CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 giugno 2023
Cassazione n. 25985/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11006-2017 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] coadiutori familiari R.G.N.11006/2017 Cron. Rep. Ud.28/06/2023 CC avverso la sentenza n. 428/2015 del TRIBUNALE di LIVORNO, depositata il 29/09/2015 R.G.N. 1075/2013, 1472/2014 e 1030/2014, confermata dall'ordinanza della CORTE d'[OSCURATO:PERSONA] del 21/02/2017 R.G.N. 1162/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con ordinanza depositata il 21.2.2017, la Corte d'appello di Firenze ha dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c. l’appello proposto dall’INPS avverso la sentenza con cui il Tribunale di Livorno aveva accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del verbale di accertamento e dei successivi avvisi di addebito con cui l’INPS le aveva richiesto il pagamento di contributi dovuti alla Gestione commercianti per il figlio [OSCURATO:PERSONA], sul presuppostodella prestazione d’opera resa all’interno dell’azienda a far datadal 1°.7.2007; che avverso la pronuncia di primo grado l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del 28.6.2023, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380- bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, l. n. 613/1966, e degli artt. 1 e 2, l. n. 1397/1960 (il primo dei quali per come modificato dall’art. 1, comma 203, l. n. 662/1996), per avere il Tribunale ritenuto che il figlio dell’odierna ricorrente, prepostoall’azienda e collaboratore familiare di socia di società a responsabilità limitata non iscrivibile alla Gestione commercianti perché in pensione, non potesse essere a sua volta iscritto presso la Gestione commercianti in relazione alla presunta incompatibilità tra l’istituto dell’impresa familiare e l’organizzazione dell’impresa in forma societaria, che precluderebbe in radice di ritenere che un’impresa organizzata in forma di società di capitali possa considerarsi condotta prevalentemente con il lavoro del singolo e dei componenti della sua famiglia; che questa Corte, invero, ha avuto modo di chiarire che anche i familiari coadiutori che partecipino personalmente, con abitualità e prevalenza, al lavoro di un’azienda commerciale organizzata nella forma di società a responsabilità limitata, devono essere iscritti alla Gestione commercianti a cura del socio amministratore, onde evitare che, grazie allo schermo societario, la loro prestazione lavorativa venga sottratta alla contribuzione previdenziale (così Cass. n. 1559 del 2020); che, nondimeno, risulta dall’impugnata sentenza che il figlio dell’odierna ricorrente“ha prestato attività lavorativa in favore della società dapprima in forza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa e successivamente come dipendente della società (v. […] in particolare le buste paga da cui emerge che […] è stato assunto dalla società il 6.2.2003” (così pag. 4 della sentenza del Tribunale di Livorno, in atti); che, sebbene il diverso riferimento temporale contenuto a pag. 2 del controricorso, dove si legge che il figlio dell’odierna ricorrente sarebbe stato assunto nel febbraio 2013, potrebbe far supporre che la sentenza impugnata sia affetta in parte quada un errore materiale, non è dato a questa Cortedi assumere i fatti di causa in modo diverso da quanto in essa riportato, atteso che la speciale disciplina dettata dagli artt. 287 ss. c.p.c. per la correzione degli errori materiali incidenti sulla sentenza, che attribuisce la competenza all'emanazione del provvedimento correttivo allo stesso giudice che ha emesso la decisione da correggere, mentre non è applicabile quando contro la decisione stessa sia già stato proposto appello dinanzi al giudice del merito, in quanto l'impugnazione assorbe anche la correzione di errori, è invece da osservarsi rispetto alle decisioni impugnate con ricorso per cassazione, atteso che il giudizio relativo a tale ultima impugnazione è di mera legittimità e questa Corte non può correggere errori materiali contenuti nella sentenza del giudice di merito (così da ult. Cass. n. 13629 del 2021); che, non risultando che l’affermazione della sentenza dianzi cit., secondo cui il figlio dell’odierna ricorrente sarebbe stato assunto alle dipendenze della società il 6.2.2003, sia stata oggetto di ricorso per correzione di errore materiale avanti al giudice a quo, non può che rilevarsi, in relazione all’oggetto del giudizio (che, ripetesi, concerne contributi asseritamente dovuti alla Gestione commercianti in epoca successiva al 1°.7.2007),che l’art. 2, l. n. 613/1966, nel prevedere che “si considerano familiari coadiutori il coniuge, i figli legittimi o legittimati e i nipoti in linea diretta” che “partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”, stabilisce espressamente che i contributi alla Gestione commercianti sono dovuti “sempreché per tali attività non siano soggetti all'assicurazione obbligatoria in qualità di lavoratori dipendenti o di apprendisti”;che, corretta nei suesposti termini ex art. 384 c.p.c. la sentenza impugnata, il ricorso va conclusivamente rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna l’INPS alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.700,00, di cui € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificat