CNF negato ad un avvocato"integrato" (che ha conseguito il titolo italiano dopo aver esercitato comeAbogado in Spagna) il diritto di computare l'anzianità professionalematurata nello Stato membro di origine ai fini dell'iscrizione all'Albospeciale dei cassazionisti, sul rilievo che si tratterebbe di attività«ontologicamente diverse», senza considerare che il ricorrente non è unavvocato "stabilito", ma un avvocato “integrato”, come tale equiparatoall’avvocato nazionale, che vedrebbe però “azzerata” la propria storiaprofessionale di origine (quattro anni di esercizio della professione inSpagna), con violazione del principio di assimilazione, di libera circolazionee di riconoscimento delle qualifiche professionali (Direttiva 2005/36/CE delParlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa alriconoscimento delle qualifiche professionali) e con restrizione della libertàdi stabilimento (per effetto dissuasivo dell'integrazione).

Il ricorrentesegnala la diversità dal caso trattato da Cass. Sez.

U., n. 5306/2024, pernon essere egli un avvocato “stabilito” (che opera con un titolo estero),ma un avvocato “integrato” ex art. 10 Direttiva 98/5/CE, del tuttoequiparato all’avvocato nazionale.

Evoca a tal fine la sopravvenutapronuncia della Corte giust. 3 aprile 2025, causa C-807/23, Plavec.2.2. — Il secondo mezzo prospetta violazione e falsa applicazionedegli artt. 3 e 117 Cost. in relazione ai principi europei di nondiscriminazione e ragionevolezza, nonché dell'art. 9, d.lgs. n. 96 del 2001,per la disparità di trattamento (e discriminazione materiale a danno delNumero registro generale 23/2026Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 21603/2026Data pubblicazione 24/06/2026cittadino mobile) tra l’avvocato “integrato”, iscritto nell’albo ordinario, el’avvocato “stabilito”, iscritto nell’elenco speciale, essendo consentito soloal secondo, e non anche al primo, di cumulare l'anzianità maturata conl’esercizio della professione in altri Stati membri, così azzerando l'anzianitàpregressa del primo e penalizzando il professionista che abbia completatoil percorso di integrazione rispetto a chi eserciti con il titolo di origine.2.3. — Con il terzo si lamenta l’omesso esame di fatto decisivo, conriguardo alla certificazione dell'[OSCURATO:PERSONA] de la Abogacía de Madrid sulproprio esercizio della professione come [OSCURATO:PERSONA] (pieno), e noncome praticante o stabilito parziale, per cui l'attività professionale svoltain Spagna non può dirsi "ontologicamente diversa" da quella italiana.2.4. — Infine, il ricorrente propone istanza di rinvio pregiudiziale exart. 267 TFUE, alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte diGiustizia dell'Unione Europea del 3 aprile 2025, in causa C-807/23, Plavec– con cui è stata dichiarata contraria all’art. 45 TFUE la normativaaustriaca che non consentiva ai futuri avvocati di provare l’idoneità delpraticantato svolto presso un legale stabilito in altro Stato membro –chiedendo alle Sezioni Unite di sottoporre alla Corte di Giustizia UE laseguente questione: «se gli articoli 45 e 49 del TFUE, nonché i principi diproporzionalità e di effetto utile della Direttiva 98/5/CE, ostino a unanormativa o a una prassi interpretativa nazionale che: 1) Esclude, ai finidel raggiungimento dell'anzianità professionale richiesta per l'iscrizioneall'Albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori, ilcomputo degli anni di esercizio effettivo della professione svolti dalcittadino comunitario nello Stato membro di origine o nello Statoospitante; 2) Impone all'avvocato che abbia conseguito la pienaintegrazione nello Stato ospitante di maturare l'intera anzianità richiesta adecorrere dalla sola data di integrazione, azzerando l'esperienzaprofessionale pregressa, riservando così un trattamento deteriore rispettoall'avvocato che permanga nello status di 'avvocato stabilito' (cui èconsentito il cumulo), senza prevedere alcuna possibilità di valutare inconcreto l'equivalenza dell'esperienza professionale maturata».Numero registro generale 23/2026Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 21603/2026Data pubblicazione 24/06/20263. — La questione fondamentale posta dal ricorso è se, ai fini delrequisito di anzianità di dodici anni di iscrizione all’albo ordinario degliavvocati, richiesto dall’art. 22, l. n. 247/2012 per conseguire l’iscrizioneall’albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte dicassazione e alle altre giurisdizioni superiori, debba essere consentitoall’avvocato “integrato” di computare — ferma restando l’esclusione deltriennio di iscrizione nella sezione speciale per gli avvocati “stabiliti” (art.12, d.lgs. n. 96/2001), già dichiarato non computabile da Cass. Sez.

U.,n. 5306 del 2024 (trattandosi di due iscrizioni corrispondenti a diverseforme di esercizio della professione) e alla luce della sopravventasentenza Corte giust.

UE del 3 aprile 2025, Plavec — anche gli anni diiscrizione nell’albo degli avvocati nello Stato membro di provenienza, conquanto previsto per l’avvocato italiano (in via transitoria, ex art. 33,comma 2, r.d.l. n. 1578/1933, conv. dalla l. n. 36/1934 e succ. mod.).4. — [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la novità e rilevanza della questione, e lasua interferenza con il diritto unionale (in particolare: art. 45 TFUE;direttiva 98/5/CE del 16 febbraio 1998, volta a “facilitare l’eserciziopermanente della professione di avvocato in uno Stato membro diversoda quello in cui è stata acquistata la qualifica”; direttiva 2005/36/CE del7 settembre 2005 “relativa al riconoscimento delle qualificheprofessionali”) ne rendano opportuna la trattazione in pubblica udienza,ai sensi dell’art. 375, comma 1, c.p.c., quale luogo privilegiato perl’assunzione delle decisioni di particolare rilievo nomofilattico (Cass. Sez.U, n. 34475 del 23/11/2022 e n. 4739 del 03/03/2026).

P.Q.MRinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026.Il PresidenteStefano Mogini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] di Roma n. 349/2025depositata il 17/11/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale, in persona delSostituto [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ilrigetto del ricorso;Numero registro generale 23/2026Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 21603/2026Data pubblicazione 24/06/2026letta la memoria del ricorrente che ha insistito, in via pregiudiziale, per lasospensione del giudizio e il rinvio pregiudiziale alla CGUE ai sensi dell’art.267 TFUE e, in via principale, per l‘accoglimento del ricorso.1. — In data 13.1.2025 l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], iscritto alConsiglio dell'ordine degli avvocati di Roma, nell'albo ordinario, dal[OSCURATO:DATA_NASCITA] (previa iscrizione come “avvocato stabilito”), ha presentatoistanza di iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti allegiurisdizioni superiori, rappresentando di essere stato iscritto a l’IlustreColegio de la Abogacia de Madrid, come abogado esercente dal23.08.2012 al 29.07.2016 di aver quindi così complessivamente maturatoil requisito di anzianità necessario ai sensi dell’art. 22, l. n. 247 del 2012.1.1. — Il competente Comitato ha rigettato la richiesta, stantel’insussistenza del requisito dell’iscrizione all’albo degli avvocati di Romaper 12 anni (implicitamente ritenendo inidonea la documentazioneesaminata, attestante il periodo di iscrizione presso l’albo spagnolo) e indifetto di superamento dell’esame abilitante o della frequentazione dellaScuola superiore dell’Avvocatura.1.2. — Con sentenza del 19.11.2025 (notificata in pari data) ilConsiglio [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il ricorso proposto dall’avvocatoavverso detta decisione, affermando, per quanto ancora rileva in questasede, che «l’anzianità maturata come soggetto iscritto presso un ordineprofessionale di un altro Stato membro, non può essere fatta valere ai finidella valutazione del requisito di anzianità richiesto dalla legge nazionaleper l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizionisuperiori».2. – Avverso la decisione del CNF l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione (notificato il 16.12.2025) affidato a tremotivi, illustrato da memoria.Il Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Roma non ha svolto difese.Numero registro generale 23/2026Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 21603/2026Data pubblicazione 24/06/2026Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensidell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.Il Pubblico Ministero ha depositato memoria in cui conclude per il rigettodel ricorso, anche con riguardo alla istanza di rinvio pregiudiziale allaCorte di giustizia UE, richiamando a tal fine le argomentazioni svolte daCass. Sez. U., n. 5306 del 2024.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. — Con il primo motivo si denunzia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 45 e 49 TFUE, dell’art. 10, Direttiva 98/5/CE edell'art. 22, l. n. 247 del 2012, per avere il CNF negato ad un avvocato"integrato" (che ha conseguito il titolo italiano dopo aver esercitato comeAbogado in Spagna) il diritto di computare l'anzianità professionalematurata nello Stato membro di origine ai fini dell'iscrizione all'Albospeciale dei cassazionisti, sul rilievo che si tratterebbe di attività«ontologicamente diverse», senza considerare che il ricorrente non è unavvocato "stabilito", ma un avvocato “integrato”, come tale equiparatoall’avvocato nazionale, che vedrebbe però “azzerata” la propria storiaprofessionale di origine (quattro anni di esercizio della professione inSpagna), con violazione del principio di assimilazione, di libera circolazionee di riconoscimento delle qualifiche professionali (Direttiva 2005/36/CE delParlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa alriconoscimento delle qualifiche professionali) e con restrizione della libertàdi stabilimento (per effetto dissuasivo dell'integrazione). Il ricorrentesegnala la diversità dal caso trattato da Cass. Sez. U., n. 5306/2024, pernon essere egli un avvocato “stabilito” (che opera con un titolo estero),ma un avvocato “integrato” ex art. 10 Direttiva 98/5/CE, del tuttoequiparato all’avvocato nazionale. Evoca a tal fine la sopravvenutapronuncia della Corte giust. 3 aprile 2025, causa C-807/23, Plavec.2.2. — Il secondo mezzo prospetta violazione e falsa applicazionedegli artt. 3 e 117 Cost. in relazione ai principi europei di nondiscriminazione e ragionevolezza, nonché dell'art. 9, d.lgs. n. 96 del 2001,per la disparità di trattamento (e discriminazione materiale a danno delNumero registro generale 23/2026Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 21603/2026Data pubblicazione 24/06/2026cittadino mobile) tra l’avvocato “integrato”, iscritto nell’albo ordinario, el’avvocato “stabilito”, iscritto nell’elenco speciale, essendo consentito soloal secondo, e non anche al primo, di cumulare l'anzianità maturata conl’esercizio della professione in altri Stati membri, così azzerando l'anzianitàpregressa del primo e penalizzando il professionista che abbia completatoil percorso di integrazione rispetto a chi eserciti con il titolo di origine.2.3. — Con il terzo si lamenta l’omesso esame di fatto decisivo, conriguardo alla certificazione dell'[OSCURATO:PERSONA] de la Abogacía de Madrid sulproprio esercizio della professione come [OSCURATO:PERSONA] (pieno), e noncome praticante o stabilito parziale, per cui l'attività professionale svoltain Spagna non può dirsi "ontologicamente diversa" da quella italiana.2.4. — Infine, il ricorrente propone istanza di rinvio pregiudiziale exart. 267 TFUE, alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte diGiustizia dell'Unione Europea del 3 aprile 2025, in causa C-807/23, Plavec– con cui è stata dichiarata contraria all’art. 45 TFUE la normativaaustriaca che non consentiva ai futuri avvocati di provare l’idoneità delpraticantato svolto presso un legale stabilito in altro Stato membro –chiedendo alle Sezioni Unite di sottoporre alla Corte di Giustizia UE laseguente questione: «se gli articoli 45 e 49 del TFUE, nonché i principi diproporzionalità e di effetto utile della Direttiva 98/5/CE, ostino a unanormativa o a una prassi interpretativa nazionale che: 1) Esclude, ai finidel raggiungimento dell'anzianità professionale richiesta per l'iscrizioneall'Albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori, ilcomputo degli anni di esercizio effettivo della professione svolti dalcittadino comunitario nello Stato membro di origine o nello Statoospitante; 2) Impone all'avvocato che abbia conseguito la pienaintegrazione nello Stato ospitante di maturare l'intera anzianità richiesta adecorrere dalla sola data di integrazione, azzerando l'esperienzaprofessionale pregressa, riservando così un trattamento deteriore rispettoall'avvocato che permanga nello status di 'avvocato stabilito' (cui èconsentito il cumulo), senza prevedere alcuna possibilità di valutare inconcreto l'equivalenza dell'esperienza professionale maturata».Numero registro generale 23/2026Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 21603/2026Data pubblicazione 24/06/20263. — La questione fondamentale posta dal ricorso è se, ai fini delrequisito di anzianità di dodici anni di iscrizione all’albo ordinario degliavvocati, richiesto dall’art. 22, l. n. 247/2012 per conseguire l’iscrizioneall’albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte dicassazione e alle altre giurisdizioni superiori, debba essere consentitoall’avvocato “integrato” di computare — ferma restando l’esclusione deltriennio di iscrizione nella sezione speciale per gli avvocati “stabiliti” (art.12, d.lgs. n. 96/2001), già dichiarato non computabile da Cass. Sez. U.,n. 5306 del 2024 (trattandosi di due iscrizioni corrispondenti a diverseforme di esercizio della professione) e alla luce della sopravventasentenza Corte giust. UE del 3 aprile 2025, Plavec — anche gli anni diiscrizione nell’albo degli avvocati nello Stato membro di provenienza, conquanto previsto per l’avvocato italiano (in via transitoria, ex art. 33,comma 2, r.d.l. n. 1578/1933, conv. dalla l. n. 36/1934 e succ. mod.).4. — [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la novità e rilevanza della questione, e lasua interferenza con il diritto unionale (in particolare: art. 45 TFUE;direttiva 98/5/CE del 16 febbraio 1998, volta a “facilitare l’eserciziopermanente della professione di avvocato in uno Stato membro diversoda quello in cui è stata acquistata la qualifica”; direttiva 2005/36/CE del7 settembre 2005 “relativa al riconoscimento delle qualificheprofessionali”) ne rendano opportuna la trattazione in pubblica udienza,ai sensi dell’art. 375, comma 1, c.p.c., quale luogo privilegiato perl’assunzione delle decisioni di particolare rilievo nomofilattico (Cass. Sez.U, n. 34475 del 23/11/2022 e n. 4739 del 03/03/2026). P.Q.MRinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026.Il PresidenteStefano Mogini