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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22477/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di GRAVILE Maurizio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 4/12/2020 della Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per intervenuta prescrizione, ad eccezione dei reati di estorsione, consumata e tentata, in riferimento ai quali chiede il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha allegato nota spese delle quali ha chiesto la liquidazione; lette le conclusioni scritte in replica alle conclusioni del P.G., trasmesse a mezzo p.e.c. dai difensori del ricorrente, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'imputato, a mezzo dei difensori di fiducia, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe -che ha confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado dal tribunale di Taranto per i reati di usura, estorsioni consumate e tentata, tutti unificati sotto il vincolo della continuazione- articolando a motivi della impugnazione i seguenti argomenti:

1.1. inosservanza della norma processuale prevista a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c, in relazione all'art. 125 cod. proc. pen.), contraddittorietà, manifesta illogicità e mera apparenza della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. peri.), in riferimento alla dichiarazione di responsabilità per i delitti contestati, avendo la Corte e, prima di lei, il tribunale illogicamente svalutato le prove dichiarative favorevoli all'imputato valorizzando solo il compendio a carico, ancorché costituito da narrazioni compiacenti e contraddittorie tra loro di coniuge e fratello della parte civile, oltre che della stessa parte civile; la Corte inoltre non si è preoccupata di argomentare in ordine ai motivi di gravame svolti nel merito che censuravano la credibilità dei testi e carico e della stessa parte civile, asseritamente vittima di usura e domande estorsive di adempimento dell'indebito.

1.2. Ancora, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto che la prova dichiarativa a carico fosse confortata anche dalla prova documentale, costituita dalla memoria, redatta ex art. 183 cod. proc. civ., spesa dall'imputato nel giudizio civile di opposizione alla ingiunzione; memoria il cui contenuto era inutilizzabile nel processo penale, non trattandosi neppure di verbali di prove assunte in diverso procedimento; sul punto la motivazione è addirittura mancata; come pure è stato per la "perizia" svolta in forma domestica dal tribunale per attribuire valenza di prova alla fotocopia ci un assegno di conto corrente mai consegnato all'imputato, la cui copia (annotata con grafia ignota) era rimasta sempre nel possesso della parte civile.

1.3. Inosservanza della legge processuale prevista a pena di nullità e vizi esiziali di motivazione per illogicità manifesta (art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. peri.), per avere la Corte rigettato la richiesta riduzione per il rito abbreviato, non ammesso in ragione della funzione della prova dichiarativa della quale si chiedeva l'ammissione, condizionante la scelta del rito; tale prova dichiarativa ulteriore a discarico era stata invece proprio richiesta al fine di contrastare la prova della responsabilità e non poteva pertanto ritenersi, né superflua, né ridondante.

1.4. Ancora, mancanza della motivazione sulla integrazione del fatto estorsivo 2, riferito alla richiesta di accollarsi il pagamento delle quote condominiali di una persona cara all'imputato per complessivi 550 euro; con i motivi di gravame spesi nel merito si era evidenziata l'assenza di alcuna violenza o minaccia, la Corte sul punto non ha motivato il rigetto del motivo.

1.5. Violazione della legge penale, (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., in riferimento all'art. 15 cod. pen.), non avendo la Corte ritenuto di accedere alla tesi, prospettata con i motivi di appello, del concorso apparente di norme tra usura ed estorsione, essendo l'estorsione norma specializzante rispetto alla fattispecie base di usura, dalla quale si differenzia per la violenza o minaccia che accompagna il richiesto adempimento.

1.6. Violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), per non avere la Corte dichiarato la prescrizione di tutti i delitti contestati ben prima della data della sentenza di appello.

Errata essendo l'individuazione del dies a quo del delitto di estorsione tentata (13 febbraio 2012 e non il 9 giugno 2014), come pure errato è il calcolo delle sospensioni svolto dalla Corte impugnata, non dovendo computarsi il periodo di sospensione previsto dall'art. 83 del dl. n. 18/2020, in quanto la prima udienza del processo di appello si è tenuta ben dopo il 30 giugno 2020.

1.7. Ancora, violazione della legge penale in riferimento alla ritenuta aggravante del provocato danno patrimoniale di particolare gravità, atteso che ai fini della stima della entità del danno deve aversi riguardo alla singola fattispecie avvinta in continuazione. [OSCURATO:PERSONA] Deve preliminarmente rilevarsi che la recidiva qualificata contestata correttamente in imputazione non è stata, né esclusa, né disapplicata dal giudice di primo grado, ma solo neutralizzata negli effetti ingravescenti dalla circostanza attenuante riconosciuta in giudizio di equivalenza.

Talché della recidiva qualificata (la cui sussistenza non è stata contestata dal ricorrente neppure con i motivi di gravame spesi nel merito) si deve tener conto ai fini del calcolo dei termini di prescrizione (Sez.

U. n. 20808, del 25/10/2018, Schettino, Rv. 275319), che ad oggi non risultano decorsi.

La sentenza di appello deve essere considerata a tutti gli effetti una "doppia conforme" della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i seguenti parametri: a) la sentenza di appello ripetutamente si richiama alla decisione del tribunale; b) entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).1.

Con il primo motivo di ricorso viene innanzitutto dedotto, ex art. 606, comma 1, lett. e) e 125 cod. proc. pen., il vizio di contraddittorietà, manifesta illogicità e carenza della motivazione.

1.1. La rilevabilità del vizio di motivazione soggiace alla verifica del rispetto delle seguenti regole: a) il vizio deve essere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua natura (contraddittorietà o manifesta illogicità o carenza), non essendo possibile dedurre il vizio di motivazione in forma alternativa o cumulativa; infatti non può rientrare fra i compiti del giudice della legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; b) per il disposto dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il vizio della motivazione deve essere desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato, nel senso che esso deve essere "interno" all'atto - sentenza e non il frutto di una rivisitazione in termini critici della valutazione del materiale probatorio, perché in tale ultimo caso verrebbe introdotto un giudizio sul merito valutativo della prova, che non è ammissibile nel giudizio di legittimità: di qui discende, inoltre, che è onere della parte indicare il punto della decisione che è connotata dal vizio, mettendo in evidenza nel caso di contraddittorietà della motivazione i diversi punti della decisione dai quali emerga il vizio denunciato che presuppone la formulazione di proposizioni che si pongono in insanabile contrasto tra loro, sì che l'accoglimento dell'una esclude l'altra e viceversa (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo e altro, Rv. 271635).

1.2. Va ancora osservato che non può formare oggetto di ricorso per cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazione dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo di congruità e logicità della motivazione.

Infatti, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche od illogiche, si sottrae al controllo di legittimità.

1.3. Deve altresì richiamarsi il costante insegnamento di questa Corte, secondo il quale, in presenza di un articolato compendio probatorio, non è consentito limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei singoli elementi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma è necessario, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma possibilistica) e successivamente procedere ad una esame globale degli elementi certi, per accertare se la - astratta - relativa ambiguità di ciascuno di essi isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321; Sez. 1, n. 51457 del 21/06/2017, Taglio e altro, Rv. 271593).

1.4. Sulla base di questi principi va esaminato il primo motivo di ricorso, declinato in una pluralità apparente di motivi che in realtà sottendono tutti la medesima censura: l'affermazione della responsabilità fondata sulla valorizzazione incauta della fonte dichiarativa, senza punto valorizzare la prova testimoniale dissonante e ritenuta perciò solo inattendibile.

La Corte territoriale, con motivazione del tutto congrua e priva di vizi logico- giuridici, ha riconosciuto come l'istruttoria dibattimentale avesse consentito di accertare che la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA] (confortato nella narrazione anche dal coniuge e dal fratello), aveva genuinamente offerto al vaglio giurisdizionale una situazione di fatto incontrovertibile, formata dalla certa sottoscrizione di più assegni offerti in pagamento e a garanzia del debito contratto.

Il superamento del tasso soglia è stato accertato in misura non contestata e, sul punto, i motivi di ricorso nulla di specifico oppongono.

Per il resto, il motivo tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento della prova; aspetti questi che sono rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito.

Invero, le conclusioni circa la qualificazione del fatto di usura risultano adeguatamente giustificate dal giudice di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni: tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede, non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile.

Esula, infatti, dai poteri della Suprema Corte quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

In conclusione, non essendo evidenziabile alcuna delle pretese incongruità, carenze, contraddittorietà o, men che meno, mancanze motivazionali dedotte dal ricorrente, la censura, essendo incentrata, surrettiziamente, tutta su una rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va - come detto - dichiarata manifestamente infondata.

2. Manifestamente infondato in diritto è pure il secondo motivo, avendo la Corte e, prima di essa, il tribunale, valorizzato, al fine di consolidare l'argomento "finanziario" di natura speculativa offerto dalla parte civile, anche un documento (memoria ex art. 183 cod. proc. civ. spesa dall'imputato attraverso il suo procuratore nel giudizio civile di opposizione ad ingiunzione) prodotto in diverso procedimento.

La memoria "documento" è certamente come tale utilizzabile nel processo penale a fini argomentativi (Sez. 1, n. 8559 del 2/5/1997, Rv. 208573; Sez. 6, n. 5880 del 9/1/2013, Rv. 254244) e correttamente il giudice del merito ha tratto dalla sua lettura elementi per ritenere inattendibile la versione circa la natura del "finanziamento" offerta dall'imputato. 3.-4.

La medesima infondatezza caratterizza il quarto e quinto dei motivi di ricorso, avendo la Corte, in perfetta consonanza con il giudice di primo grado, argomentato in ordine alla minaccia di azione legale rispetto ad ogni pretesa avanzata dal ricorrente, in essa compresa anche la richiesta di accollarsi il debito condominiale della persona cara all'imputato.

Così pure in diritto non è chi non veda la perfetta concorrenza tra le distinte fattispecie di usura (caratterizzata dalla illíceità delle clausole contrattuali) ed estorsione, caratterizzata dalla minaccia e dalla violenza che accompagnano la domanda non iure e contra ius di corresponsione degli interessi pattuiti (tra le più recenti massimate: Sez. 2, n. 38551 del 26/04/2019, Rv. 277090).

5. Fondato è invece il terzo motivo di ricorso, con il quale si insiste nel censurare la decisione della Corte territoriale, che ha ritenuto legittima e in fatto giustificata la decisione di primo grado di non riconoscere la diminuente prevista per il rito abbreviato condizionato, che era stato eletto e rigettato in primo grado.

La Corte argomenta la propria negatoria richiamando alcuni precedenti di questa Corte che non paiono cogliere il fuoco della questione dedotta.

In quanto la prova dichiarativa alla cui ammissione l'imputato aveva condizionato la scelta del rito aveva il carattere della novità e della decisività, ferma restando la completezza degli atti utilizzabili ai fini della decisione.

5.1. Sul punto è utile ribadire che in tema di giudizio abbreviato, la prova sollecitata dall'imputato con la richiesta condizionata di accesso al rito, che deve essere integrativa e non sostitutiva rispetto al materiale già raccolto ed utilizzabile, può considerarsi "necessaria" quando risulta indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico-valutativo per la deliberazione in merito ad un qualsiasi aspetto della regiudicanda (Sez.

U, n. 44711 del 27/10/2004, Rv. 229175).

La richiesta condizionata di accesso al rito risulta ammissibile, infatti, se la prova integrativa richiesta dall'imputato sia "necessaria ai fini della decisione" e "compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento", così recita il comma 5 dell'art. 438 cod. proc. pen..

Ora, il riferimento alla "necessità" dell'integrazione rappresenta un forte elemento semantico, utile a conferire alla prova aggiuntiva richiesta dall'imputato un carattere di eccezionalità, e dunque un requisito di vera e propria "decisività".

Un secondo misuratore del carattere di necessità della prova è ormai tradizionalmente individuato - anche in base alla porzione finale dell'inciso normativo ("tenuto conto degli atti già acquisiti e utilizzabili") - nella "novità" del dato cognitivo che dovrebbe essere accertato mediante l'integrazione proposta.

Quest'ultima cioè, in concreto, deve avere ad oggetto solo prove nuove, in quanto riguardanti fatti nuovi o fatti già resi noti da fonti diverse di conoscenza.

La prova integrativa non può quindi "ripetere" atti investigativi già compiuti; mentre ben può far da contraltare ad essi.

Naturalmente, quando la fonte da escutere sia la stessa già sondata in fase di indagini, l'esame è ammissibile solo in quanto mirato a colmare lacune oggettive dell'atto originario, cioè a verificare circostanze diverse ed ulteriori.

Se l'imputato individua un diverso interesse all'assunzione "ripetuta", come solitamente avviene mediante il riferimento al più consistente valore epistemico degli atti assunti in contraddittorio ed in presenza del giudice chiamato alla decisione, non gli resta che affrontare il giudizio nelle forme ordinarie.

Ciò che non può ammettersi è la pretesa che, pur esistendo una base cognitiva conforme al criterio di "completezza delle indagini", si svolga nell'ambito del giudizio abbreviato un vero e proprio dibattimento, con conseguente dispersione di senso della diminuzione di pena.

Con riguardo al criterio di novità della prova integrativa questa Corte ha già rilevato come l'ordinamento consenta, attraverso il procedimento celebrato in forma ordinaria, che il diritto al contraddittorio in fase genetica si sviluppi pienamente, e come la diversa regola del rito discenda da una libera e volontaria opzione dell'interessato (Sez. 2, n. 11768 del 23/01/2003, Rv. 225204; Sez. 4, n. 19733 del 8/05/2009, Rv. 243964; Sez. 6, n. 44634 del 31/10/2013, Rv. 257811).

Il terreno più problematico è indubbiamente quello della prova dichiarativa.

Se di certo si ribadisce spesso che l'imputato non ha "diritto" alla mera ripetizione in contraddittorio della prova orale (Sez. 6, n. 25713 del 8/04/2003, Rv. 225678;Sez. 5, n. 11954 del 8/2/ 2005, Rv. 231714; Sez. 2, 8 aprile 2008, n. 19645, Rv. 240407; Sez. 1 n. 29669 del 25/03/2010, Rv. 248185) e quindi va rigettata la richiesta che miri esclusivamente alla sostituzione del materiale già raccolto ed utilizzabile, così da ottenere un vero e proprio dibattimento dinnanzi al giudice dell'udienza preliminare, in contrasto con gli obiettivi di speditezza e semplificazione perseguiti dal rito alternativo (Sez. 6, n. 8738 del 29/01/2009, Rv. 243067), non può altrettanto certamente negarsi l'accesso alla prova "nuova" (nel senso che siano nuovi i temi da trattare o nuovi i soggetti da compulsare nel patrimonio conoscitivo) e decisiva (nel senso che senza di esse un profilo essenziale della regiudicanda non potrebbe essere risolto in base ai correnti criteri cognitivi).

E spetta al richiedente l'onere di proporre le specificazioni, ed eventualmente la documentazione, che siano necessarie alla verifica di conformità della prova integrativa al suo modello legale.

5.2. Nel caso di specie i giudici di appello non si sono attenuti ai principi di diritto sopra menzionati, ripetendo le ragioni di un rifiuto ingiustificato ed una conseguente illegittima negazione della riduzione sanzionatoria prevista dalla norma processuale, anche per la scelta del rito abbreviato condizionato, pena che dovrà essere conseguentemente ridotta (Sez. 2, n. 8097, del 4/2/2016, Rv. 266216).

6. Del pari fondato è l'ultimo motivo di ricorso, atteso che l'entità del danno patrimoniale complessivamente provocato (ottomila euro) con la pluralità di condotte dirette verso la medesima persona offesa non può qualificarsi in termini di particolare rilevanza.

Non ricorre pertanto il tema del contrasto che si delinea in giurisprudenza su criteri e fattori di calcolo del danno patrimoniale cagionato da più condotte poste in continuazione (che potrebbero cumularsi nel caso di identità di persona offesa: sul punto, tra le più recenti oggetto di massimazione si richiama Sez. 2, n. 34525 del 13/07/2021, Rv. 281866, anche per la difformità dei precedenti indicati in nota CED), dovendo viceversa riconoscersi la mera apparenza della illogica motivazione spesa sul punto dal giudice del merito.

6.1. All'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata sui punti indicati non può tuttavia conseguire il ricalcolo della sanzione in questa sede, giacché dal sicuro disconoscimento della aggravante appena sopra esclusa potrebbe derivare un diverso giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno diverso già riconosciute.

Valutazione questa che è preclusa a questa Corte di legittimità richiedendo l'apprezzamento di ragioni di puro merito.

La pena così determinata nel merito dovrà poi essere ridotta ai sensi degli artt. 442 e 448 cod. proc. pen..

Va dichiarata la irrevocabilità della affermazione di responsabilità per i fatti accertati nel merito.

Consegue la conferma della condanna al risarcimento dell danno e la liquidazione, come da dispositivo (in ragione dell'impegno profuso), delle spese sostenute dalla parte civile nel grado di giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante ex art. 61 n. 7, cod. pen., che elimina, ed alla riduzione per il rito che riconosce.

Dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Lecce per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità e condanna l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di GRAVILE Maurizio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 4/12/2020 della Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per intervenuta prescrizione, ad eccezione dei reati di estorsione, consumata e tentata, in riferimento ai quali chiede il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha allegato nota spese delle quali ha chiesto la liquidazione; lette le conclusioni scritte in replica alle conclusioni del P.G., trasmesse a mezzo p.e.c. dai difensori del ricorrente, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'imputato, a mezzo dei difensori di fiducia, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe -che ha confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado dal tribunale di Taranto per i reati di usura, estorsioni consumate e tentata, tutti unificati sotto il vincolo della continuazione- articolando a motivi della impugnazione i seguenti argomenti: 1.1. inosservanza della norma processuale prevista a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c, in relazione all'art. 125 cod. proc. pen.), contraddittorietà, manifesta illogicità e mera apparenza della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. peri.), in riferimento alla dichiarazione di responsabilità per i delitti contestati, avendo la Corte e, prima di lei, il tribunale illogicamente svalutato le prove dichiarative favorevoli all'imputato valorizzando solo il compendio a carico, ancorché costituito da narrazioni compiacenti e contraddittorie tra loro di coniuge e fratello della parte civile, oltre che della stessa parte civile; la Corte inoltre non si è preoccupata di argomentare in ordine ai motivi di gravame svolti nel merito che censuravano la credibilità dei testi e carico e della stessa parte civile, asseritamente vittima di usura e domande estorsive di adempimento dell'indebito. 1.2. Ancora, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto che la prova dichiarativa a carico fosse confortata anche dalla prova documentale, costituita dalla memoria, redatta ex art. 183 cod. proc. civ., spesa dall'imputato nel giudizio civile di opposizione alla ingiunzione; memoria il cui contenuto era inutilizzabile nel processo penale, non trattandosi neppure di verbali di prove assunte in diverso procedimento; sul punto la motivazione è addirittura mancata; come pure è stato per la "perizia" svolta in forma domestica dal tribunale per attribuire valenza di prova alla fotocopia ci un assegno di conto corrente mai consegnato all'imputato, la cui copia (annotata con grafia ignota) era rimasta sempre nel possesso della parte civile. 1.3. Inosservanza della legge processuale prevista a pena di nullità e vizi esiziali di motivazione per illogicità manifesta (art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. peri.), per avere la Corte rigettato la richiesta riduzione per il rito abbreviato, non ammesso in ragione della funzione della prova dichiarativa della quale si chiedeva l'ammissione, condizionante la scelta del rito; tale prova dichiarativa ulteriore a discarico era stata invece proprio richiesta al fine di contrastare la prova della responsabilità e non poteva pertanto ritenersi, né superflua, né ridondante. 1.4. Ancora, mancanza della motivazione sulla integrazione del fatto estorsivo 2, riferito alla richiesta di accollarsi il pagamento delle quote condominiali di una persona cara all'imputato per complessivi 550 euro; con i motivi di gravame spesi nel merito si era evidenziata l'assenza di alcuna violenza o minaccia, la Corte sul punto non ha motivato il rigetto del motivo. 1.5. Violazione della legge penale, (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., in riferimento all'art. 15 cod. pen.), non avendo la Corte ritenuto di accedere alla tesi, prospettata con i motivi di appello, del concorso apparente di norme tra usura ed estorsione, essendo l'estorsione norma specializzante rispetto alla fattispecie base di usura, dalla quale si differenzia per la violenza o minaccia che accompagna il richiesto adempimento. 1.6. Violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), per non avere la Corte dichiarato la prescrizione di tutti i delitti contestati ben prima della data della sentenza di appello. Errata essendo l'individuazione del dies a quo del delitto di estorsione tentata (13 febbraio 2012 e non il 9 giugno 2014), come pure errato è il calcolo delle sospensioni svolto dalla Corte impugnata, non dovendo computarsi il periodo di sospensione previsto dall'art. 83 del dl. n. 18/2020, in quanto la prima udienza del processo di appello si è tenuta ben dopo il 30 giugno 2020. 1.7. Ancora, violazione della legge penale in riferimento alla ritenuta aggravante del provocato danno patrimoniale di particolare gravità, atteso che ai fini della stima della entità del danno deve aversi riguardo alla singola fattispecie avvinta in continuazione. [OSCURATO:PERSONA] Deve preliminarmente rilevarsi che la recidiva qualificata contestata correttamente in imputazione non è stata, né esclusa, né disapplicata dal giudice di primo grado, ma solo neutralizzata negli effetti ingravescenti dalla circostanza attenuante riconosciuta in giudizio di equivalenza. Talché della recidiva qualificata (la cui sussistenza non è stata contestata dal ricorrente neppure con i motivi di gravame spesi nel merito) si deve tener conto ai fini del calcolo dei termini di prescrizione (Sez. U. n. 20808, del 25/10/2018, Schettino, Rv. 275319), che ad oggi non risultano decorsi. La sentenza di appello deve essere considerata a tutti gli effetti una "doppia conforme" della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i seguenti parametri: a) la sentenza di appello ripetutamente si richiama alla decisione del tribunale; b) entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).1. Con il primo motivo di ricorso viene innanzitutto dedotto, ex art. 606, comma 1, lett. e) e 125 cod. proc. pen., il vizio di contraddittorietà, manifesta illogicità e carenza della motivazione. 1.1. La rilevabilità del vizio di motivazione soggiace alla verifica del rispetto delle seguenti regole: a) il vizio deve essere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua natura (contraddittorietà o manifesta illogicità o carenza), non essendo possibile dedurre il vizio di motivazione in forma alternativa o cumulativa; infatti non può rientrare fra i compiti del giudice della legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; b) per il disposto dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il vizio della motivazione deve essere desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato, nel senso che esso deve essere "interno" all'atto - sentenza e non il frutto di una rivisitazione in termini critici della valutazione del materiale probatorio, perché in tale ultimo caso verrebbe introdotto un giudizio sul merito valutativo della prova, che non è ammissibile nel giudizio di legittimità: di qui discende, inoltre, che è onere della parte indicare il punto della decisione che è connotata dal vizio, mettendo in evidenza nel caso di contraddittorietà della motivazione i diversi punti della decisione dai quali emerga il vizio denunciato che presuppone la formulazione di proposizioni che si pongono in insanabile contrasto tra loro, sì che l'accoglimento dell'una esclude l'altra e viceversa (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo e altro, Rv. 271635). 1.2. Va ancora osservato che non può formare oggetto di ricorso per cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazione dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo di congruità e logicità della motivazione. Infatti, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche od illogiche, si sottrae al controllo di legittimità. 1.3. Deve altresì richiamarsi il costante insegnamento di questa Corte, secondo il quale, in presenza di un articolato compendio probatorio, non è consentito limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei singoli elementi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma è necessario, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma possibilistica) e successivamente procedere ad una esame globale degli elementi certi, per accertare se la - astratta - relativa ambiguità di ciascuno di essi isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321; Sez. 1, n. 51457 del 21/06/2017, Taglio e altro, Rv. 271593). 1.4. Sulla base di questi principi va esaminato il primo motivo di ricorso, declinato in una pluralità apparente di motivi che in realtà sottendono tutti la medesima censura: l'affermazione della responsabilità fondata sulla valorizzazione incauta della fonte dichiarativa, senza punto valorizzare la prova testimoniale dissonante e ritenuta perciò solo inattendibile. La Corte territoriale, con motivazione del tutto congrua e priva di vizi logico- giuridici, ha riconosciuto come l'istruttoria dibattimentale avesse consentito di accertare che la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA] (confortato nella narrazione anche dal coniuge e dal fratello), aveva genuinamente offerto al vaglio giurisdizionale una situazione di fatto incontrovertibile, formata dalla certa sottoscrizione di più assegni offerti in pagamento e a garanzia del debito contratto. Il superamento del tasso soglia è stato accertato in misura non contestata e, sul punto, i motivi di ricorso nulla di specifico oppongono. Per il resto, il motivo tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento della prova; aspetti questi che sono rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Invero, le conclusioni circa la qualificazione del fatto di usura risultano adeguatamente giustificate dal giudice di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni: tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede, non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. Esula, infatti, dai poteri della Suprema Corte quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). In conclusione, non essendo evidenziabile alcuna delle pretese incongruità, carenze, contraddittorietà o, men che meno, mancanze motivazionali dedotte dal ricorrente, la censura, essendo incentrata, surrettiziamente, tutta su una rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va - come detto - dichiarata manifestamente infondata. 2. Manifestamente infondato in diritto è pure il secondo motivo, avendo la Corte e, prima di essa, il tribunale, valorizzato, al fine di consolidare l'argomento "finanziario" di natura speculativa offerto dalla parte civile, anche un documento (memoria ex art. 183 cod. proc. civ. spesa dall'imputato attraverso il suo procuratore nel giudizio civile di opposizione ad ingiunzione) prodotto in diverso procedimento. La memoria "documento" è certamente come tale utilizzabile nel processo penale a fini argomentativi (Sez. 1, n. 8559 del 2/5/1997, Rv. 208573; Sez. 6, n. 5880 del 9/1/2013, Rv. 254244) e correttamente il giudice del merito ha tratto dalla sua lettura elementi per ritenere inattendibile la versione circa la natura del "finanziamento" offerta dall'imputato. 3.-4. La medesima infondatezza caratterizza il quarto e quinto dei motivi di ricorso, avendo la Corte, in perfetta consonanza con il giudice di primo grado, argomentato in ordine alla minaccia di azione legale rispetto ad ogni pretesa avanzata dal ricorrente, in essa compresa anche la richiesta di accollarsi il debito condominiale della persona cara all'imputato. Così pure in diritto non è chi non veda la perfetta concorrenza tra le distinte fattispecie di usura (caratterizzata dalla illíceità delle clausole contrattuali) ed estorsione, caratterizzata dalla minaccia e dalla violenza che accompagnano la domanda non iure e contra ius di corresponsione degli interessi pattuiti (tra le più recenti massimate: Sez. 2, n. 38551 del 26/04/2019, Rv. 277090). 5. Fondato è invece il terzo motivo di ricorso, con il quale si insiste nel censurare la decisione della Corte territoriale, che ha ritenuto legittima e in fatto giustificata la decisione di primo grado di non riconoscere la diminuente prevista per il rito abbreviato condizionato, che era stato eletto e rigettato in primo grado. La Corte argomenta la propria negatoria richiamando alcuni precedenti di questa Corte che non paiono cogliere il fuoco della questione dedotta. In quanto la prova dichiarativa alla cui ammissione l'imputato aveva condizionato la scelta del rito aveva il carattere della novità e della decisività, ferma restando la completezza degli atti utilizzabili ai fini della decisione. 5.1. Sul punto è utile ribadire che in tema di giudizio abbreviato, la prova sollecitata dall'imputato con la richiesta condizionata di accesso al rito, che deve essere integrativa e non sostitutiva rispetto al materiale già raccolto ed utilizzabile, può considerarsi "necessaria" quando risulta indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico-valutativo per la deliberazione in merito ad un qualsiasi aspetto della regiudicanda (Sez. U, n. 44711 del 27/10/2004, Rv. 229175). La richiesta condizionata di accesso al rito risulta ammissibile, infatti, se la prova integrativa richiesta dall'imputato sia "necessaria ai fini della decisione" e "compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento", così recita il comma 5 dell'art. 438 cod. proc. pen.. Ora, il riferimento alla "necessità" dell'integrazione rappresenta un forte elemento semantico, utile a conferire alla prova aggiuntiva richiesta dall'imputato un carattere di eccezionalità, e dunque un requisito di vera e propria "decisività". Un secondo misuratore del carattere di necessità della prova è ormai tradizionalmente individuato - anche in base alla porzione finale dell'inciso normativo ("tenuto conto degli atti già acquisiti e utilizzabili") - nella "novità" del dato cognitivo che dovrebbe essere accertato mediante l'integrazione proposta. Quest'ultima cioè, in concreto, deve avere ad oggetto solo prove nuove, in quanto riguardanti fatti nuovi o fatti già resi noti da fonti diverse di conoscenza. La prova integrativa non può quindi "ripetere" atti investigativi già compiuti; mentre ben può far da contraltare ad essi. Naturalmente, quando la fonte da escutere sia la stessa già sondata in fase di indagini, l'esame è ammissibile solo in quanto mirato a colmare lacune oggettive dell'atto originario, cioè a verificare circostanze diverse ed ulteriori. Se l'imputato individua un diverso interesse all'assunzione "ripetuta", come solitamente avviene mediante il riferimento al più consistente valore epistemico degli atti assunti in contraddittorio ed in presenza del giudice chiamato alla decisione, non gli resta che affrontare il giudizio nelle forme ordinarie. Ciò che non può ammettersi è la pretesa che, pur esistendo una base cognitiva conforme al criterio di "completezza delle indagini", si svolga nell'ambito del giudizio abbreviato un vero e proprio dibattimento, con conseguente dispersione di senso della diminuzione di pena. Con riguardo al criterio di novità della prova integrativa questa Corte ha già rilevato come l'ordinamento consenta, attraverso il procedimento celebrato in forma ordinaria, che il diritto al contraddittorio in fase genetica si sviluppi pienamente, e come la diversa regola del rito discenda da una libera e volontaria opzione dell'interessato (Sez. 2, n. 11768 del 23/01/2003, Rv. 225204; Sez. 4, n. 19733 del 8/05/2009, Rv. 243964; Sez. 6, n. 44634 del 31/10/2013, Rv. 257811). Il terreno più problematico è indubbiamente quello della prova dichiarativa. Se di certo si ribadisce spesso che l'imputato non ha "diritto" alla mera ripetizione in contraddittorio della prova orale (Sez. 6, n. 25713 del 8/04/2003, Rv. 225678;Sez. 5, n. 11954 del 8/2/ 2005, Rv. 231714; Sez. 2, 8 aprile 2008, n. 19645, Rv. 240407; Sez. 1 n. 29669 del 25/03/2010, Rv. 248185) e quindi va rigettata la richiesta che miri esclusivamente alla sostituzione del materiale già raccolto ed utilizzabile, così da ottenere un vero e proprio dibattimento dinnanzi al giudice dell'udienza preliminare, in contrasto con gli obiettivi di speditezza e semplificazione perseguiti dal rito alternativo (Sez. 6, n. 8738 del 29/01/2009, Rv. 243067), non può altrettanto certamente negarsi l'accesso alla prova "nuova" (nel senso che siano nuovi i temi da trattare o nuovi i soggetti da compulsare nel patrimonio conoscitivo) e decisiva (nel senso che senza di esse un profilo essenziale della regiudicanda non potrebbe essere risolto in base ai correnti criteri cognitivi). E spetta al richiedente l'onere di proporre le specificazioni, ed eventualmente la documentazione, che siano necessarie alla verifica di conformità della prova integrativa al suo modello legale. 5.2. Nel caso di specie i giudici di appello non si sono attenuti ai principi di diritto sopra menzionati, ripetendo le ragioni di un rifiuto ingiustificato ed una conseguente illegittima negazione della riduzione sanzionatoria prevista dalla norma processuale, anche per la scelta del rito abbreviato condizionato, pena che dovrà essere conseguentemente ridotta (Sez. 2, n. 8097, del 4/2/2016, Rv. 266216). 6. Del pari fondato è l'ultimo motivo di ricorso, atteso che l'entità del danno patrimoniale complessivamente provocato (ottomila euro) con la pluralità di condotte dirette verso la medesima persona offesa non può qualificarsi in termini di particolare rilevanza. Non ricorre pertanto il tema del contrasto che si delinea in giurisprudenza su criteri e fattori di calcolo del danno patrimoniale cagionato da più condotte poste in continuazione (che potrebbero cumularsi nel caso di identità di persona offesa: sul punto, tra le più recenti oggetto di massimazione si richiama Sez. 2, n. 34525 del 13/07/2021, Rv. 281866, anche per la difformità dei precedenti indicati in nota CED), dovendo viceversa riconoscersi la mera apparenza della illogica motivazione spesa sul punto dal giudice del merito. 6.1. All'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata sui punti indicati non può tuttavia conseguire il ricalcolo della sanzione in questa sede, giacché dal sicuro disconoscimento della aggravante appena sopra esclusa potrebbe derivare un diverso giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno diverso già riconosciute. Valutazione questa che è preclusa a questa Corte di legittimità richiedendo l'apprezzamento di ragioni di puro merito. La pena così determinata nel merito dovrà poi essere ridotta ai sensi degli artt. 442 e 448 cod. proc. pen.. Va dichiarata la irrevocabilità della affermazione di responsabilità per i fatti accertati nel merito. Consegue la conferma della condanna al risarcimento dell danno e la liquidazione, come da dispositivo (in ragione dell'impegno profuso), delle spese sostenute dalla parte civile nel grado di giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante ex art. 61 n. 7, cod. pen., che elimina, ed alla riduzione per il rito che riconosce. Dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Lecce per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità e condanna l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio d
Sentenza Cassazione n. 22477/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris