CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 30228/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23247/2016 R.G., proposto DA la "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", con sede in Roma, in persona dell'amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RESISTENTE [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il 16 marzo 2016 n. 1360/10/2016; dato atto che la causa è decisa in pubblica udienza, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, essendo stata fatta espressa richiesta di discussione orale; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 settembre 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito per la ricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento; preso atto che nessuno è comparso per la controricorrente; udito il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] La "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il 16 marzo 2016 n. 1360/10/2016, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di classamento ed attribuzione di rendita catastale, a seguito di procedura DOCFA (con l'assegnazione della categoria D/8 in luogo della categoria C/6, secondo la richiesta contenuta nella relativa denuncia), in relazione ad un fabbricato sito in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 38, posto al terzo piano sottostrada, adibito ad autorimessa a pagamento e censito in catasto con la particella 804 sub. 507 del folio 956, di cui essa è proprietaria superficiaria (sulla base di convenzione stipulata ex art. 5 della Legge 24 marzo 1989 n. 122 dal suo dante causa con il Comune di Roma il 24 dicembre 1996 per la concessione di costruzione e gestione di un parcheggio), ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma il 20 giugno 2014 n. 13981/26/2014, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di prime cure, sul presupposto che l'atto impositivo fosse stato adeguatamente motivato e la rendita fosse stata correttamente determinata in base alla stima diretta del fabbricato. Il ricorso è affidato a sei motivi. L'Agenzia delle Entrate si è tardivamente costituita per la sola partecipazione all'eventuale udienza di discussione. Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per l'accoglimento del ricorso. Dopo aver richiesto la discussione orale, la ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e 7 della Legge 27 luglio 2000 n. 212, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l'atto impositivo contenesse una motivazione esaustiva con riguardo all'esame degli elementi rilevanti per il classamento ed alla correttezza dei criteri estimativi del fabbricato, là dove, invece, esso non ha preso in alcuna considerazione le trasformazioni edilizie subite dal fabbricato né ha operato alcuna comparazione con fabbricati aventi caratteristiche analoghe. 2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e 7 della Legge 27 luglio 2000 n. 212, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l'atto impositivo fosse sorretto da una motivazione adeguata con riguardo all'esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto, là dove, invece, esso era carente in ordine all'enunciazione degli elementi estimativi (anche di natura comparativa) in possesso dell'amministrazione finanziaria. 3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 336, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l'atto impositivo fosse giustificato dalla sopravvenienza di variazioni edilizie incoerenti con il precedente classamento catastale, là dove, invece, esso non ha indicato l'esecuzione di alcuna modifica delle caratteristiche intrinseche o estrinseche del fabbricato. 4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 336, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311 e 28 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l'atto impositivo fosse giustificato dall'aggiornamento del classamento rispetto a sopravvenuti mutamenti della situazione di fatto, là dove, invece, pur essendo stata evidenziata la disagevole accessibilità del fabbricato, per la presenza di una sola rampa di entrata e di uscita in una strada a senso unico alternato con regolamentazione a mezzo di impianto semaforico, l'eccessiva ampiezza degli spazi di manovra rispetto al ridotto numero dei posti - auto (mq. 23 per ciascuno dei 69 posti - auto) e la presenza nella medesima zona di altre autorimesse private di agevole accessibilità, là dove, invece, esso non ha omesso di indicare una congrua percentuale di decurtazione del valore posto a base della determinazione della rendita.5. Con il quinto motivo, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di appello di tener conto - ai fini della determinazione della rendita catastale - della comparazione con fabbricati similari nella medesima zona e della finalità pubblica dell'autorimessa, là dove, invece, l'amministrazione finanziaria ha comparato il fabbricato in questione con altri disomogenei per caratteristiche ed ubicazione e ha tralasciato le limitazioni derivanti dalla convenzione stipulata con il Comune di Roma con riguardo alla destinazione ed al godimento del fabbricato. 6. Con il sesto motivo, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di appello di tener conto che l'amministrazione finanziaria ha stimato il valore venale del fabbricato in relazione all'appartenenza alla categoria D/8, là dove, invece, nel biennio di riferimento (1988/1989), le autorimesse erano prevalentemente classificate in categoria C/6, per cui il calcolo della rendita è stato operato sulla base del valore di fabbricati disomogenei rispetto a quello censito, senza alcuna decurtazione per la minore redditività. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo, il secondo motivo, il terzo motivo ed il quarto motivo - la cui stretta ed intima connessione, per la comune attinenza alla motivazione dell'atto impositivo, suggerisce l'esame congiunto - sono infondati. 1.1 Nel caso di specie, stando agli accertamenti dei giudici di merito, la vicenda può essere ricostruita come segue.Su sollecitazione ricevuta ex art. 1, comma 336, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, con nota trasmessa da [OSCURATO:PERSONA] il 15 dicembre 2010 n. 424523, per un aggiornamento del classamento catastale, la "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." - a mezzo di un tecnico di propria fiducia - aveva presentato una denuncia DOCFA per la variazione della classificazione dalla categoria C/6 alla categoria D/8 di un fabbricato sito in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 38, posto al terzo piano sottostrada, adibito ad autorimessa a pagamento e censito in catasto con la particella 804 sub. 507 del folio 956, di cui essa è proprietaria superficiaria, essendo subentrata - in conseguenza dell'acquisto fattone con rogito notarile del 9 novembre 2007 - nella convenzione stipulata ex art. 5 della Legge 24 marzo 1989 n. 122 dal dante causa con il Comune di Roma il 24 dicembre 1996 per la concessione di costruzione e gestione di un parcheggio. Indi, con avviso di accertamento n. RM0904853/2012 del 29 maggio 2013, l'[OSCURATO:PERSONA] di Roma dell'Agenzia del Territorio aveva confermato la classificazione in categoria D/8, ma aveva rideterminato la rendita del predetto fabbricato dall'importo di € 12.340,00 all'importo di € 18.960,00, valutando l'incongruità della proposta contenuta nella denuncia DOCFA della "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.". 1.2 L'art. 1, comma 336, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311 stabilisce che: «I Comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli [OSCURATO:PERSONA] dell'Agenzia del Territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli [OSCURATO:PERSONA] dell'Agenzia del Territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita (...)». 1.2 Secondo la circolare emanata dall'Agenzia del Territorio - [OSCURATO:PERSONA], Catasto e [OSCURATO:PERSONA] il 4 agosto 2005 n. 10 ("Accertamento delle unità immobiliari urbane ai sensi dell'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311"): «I titolari di diritti reali su immobili urbani, destinatari della notifica inoltrata dal Comune sono tenuti a presentare, entro 90 giorni dal ricevimento dell'invito del Comune medesimo, un atto di aggiornamento catastale per adeguare le risultanze catastali all'effettivo stato dei luoghi, quale risulta a seguito degli interventi edilizi eseguiti. L'atto di aggiornamento dovrà essere redatto ai sensi del D.M. 701/94 da un professionista tecnico abilitato a norma di legge incaricato dai soggetti interessati». Inoltre, «il professionista - al momento della presentazione in catasto - avrà cura di indicare che la pratica DOCFA è prodotta per gli adempimenti in esame, utilizzando la specifica opzione (flag) disponibile nella versione della procedura DOCFA rilasciata per l'inoltro dei documenti in via telematica, di cui al Provvedimento direttoriale del 22/3/2005 pubblicato sul S. O.n. 58 alla G.U. n. 77 del 4/4/2005. Inoltre riporterà nel quadro D del modello al, "Note relative al documento e relazione tecnica" della dichiarazione DOCFA, la data e il numero di protocollo della notifica ricevuta dal Comune. A tale fine, nell'interesse del soggetto dichiarante, l'operatore dell'Ufficio preposto all'accettazione delle dichiarazioni DOCFA avrà cura di ricordare al professionista il rispetto della suddetta prassi per tutte le dichiarazioni prodotte ai sensi del comma 336. Gli stessi accorgimenti sono adottati in caso di pratica DOCFA prodotta d'ufficio per surrogare, secondo il processo riportato nel paragrafo 7, l'inadempimento della parte» (par. 6 - "Modalità di predisposizione e accettazione pratiche DOCFA"). Per conseguenza: «[OSCURATO:PERSONA] provinciali avranno cura di provvedere alla verifica puntuale di tutte le rendite proposte nell'ambito del procedimento di cui al citato comma 336 con carattere di priorità rispetto agli ordinari accertamenti. Nel caso in cui gli interventi edilizi effettuati siano stati tali da giustificarne la modifica, i medesimi Uffici non avranno remore nel variare anche la categoria catastale alla singola unità immobiliare, tralasciando - in questa prima fase - di intervenire su eventuali ulteriori unità immobiliari presenti nell'edificio, con classamenti incoerenti. In una seconda fase, a conclusione del procedimento di cui al comma 336 - e sempreché dette unità non siano oggetto di revisione parziale ai sensi del comma 335 - con procedimento di autotutela l'Ufficio potrà provvedere al loro riclassamento laddove ne ricorrano i presupposti.». In ogni caso: «Si precisa infine che, se in relazione alla segnalazione del Comune, la proprietà immobiliare abbia già provveduto alla presentazione in catasto di una specifica dichiarazione di variazione, coerente con la situazione di fatto, gli Uffici provinciali provvederanno comunque a verificare, secondo i principi sopra esposti, la congruità della rendita attribuita» (par. 7 - "Controlli sulle rendite proposte"). 1.3 Alla stregua di tali indicazioni dell'amministrazione finanziaria in ordine all'applicazione dell'art. 1, comma 336, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, è evidente che, qualora il contribuente presenti la dichiarazione DOCFA al preciso scopo di ottemperare alla richiesta dell'amministrazione finanziaria di adeguare il classamento catastale al mutamento apportato dal medesimo allo stato dei luoghi in conseguenza degli interventi edilizi eseguiti (attraverso il testuale richiamo alla nota ricevuta dal Comune, che ne deve contenere l'esplicita enunciazione per giustificare la sollecitazione dell'interessato all'aggiornamento dei dati catastali), non occorre che il successivo avviso di classamento ed attribuzione di rendita - con il quale l'amministrazione finanziaria, all'esito delle conseguenti verifiche, apporti eventuali rettifiche delle risultanze catastali (in particolare, della categoria e/o della rendita) - contenga anche un'ulteriore elencazione delle variazioni edilizie, che - in quanto presupposto della richiesta di adeguamento - possono ormai considerarsi un dato consolidato ed acquisito tra le parti (stante anche la comunicazione fattane al contribuente), essendo sufficiente che l'onere motivazionale sia soddisfatto mediante la ordinaria e consueta rivalutazione degli elementi fattuali prospettati dal contribuente. 1.4 Ciò posto, è incontroverso tra le parti che l'atto impositivo in contestazione rinviene da dichiarazione di accatastamento (artt. 3 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1249, e 56 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142), che è stata presentata secondo la procedura (c.d. DOCFA) disciplinata dal D.M. 19 aprile 1994 n. 701.1.5 Come è noto, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c.d. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'amministrazione finanziaria e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni, mentre nel caso in cui vi sia una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass., Sez. 5", 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 6^, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6^-5, 7 ottobre 2019, n. 25006; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2020, n. 17016; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2247; Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021, nn. 3104, 3106 e 3107; Cass., Sez. 6''- 5, 15 marzo 2021, n. 7210; Cass., Sez. 6^-5, 22 dicembre 2021, n. 41179; Cass., Sez. 5^, 7 aprile 2022, n. 11281). 1.6 La fattispecie in disanima è chiaramente riconducibile alla prima ipotesi. Difatti, i dati forniti dalla contribuente non sono stati disattesi, ma soltanto rivalutati dall'amministrazione finanziaria con riferimento all'attribuzione della maggiore rendita al fabbricato. Per cui, è possibile (e, il più delle volte, accade) che la eventuale difformità tra la classificazione denunciata dal contribuente e la classificazione accertata dall'amministrazione finanziaria nell'ambito della procedura DOCFA derivi da una diversità di valutazione, qualificazione o inquadramento dei medesimi elementi di fatto (descrizioni, misure, grafici e planimetrie), che vengono elaborati sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materia catastale. Il che esime, comunque, l'amministrazione finanziaria dall'onere di formulare una motivazione più particolareggiata per l'atto di riclassarnento con specifico riguardo alle discrepanze emerse all'esito dell'accertamento rispetto alla proposta del contribuente (Cass., Sez. 5", 9 febbraio 2021, n. 3104). In pratica, se non sussiste un particolare onere motivazionale qualora la rettifica catastale avvenga sulla base di una semplice valutazione tecnica dei fatti allegati dal contribuente, non si vede perché dovrebbe essere attivato un contraddittorio preventivo con il medesimo contribuente quando l'accertamento si fondi su tali fatti. Il che esclude a monte la stessa ipotizzabilità di una violazione dell'art. 12, comma 7, della Legge 27 luglio 2000 n. 212. Difatti, in argomento, questa Corte ha specificamente affermato che, in tema di catasto dei fabbricati, qualora per la determinazione della rendita catastale il contribuente si sia avvalso della c.d. procedura DOCFA, l'amministrazione finanziaria, che intenda discostarsi dalla relativa proposta, non è tenuta, in assenza di disposizioni in tal senso, ad attivare preventivamente il contraddittorio endo-procedimentale, senza che ciò contrasti con gli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, posto che un tale obbligo sussiste soltanto per i tributi armonizzati, ma non anche per quelli non armonizzati, per i quali non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo vincolo generalizzato, sicché esso ricorre soltanto per le ipotesi per le quali risulti specificamente sancito (in termini: Cass., Sez. 5", 23 febbraio 2021, n. 4752).1.7 In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del D.L. 23 gennaio 1993 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 1993 n. 75, e del D.M. 19 aprile 1994 n. 701 (c.d. procedura DOCFA) ed in base ad una stima diretta eseguita dall'amministrazione finanziaria (come accade, appunto, per gli immobili classificati nei gruppo catastale D), tale stima, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell'avviso di classamento (esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l'adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, ma dell'attendibilità concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa), costituisce un atto conosciuto e, comunque, prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell'ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la sua mancata riproduzione o allegazione all'avviso di classamento non si traduce in un difetto di motivazione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2006, n. 16824; Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2006, n. 24064; Cass., Sez. 5^, 14 maggio 2010, n. 11804; Cass., Sez. 6^-5, 9 luglio 2018, n. 17971; Cass., Sez. 5^, 16 aprile 2020, n. 7854; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40735). Peraltro, in tema di classamento, l'attribuzione di rendita ai fabbricati a destinazione speciale o particolare, e specificamente quelli classificati nel gruppo catastale D), deve avvenire, come previsto anche dall'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 604, mediante "stima diretta", senza che ciò presupponga, peraltro, l'effettuazione di un previo sopralluogo, potendo l'amministrazione legittimamente avvalersi della valutazione, purché mirata e specifica, delle risultanze documentali in suo possesso (Cass., Sez. 5", 7 marzo 2019, n. 6633; Cass., Sez. 5", 27 marzo 2019, n. 8529; Cass., Sez. 6"-5, 7 aprile 2021, n. 9291; Cass., Sez. 5", 20 dicembre 2021, n. 40735). Per cui, non è rilevante - come è accaduto nel caso di specie - che l'atto impositivo contenga un erroneo riferimento (verosimilmente imputabile all'utilizzo di formulari preconfezionati nella redazione del testo) ad un presunto sopralluogo, che non è stato mai espletato. 1.8 Secondo l'art. 10 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1249: «La rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata con stima diretta per ogni singola unità. Egualmente si procede per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari che non sono raggruppabili in categorie e classi, per la singolarità delle loro caratteristiche». In base all'art. 30 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142 ("Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano"): «Le tariffe non si determinano per le unità immobiliari indicate nell'art. 8. Tuttavia la rendita catastale delle unità immobiliari appartenenti a tali categorie si accerta ugualmente, con stima diretta per ogni singola unità». Ai fini della determinazione del reddito dei fabbricati, l'art. 37 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 stabilisce che: «Il reddito medio ordinario delle unità immobiliari è determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo, stabilite secondo le norme della legge catastale per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta». 1.9 Va, dunque, affermato come il compendio normativo deponga - con riguardo ai fabbricati a destinazione speciale (categoria D) e particolare (categoria E) - per la necessità di "stima diretta", senza, tuttavia, che ciò debba necessariamente presupporre l'esecuzione del sopralluogo; il quale non costituisce, in materia, un diritto del contribuente né una condizione di legittimità dell'avviso attributivo di rendita, quanto soltanto un ulteriore e concorrente strumento conoscitivo di verifica ed accertamento di cui l'amministrazione finanziaria può avvalersi per operare la valutazione (Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2018, n. 12743; Cass., Sez. 5^, 7 marzo 2019, n. 6633; Cass., Sez. 5^, 27 marzo 2019, n. 8529; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2020, n. 6554; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9291). Sicché la mancanza di esso non preclude, di per sé, la valutazione mediante "stima diretta", allorquando l'ufficio sia comunque già in possesso di tutti gli elementi valutativi idonei allo scopo, come nel caso di specie, avendo esso a disposizione la denuncia DOCFA della contribuente; elementi valutativi che in tanto possono integrare "stima diretta", in quanto appunto permettano di individuare le caratteristiche di ciascuna unità immobiliare oggetto di classamento (Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2020, n. 6554). Su tale presupposto, onere del contribuente è, dunque, quello di confutare gli avvisi attributivi di rendita in questione, non perché emessi in assenza di sopralluogo, ma perché emessi in assenza di elementi di stima diretta e mirata sulle caratteristiche dei singoli beni (Cass., Sez. 5", 25 ottobre 2006, n. 22886; Cass., Sez. 5^, 10 gennaio 2017, n. 374; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2018, n. 12743; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, nn. 30869 e 30893). 1.10 Quanto alla metodologia utilizzata dall'amministrazione finanziaria, occorre premettere che l'immobile per cui è causa è censito nella categoria D/8 ("fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni") e, quindi, rientra nell'ipotesi di cui all'art. 10 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1249, e pertanto non valutabile tramite la classificazione tariffaria, bensì con stima diretta; che, a tal fine, la stima, secondo il D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142, deve essere effettuata con riferimento ai "prezzi correnti per la vendita di unità immobiliari analoghe" ovvero, in subordine, secondo le regole dell'estimo catastale, ovvero con i parametri del capitale fondiario (art. 28) e del saggio di interesse (art. 29). Per tali tipi di categorie il D.M. 14 dicembre 1991 (recante determinazioni dei moltiplicatori da applicare a partire dal 1992 alle rendite catastali dei fabbricati e dei terreni per stabilire il valore minimo da dichiarare ai fini della imposta di registro, della imposta sulle successioni e donazioni, e delle connesse imposte ipotecarie e catastali, e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) prevede, all'articolo unico, comma 2, che il moltiplicatore di cento volte di cui agli artt. 52, comma 4, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, 34, comma 5, del D.L.vo 31 ottobre 1990 n. 346 e 12, comma 1, del D.L. 14 marzo 1988 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 maggio 1988 n. 154, per le unità immobiliari classificate nei gruppi D ed E, si applica all'ammontare della nuova rendita attribuita per stima diretta, nella misura pari, rispettivamente, a 50 ed a 34. Detti coefficienti trovano impiego tutte le volte in cui la liquidazione della imposta richieda di determinare il valore degli immobili mediante utilizzo della rendita catastale (a tal fine il moltiplicatore si applica, nella misura prevista dal decreto, all'ammontare della rendita catastale, periodicamente rivalutata), e di conseguenza dalla entità di tali moltiplicatori si ricava, in senso inverso, che il saggio di capitalizzazione delle rendite catastali, quale fa riferimento l'art. 2 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142 per la determinazione del capitale fondiario, è rappresentato per le categorie sopra indicate rispettivamente dal 2°/o e dal 3% (Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2020, n. 6554). La giurisprudenza di questa Corte è univoca nel riconoscere che il saggio di capitalizzazione della rendita, in quanto uniformemente ed autoritativamente determinato per ciascun gruppo di categorie catastali, non è suscettibile di essere modificato dall'amministrazione finanziaria nell'esercizio del suo potere discrezionale e, correlativamente, la individuazione dello stesso non può essere condizionata in alcun modo dalla "proposta" formulata dal contribuente, attesi i poteri correttivi dell'ufficio accertatore (Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2020, n. 6554). 1.11 Va, quindi, ribadito il principio secondo cui, in tema di determinazione della rendita catastale dei fabbricati a fini fiscali, l'Agenzia del Territorio (ora l'Agenzia delle Entrate) non dispone di alcun potere discrezionale nella individuazione del saggio di interesse da applicare al capitale fondiario, al quale fa riferimento l'art. 29 del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, in quanto lo stesso deve essere determinato, anche per gli immobili classificati nei gruppi D ed E, in misura fissa ed inversa rispetto ai moltiplicatori previsti dal D.M. 14 dicembre 1991, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che, per detti immobili, la rendita deve essere determinata per stima diretta, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 142 del 1949, in quanto ai fini fiscali il valore degli immobili si determina, in generale, applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, periodicamente rivalutate, i moltiplicatori previsti dal D.M. 14 dicembre 1991, richiamato dall'art. 52 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dai quali, appunto, si ricava in senso inverso il saggio di capitalizzazione (Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2011, n. 5843; Cass., Sez. 5", 30 giugno 2011, n. 14383; Cass., Sez. 5", 21 dicembre 2011, n. 27980; Cass., Sez. 5", 3 dicembre 2014, n. 25555; Cass., Sez. 5", 9 giugno 2017, n. 14399; Cass., Sez. 5", 9 marzo 2020, n. 6554; Cass., Sez. 5", 11 giugno 2021, n. 16673). 1.12 Sotto tale aspetto, quindi, la sentenza impugnata si è uniformata ai principi enunciati, avendo ritenuto che gli atti impositivi fossero stati adeguatamente motivati in ossequio ai parametri fissati dall'art. 7 della Legge 27 luglio 2000 n. 212, sia in relazione alla valutazione tecnica ed alla conformazione catastale degli elementi fattuali prospettati dalla contribuente, che in relazione alla revisione valutativa dell'immobile secondo il criterio della stima diretta, nonostante l'erronea menzione di un sopralluogo mai svolto dall'amministrazione finanziaria, posto che la corretta stima degli immobili attiene al merito della pretesa tributaria. In tal senso, si è affermato che: «Invero, i Giudici di primo grado hanno correttamente ritenuto esauriente la motivazione dell'atto impugnato, contenendo lo stesso tutti gli elementi previsti dalla legge, quali i relativi dati catastali, l'ubicazione, la classificazione dell'immobile, la rendita catastale, il possessore e non da ultimo la motivazione, riferita alla rettifica del classamento proposto dal contribuente. Può aggiungersi che l'atto impugnato deriva da una stima diretta eseguita dall'Ufficio, che costituisce il fondamento motivazionale dell'avviso di accertamento. Tale atto è indubbiamente conosciuto dalla parte interessata, poiché è posto in essere mediante procedimento "a struttura fortemente partecipativa" (...). Conseguentemente l'atto impugnato deve ritenersi adeguatamente motivato». A riprova della esaustività motivazionale, peraltro, il giudice di appello ha preso in esame le contestazioni mosse dalla contribuente in ordine alla valutazione dell'immobile, pur confutandole attraverso una ponderata analisi dei parametri adoperati per la stima diretta. Si legge, infatti, in motivazione che: «In relazione alle censure attinenti la rendita catastale accertata dall'Ufficio, si evidenzia che la stessa è stata determinata mediante stima diretta, con sopralluogo volto ad accertare le effettive caratteristiche oggettive dell'immobile e la sua destinazione, nonché valutata la ridotta necessità di parcheggio a causa dell'esistenza di altre zone limitrofe adibite alla sosta, ha calcolato il valore stimato inferiore alla media. L'Ufficio ha, inoltre, preso in considerazione l'andamento del mercato nel periodo 1988/1989 cui si riferiscono i conteggi di stima e, considerato che in detto periodo il mercato subiva un incremento di valore pari a circa il 20%, ha applicato il valore probabile di 600,00 Euro/mq ai fini della determinazione della rendita catastale». 2. Anche il quinto motivo ed il sesto motivo sono infondati. 2.1 L'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le tante: Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. 6^-3, 27 novembre 2014, n. 25216; Cass., Sez. 2^, 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., Sez. Lav., 21 ottobre 2019, n. 26764; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, nn. 19820, 19824, 19826 e 19827; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 20963; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2021, n. 21431). L'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., Sez. 1^, 14 settembre 2018, n. 26305; Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2021, n. 12400; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2021, nn. 21457 e 21458) né l'omessa disanima di questioni o argomentazioni (Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 20 aprile 2021, n. 10285). 2.2 Nella specie, i "fatti" di cui si lamenta l'omesso esame da parte del giudice di appello sono costituiti, per un verso, dalle tipologia degli immobili indicati a comparazione dall'amministrazione finanziaria [di cui uno non censito in catasto e gli altri dotati di caratteristiche eterogenee sul piano strutturale (più agevoli modalità di accesso dalla strada pubblica; maggior numero dei posti - auto; misura più elevata delle tariffe orarie; prestazione di servizi accessori) e funzionale (destinazione a parcheggi privati; assenza di limitazioni derivanti da convenzioni stipulate con il Comune) rispetto all'immobile riclassificato], per altro verso, dalla incongruità dei criteri adoperati dall'amministrazione finanziaria per la stima diretta (mancata decurtazione dal valore venale di una percentuale ascrivibile alla minore redditività rispetto agli immobili adibiti a grandi negozi o centri commerciali) dell'immobile. 2.3 Tuttavia, la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, cod. proc. civ., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Cass., Sez. 5^, 29 dicembre 2020, n. 29730; Cass. Sez. 5^, 7 aprile 2022, n. 11326). Peraltro, va puntualizzato che i mezzi non hanno enucleato la eventuale rappresentazione di "fatti" (desunti da documenti o verbali di causa, ma) trascurati dal giudice di appello, cosicché le censure finiscono col risolversi nella petizione di una mera revisione delle risultanze istruttorie, che è preclusa al giudice di legittimità. 3. Alla stregua delle precedenti argomentazioni, dunque, valutandosi la infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato. 4. Nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali, giacché la parte vittoriosa non ha svolto attività difensiva. 5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-q