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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 agosto 2026

Cassazione n. 24585/2026

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sso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]).-ricorrente-contro-intimato-Numero registro generale 15020/2020Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 24585/2026Data pubblicazione 10/08/2026avverso il DECRETO del TRIBUNALE MILANO n. 35770/2019 depositato il16/04/2020;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/05/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] SerraoD’Aquino, che ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso;udito, per la società ricorrente, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestoaccogliersi il proprio ricorso;1.[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]., società interamentepartecipata dal MEF, ha chiesto la restituzione di n. 7.632 Titoli di EfficienzaEnergetica (TEE), noti anche come [OSCURATO:PERSONA] (titoli che certificano irisparmi energetici derivanti da interventi di efficientamento energetico),formulando domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento, in casodi mancata acquisizione dei certificati all’attivo del Fallimento, per l’importodi € 1.497.364,30 in via privilegiata e, in subordine, al chirografo.2.Il ricorrente ha dedotto che la società dichiarata fallita aveva percepito atitolo di incentivo economico per gli anni 2015 – 2017 i TEE oggetto didomanda in forza di tre progetti di efficientamento energetico, ottenuti inproporzione delle [OSCURATO:PERSONA] di Petrolio (TEP) risparmiate; inrelazione ai suddetti progetti era stata disposta la decadenza dal diritto apercepire l’incentivo ed era stato emesso decreto ingiuntivo n. 6789/2018 delTAR Lazio per la consegna dei TEE.2.1 La domanda di ammissione al privilegio è stata fondata - come risultadalla trascrizione contenuta nel decreto impugnato - sulla natura di contributipubblici necessari per l’emissione dei TEE, corrisposti da utenti elettrici qualeparte degli oneri generali del sistema elettrico (OGSE) e, in particolare«tramite la componente UC7 delle tariffe di distribuzione elettrica pagata datutti gli utenti finali (…) tramite una apposita voce inserita in bolletta».3.Il giudice delegato, in conformità alla proposta modificata dal curatore inbase alle osservazioni dell’istante, ha ammesso il credito al chirografo per ilvalore equivalente dei TEE.Numero registro generale 15020/2020Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 24585/2026Data pubblicazione 10/08/20264.Il Tribunale di Milano, con il decreto qui impugnato, ha rigettatol’opposizione con la quale GSE aveva insistito per il riconoscimento dellanatura privilegiata del proprio credito.

Ha ritenuto il Tribunale che ai creditirestitutori nascenti da finanziamenti pubblici erogati e successivamenterevocati, derivanti dalla concessione delle tariffe incentivanti concernenti ilrilascio di TEE non può essere riconosciuto il privilegio generale mobiliare dicui all’art. 9, comma 5, d. lgs. n. 123/1998, facendo difetto l’impiego dirisorse pubbliche per finanziare l’emissione di TEE.4.1Il Tribunale ha valorizzato, da un lato, il fatto che GSE opera all’interno diun mercato privato che si alimenta con risorse private, dall’altro il fatto che ilcredito restitutorio deriva da un inadempimento contrattuale della societàdebitrice.5.Propone ricorso per cassazione il creditore, affidato a un unico motivo,ulteriormente illustrato da memoria.[OSCURATO:PERSONA] intimato non si è costituito in giudizio.6.

Con ordinanza interlocutoria n. 22777/2025, la causa è stata rimessa alladiscussione in pubblica udienza.6.1 La Procura generale ha concluso per il rigetto del ricorso.La ricorrente ha di nuovo depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., 3, cod. proc. civ., violazione della «disciplina sui CertificatiBianchi» e, in particolare, dell’art. 9 d. lgs. n. 79/1999, dell’art. 16 d. lgs. n.164/2000, dell’art. 7, comma 4, d. lgs. n. 115/2008, degli artt. 23, 29 e 424d. lgs. n. 28/2011, degli artt. 8-11 «d.m. 20 luglio 2004 (gas)», degli artt. 4-7 d.m. 21 dicembre 2007, degli artt. 1, 3, 7, 9, 13 e 14 d.m. 28 dicembre2012, degli artt. 1, 3, 4, 5, 7, 11, 12 e 14 d.m. 11 gennaio 2017, dell’art. 53del [OSCURATO:PERSONA] ARERA (TIT), dell’art. 57 della Regolazione delleTariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo 2014-2019(RTDG), nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto che l’emissionedei Titoli di [OSCURATO:PERSONA] (TEE) non sia finanziata da risorse pubblichee che la misura incentivante non abbia finalità di sostegno alle attivitàNumero registro generale 15020/2020Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 24585/2026Data pubblicazione 10/08/2026imprenditoriali.

Conseguentemente, si deduce - in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ. - violazione degli artt. 1, 7 e 9 d. lgs. n.123/1998 per avere il decreto impugnato ritenuto che il credito non siaassistito da privilegio generale.1.1Parte ricorrente assume che i TEE siano emessi dal [OSCURATO:SOCIETA]. (GME) su autorizzazione di GSE mediante prelievo dallacomponente UC7 (energia elettrica) e RE (gas) contenuta in bolletta,determinate dall’Autorità di Regolazione dell’[OSCURATO:PERSONA] e Ambiente (ARERA)e riscossa presso gli operatori di energia elettrica e gas al fine di ristorare icosti sostenuti per il raggiungimento delle quote di incremento dell'efficienzaenergetica degli usi finali di energia previste dall’art. 9 d. lgs. n. 79/1999 edai successivi dd.mm.1.1 Osserva, più in particolare, il ricorrente che i TEE possono essereacquistati sul mercato regolamentato dell’energia da soggetti non obbligati alrisparmio energetico – come nel caso della società dichiarata fallita – previasottoposizione al GSE di progetti di efficientamento energetico.

In caso didecadenza dal beneficio, GSE deve ripristinare i costi sottratti in bolletta perl’indebita erogazione di TEE.1.2 Deduce ancora il ricorrente che il costo prelevato in bolletta di cui lasocietà fallita abbia beneficiato ai fini dell’emissione dei TEE costituisca costodi natura tributaria, al pari degli oneri generali del sistema elettrico, comeconfermato dal Diritto dell’Unione (Corte di Giustizia, 18 gennaio 2017, C-189/15).1.3 Osserva, inoltre, parte ricorrente che l’emissione dei TEE ha la finalità diincentivare l’imprenditoria operante nel settore dell’energia.2.

Il ricorso è fondato.2.1 L’oggetto della discussione processuale - sottoposta, oggi, all’esame dellaCorte - riguarda la questione se rientri o meno nell’ambito di applicazione delprivilegio di cui all’art. 9, comma 5, del D.lgs. 123/1998, il credito restitutoriodel GSE (Gestore dei [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., società interamentepartecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze) relativo a Titoli diEfficienza Energetica (TEE) rilasciati alla società in bonis, poi ritenutadecaduta dai benefici ottenuti; più in particolare, se il credito restitutorioNumero registro generale 15020/2020Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 24585/2026Data pubblicazione 10/08/2026relativo alla indebita emissione dei TEE (cd. certificati bianchi) possa o menoessere qualificato come “finanziamento pubblico” con finalità di sostegno alleAl quesito occorre fornire risposta affermativa.2.2 Nel caso di specie, è accaduto che, nel periodo 2015-2017, la società inbonis, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., aveva percepito dal GSE - Gestore deiServizi [OSCURATO:SOCIETA]., società per azioni interamente partecipata dalMinistero dell’Economia e delle Finanze con poteri di regolamentazione econtrollo dell’attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili edell’attività diretta alla realizzazione di progetti di efficientamento energetico,un consistente numero di Titoli di [OSCURATO:PERSONA] (TEE) (titoli rilasciatidal GSE a soggetti abilitati, laddove siano raggiunti da questi ultimi obiettividi risparmio energetico mediante interventi di efficientamento energetico).A seguito dell’intervenuto fallimento della società (con sentenza del [OSCURATO:PERSONA] del 13 dicembre 2018) il GSE ha dunque chiesto, in sede diinsinuazione al passivo, la restituzione dei TEE (n. 7.632) emessi in favoredella società in bonis, in forza di tre progetti di efficientamento energetico,per i quali era stata disposta dal medesimo GSE la decadenza dal diritto allarelativa percezione in considerazione del riscontro di talune anomalie, conobbligo di restituzione degli stessi come da comunicazioni del 2017 allasocietà in bonis; formulando, in subordine, domanda di ammissione allo statopassivo, in caso di mancata acquisizione dei certificati all’attivo delin via privilegiata e, in ulteriore subordine, al chirografo.2.3 Come ricordato in premessa, il Tribunale di Milano, in sede di giudizio diopposizione, ha confermato l’esclusione del privilegio richiesto, sulla basedella preliminare ricognizione del quadro normativo di riferimento (il D.lgs. n.123/1998) entro cui si colloca il privilegio ex art. 9, individuando, quali“caratteristiche essenziali del credito privilegiato”, la “adozione di unprovvedimento di revoca del finanziamento” e la “causa del finanziamento,ossia il sostegno pubblico allo sviluppo delle attività produttive realizzato nellemodalità previste all’art. 7 del D.Lgs” e muovendo dal rilievo (trattodall’analisi della giurisprudenza di legittimità richiamata in motivazione, inNumero registro generale 15020/2020Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 24585/2026Data pubblicazione 10/08/2026particolare Cass. n. 6508/2020) secondo cui “al di là di richiami direttiall’interno della disciplina legislativa o regolamentare di riferimento per i TEEal privilegio ex art. 9, occorre accertare se esso costituisca un finanziamentopubblico volto a sostenere lo sviluppo delle attività produttive erogato nelleforme previste dall’art. 7 o comunque rientrante nella nozione di incentivopubblico”.2.3.1 Il Tribunale ha dapprima richiamato la disciplina legislativa eregolamentare applicabile alla fattispecie (il D. Lgs. n. 79/1999, con cui “ilsettore del mercato dell’energia è stato liberalizzato” ed è stato “costituito ilGestore della Rete di [OSCURATO:PERSONA] (GRTN) in forma di società perazioni, concessionaria ex lege delle attività di trasmissione e dispacciamentodell’energia elettrica, poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA].” nonché le successivemodifiche normative di attribuzioni e poteri del GSE; e il DecretoInterministeriale del 20 luglio 2004 di introduzione, nell’ambito dell’attività dipromozione del risparmio energetico, del “meccanismo incentivante dei TEE”che “…prevede l’imposizione in capo ai distributori di energia elettrica di alcuniobblighi di riduzione dei consumi presso gli utenti finali, attraverso lafissazione degli obiettivi da raggiungere entro scadenze temporalipredeterminate con Decreto del Ministero dello sviluppo economico diconcerto con il Ministero dell’ambiente”).2.3.3.

Sulla base di tale ricostruzione, il provvedimento ha sottolineato “ilvalore latamente incentivante dei TEE e la loro finalità pubblicistica, in quantoprevista da norma di legge e rivolta all’interesse generale del risparmioenergetico, a partire dall’art. 9 del D.Lgs. 79/1999” come attuato daisuccessivi Decreti ministeriali; evidenziando però che “ciò che tuttavia difettanel sistema dei TEE ai fini del riconoscimento del privilegio ex art. 9 è: da unlato, l’impiego diretto di risorse pubbliche per finanziare l’emissione dei TEE(con apposita previsione di una posta all’interno della legge di bilancio stataleidonea a finanziare tale progetto di sostegno e soprattutto a recuperare iproventi dei certificati revocati); dall’altro, la finalità di sostegno alle attivitàimprenditoriali”.

Con la conseguenza che il credito restitutorio del GSE siinserirebbe “unicamente nella dinamica dell’inadempimento contrattuale, inquanto risulta alterato il sinallagma fondato sull’effettiva realizzazione di unNumero registro generale 15020/2020Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 24585/2026Data pubblicazione 10/08/2026progetto di efficientamento energetico contro l’emissione del TEE”; econseguente disposta esclusione del privilegio ex art. 9 D.Lgs. 123/1998 (con“assorbimento della questione logicamente e giuridicamente successivarelativa all’applicabilità analogica dell’art. 2776 c.c.”).2.4 Tale ricostruzione della fattispecie giuridica non è corretta, perché, comeesattamente rilevato dalla ricorrente, il meccanismo dei certificati bianchi sifonda invece proprio sull’impiego e utilizzo di risorse di natura pubblicaprelevate direttamente dalla collettività degli utenti dei servizi di energiaelettrica e del gas attraverso apposite componenti della bolletta, in funzioneincentivante di progetti di efficientamento energetico.Con ciò, in vero, i distributori del servizio di energia elettrica sono ristoratidai costi sostenuti per la realizzazione di progetti di efficientamento ovveroper l’acquisto di TEE da soggetti terzi abilitati.2.5.1 Occorre un breve cenno all’inquadramento generale del D.lgs. n.123/1998 (di recente abrogato dal D. Lgs. n. 184/2025, “Codice degliIncentivi”, in vigore dal primo gennaio 2026).Il predetto D.lgs. 123/1998 (recante “disposizioni per la razionalizzazionedegli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4,comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”) introduce, comesopra accennato, il privilegio all’art. 9, comma 5, disposizione normativa cheè stata oggetto di una approfondita discussione in sede di interpretazionegiurisprudenziale.Con riferimento alla generale struttura del d. lgs. 123/1998, e segnatamentecon riferimento all’art. 1 di esso, la Corte ne ha più volte rilevato la naturadi norma-quadro destinata a individuare i principi che regolano i procedimentiamministrativi relativi agli interventi di sostegno per lo sviluppo delle attivitàproduttive effettuati dalle amministrazioni pubbliche”, focalizzandol’attenzione sulla nozione di “interventi che, secondo il suo art. 7, possonoconsistere «in una delle seguenti forme: credito d'imposta, bonus fiscale,secondo i criteri e le procedure previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 23giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995,n. 341, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo inNumero registro generale 15020/2020Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 24585/2026Data pubblicazione 10/08/2026conto interessi, finanziamento agevolato» (cfr. ex multis Cass., n.23411/2023; Cass., n. 21841/2017).Più in particolare, con riferimento alle suddette “forme di intervento pubblicodi sostegno alle attività produttive individuate dal D.lgs. n. 123 del 1998” edescritte nel citato art. 7, si è in più occasioni evidenziato che essendo lestesse “espressione di un disegno unitario, inteso alla razionalizzazione eriorganizzazione dell’intero settore, non vi sono ragioni giustificatrici ditrattamenti normativi differenziati a seconda delle diverse forme diintervento” (espressamente: Cass., n. 6508/2020, con specifico riferimentoalle ipotesi di “intervento di sostegno a mezzo di una garanzia personale” eal rilievo che esso “… non presenta, per qualità, una tipologia di rischioimprenditoriale diversa ed inferiore rispetto alla concessione di mutui oall’erogazione diretta di somme di denaro” (vedi anche: Cass., n. 27159/2020e Cass., n. 2664/2019).2.5.2 Anche in dottrina è stato evidenziato il “segno uniformante” delle finalitàproprie dei finanziamenti in discorso e, nel contempo, delle necessariegaranzie che lo Stato introduce per la tutela delle proprie ragioni di credito,anche al fine di consentire alle risorse pubbliche di trovare adeguataprotezione, per potere realizzare l'interesse pubblicistico al reimpiego diquelle stesse risorse già messe a disposizione delle imprese per scopi poifrustrati dall'inadempimento delle medesime agli obblighi assunti.2.5.3 Risultano dunque chiare le indicazioni fornite dalla giurisprudenza diquesta Corte, con riferimento all’interpretazione dell’art. 9, comma 5, deld.lgs. n. 123/1998 - disposizione della cui applicazione qui si discute - e che,come noto, stabilisce che “per le restituzioni di cui al comma 4 i creditinascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativosono preferiti ad ogni altro titolo di prelazione”.Il privilegio previsto dall’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998, per i creditidello Stato per la restituzione dei “finanziamenti” erogati trova applicazioneper tutti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attivitàproduttive, comunque denominati ed a prescindere dal riferimento, nell’attodi finanziamento, alla specifica legge statale che tale privilegio prevede, nonessendo, peraltro, necessaria, per la sua operatività, la sussistenza di unNumero registro generale 15020/2020Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 24585/2026Data pubblicazione 10/08/2026formale provvedimento di revoca cd. amministrativa, trattandosi di garanziache accede al credito in ragione della finalità pubblica di sostegno a essosottesa (Cass. n. 27360 del 2024; Cass., n. 6576/2025).Come già sopra accennato, si è anche rilevato - con specifico riferimento allaquestione concernente la “forma” degli interventi rientranti nell’ambitooggettivo di applicazione del D.Lgs. 123/1998 - che il privilegio in parola“…trova, dunque, applicazione anche per gli interventi di sostegno pubblicoerogati in forma di concessione di garanzia, stante la finalità pubblicistica checonnota il d.lgs. n. 123 cit. e il carattere unitario, sotto il profilo funzionale,delle diverse misure agevolative ivi contemplate” (Cass., n. 4522/2026; nellostesso senso, ex multis, Cass., n. 18148/2023; Cass., n. 9657/2024 e n.27360/2024).Più nel dettaglio, con riguardo alla “diversità, sotto il profilo strutturale, dellediverse misure agevolatrici” nell’ambito dell’indicato impianto unitario, si èevidenziato (nella citata Cass., n. 18148/2023) come la stessa risulti rilevantein caso di revoca, in quanto “laddove l’intervento abbia assunto la formadell’erogazione diretta di denaro” si determina “l’immediata insorgenzadell'obbligo di restituzione, secondo le regole dell'indebito oggettivo, mentre,laddove l’intervento abbia assunto la forma della concessione della garanzia,l'ente concedente è tenuto al pagamento in favore dell'istituto mutuante deldebito del beneficiario e quest’ultimo è tenuto alla restituzione del relativoimporto in favore dell'istituto”, facendo poggiare ciò proprio sulla “finalitàpubblicistica” sottesa alla disposizione in commento, in relazione alla quale,come specificato in altro recente intervento, spetta al giudice del merito“verificare, in concreto, che le attività sostenute rientrassero nel d.lgs.123/1998, a prescindere dal mancato riferimento testuale a tale normativanel contratto” (v.

Cass., n. 22776/2025).2.3.5 Va detto che quanto sopra affermato trova ulteriore base nel rilievo che“(…) al riconoscimento della natura privilegiata … non è di ostacolo il principiodi tassatività dei privilegi e la natura eccezionale delle norme che liriconoscono, in quanto preclusivi di un’interpretazione analogica delle stesse,ma non anche di una loro interpretazione estensiva (…)”; cosa che è stataben chiarita con specifico riferimento ai “…crediti nascenti dall’escussioneNumero registro generale 15020/2020Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 24585/2026Data pubblicazione 10/08/2026della garanzia, mediante la cui prestazione si è concretizzato il sostegnopubblico da parte dell'istituto di credito che ha erogato il finanziamento”)(Cass., n. 18570/2023; Cass., n. 18158/2023).3.

Ciò posto e premesso, ritiene la Corte che lo schema normativo delineatodagli artt. 7 e 9 del d.lgs. n. 123/1998 (con le relative sottostanti rationesnormative, per come sopra rappresentante) sia del tutto sovrapponibile aimeccanismi legislativi regolatori della fattispecie qui ora in esame, per comeprevisti dall’art. 7 del d.lgs. 30 maggio 2008 n. 115 e dalla normativaapplicativa succedutasi nel tempo, poi aggiornata con il D.M. 21 luglio 2025.3.1 Non è invero dubitabile che, nell’ipotesi qui in esame, siano stati concessi“contributi pubblici”, secondo il paradigma delineato dall’art. 7 del d.lgs. n.123/1998 (nell’ampia accezione accolta dalla giurisprudenza di legittimità, giàsopra menzionata) e che vi sia stata una revoca del beneficio che richieda la“copertura” del privilegio ex art. 9, medesima fonte normativa.Non è infatti condivisibile l’assunto, contenuto nel decreto impugnato,secondo cui i Titoli di [OSCURATO:PERSONA] (TEE) non sarebbero finanziati darisorse pubbliche e che la misura incentivante non avrebbe finalità di sostegnoalle attività imprenditoriali.Ciò che invece rileva secondo lo schema degli artt. 7 e 9 d.lgs. n. 123/1998è che siano stati concessi dalla p.a. contributi pubblici, secondo il paradigmadelineato dall’art. 7 e che vi sia stata una revoca del beneficio che richieda lagaranzia del privilegio ex art. 9.Condizioni che ricorrono entrambe nel caso di specie.La diversa impostazione - seguita dal Tribunale ambrosiano incorre nell’erroredi “spostare l’attenzione” sulla “natura tributaria o meno” delle risorse con cuisi finanzia il contributo tariffario unitario che sta alla base dei contributiconcessi tramite i TEE.

Si richiamano da parte del Tribunale precedenti in cuisi sostiene che la tariffazione per i cd. oneri generali di sistema non è unatassazione (neanche indiretta), ma rientrerebbe nel regime privatistico delcorrispettivo per l’erogazione della energia e del gas.Ciò non coglie il nodo del tema, giacché le predette risorse riscosse daglioperatori economici (che si occupano della vendita e distribuzione di energiae gas) vengono poi riversate al CSEA, che è l’ente pubblico (art. 1, commaNumero registro generale 15020/2020Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 24585/2026Data pubblicazione 10/08/2026670, l. 28.12.2015, n. 208 _ legge Stabilità 2016), che si occupa della“distribuzione” proprio del contributo unificato tariffario alle imprese obbligateall’efficientamento energetico tramite i TEE.3.2 Ciò che invece rileva secondo lo schema degli artt. 7 e 9 d.lgs. n.123/1998 è che siano stati concessi dalla p.a. (in questo caso CSEA, che è -si ripete - un ente pubblico) finanziamenti pubblici, secondo il paradigmadelineato dal predetto art. 7 e che vi sia stata una revoca del beneficio cherichieda la “copertura” del privilegio ex art. 9, medesima fonte normativa,proprio al fine di ricostituire le risorse da ridistribuire ad altri operatori delsettore legittimati a riceverle.3.3 Nella fattispecie in esame non vi è questione di legittimità o meno delprovvedimento di decadenza o revoca del beneficio (oramai incontestato),quanto piuttosto di decidere sul diritto alla ripetizione in favore della societàoggi ricorrente, con il connesso problema – tema di indagine in questogiudizio – del riconoscimento o meno della richiesta collocazione privilegiatadel credito restitutorio (Cass. Sez.

Un. n. 5927/2026).

Del resto, lagiurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che il GSE, pur operandonella veste di società per azioni il cui azionista unico è il Ministerodell’Economia e delle Finanze, svolge funzioni di natura pubblicistica nelsettore elettrico e, in particolare, in tema di incentivazione dell’energiaelettrica da fonte rinnovabile, attendendo alla gestione del relativo sistemapubblico anche mediante la concreta erogazione delle tariffe (Cass., S.U., n.4326/2014, n. 10409/2017, n. 26150/2017, n. 28057/2018).

È stato altresìprecisato che la previsione di contributi tariffari costituisce uno strumento diindirizzo della produzione energetica nazionale (Cass., S.U., n. 14653/2017),innestandosi in un’area caratterizzata dalla necessità di bilanciare rilevantiinteressi pubblici e privati (Cass., S.U., n. 10795/2017).3.4 Il punto decisivo è quindi rappresentato dal fatto che, con il sistema dipagamento delle bollette, riscosse dai distributori di energia, i cd. onerigenerali di gestione vanno ad alimentare il sistema del contributo tariffariounitario, che altro non è che un sistema di finanziamento delle impreseincentivate a progetti di efficientamento energetico.Numero registro generale 15020/2020Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 24585/2026Data pubblicazione 10/08/2026Per quanto sopra detto, tale contributo va a finire nelle casse di CSEA,costituito in ente pubblico.L’ammontare di tali contributi corrisponde al numero di TEE rilasciati e al loroprezzo di mercato (posto che gli stessi sono negoziabili).I menzionati certificati consentono dunque: (i) di raggiungere la quota dirisparmio energetico annualmente imposta; (ii) di ricevere da CSEA il ristoroper i costi sostenuti sotto forma di contributo pubblico per i progetti diefficientamento energetico.

Con la precisazione che i cd. certificati bianchipossono essere conseguiti dai soggetti obbligati non solo attraverso larealizzazione diretta di progetti di risparmio energetico, ma anche tramitel’acquisto dagli altri operatori non obbligati a tali progetti ma che ne siano inpossesso.Con questi certificati i soggetti obbligati incassano i contributi da CSEA (edunque i finanziamenti).In caso di revoca/decadenza dei progetti o altre irregolarità (come avvenutonel caso di specie), il GSE deve recuperare i TEE e dunque i contributi ovveroil loro equivalente economico (artt. 42 d.lgs. 28/2011; art. 14 dm28/12/2012) e riversare al CSEA quanto incassato per consentire nuovifinanziamenti.Infatti, anche se non destinati a supportare le entrate tributarie dello Stato icorrispettivi a copertura degli “oneri generali di sistema” – le cui componentirappresentano (come sopra visto) le risorse mediante le quali si alimenta ilmeccanismo di incentivazione tramite certificati bianchi – vengono “trasferitisui conti di gestione istituiti dalla CSEA per essere impiegati in un ambitospecifico, per esigenze fisiologicamente settoriali”; rappresentando dunque“prestazioni economiche necessarie e indispensabili per l’erogazione delservizio” per la realizzazione di una indubbia finalità pubblicistica, diincentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile, attraversol’incentivazione dei progetti di efficientamento e risparmio energetico, cometali suscettibili di essere ricompresi in una più ampia nozione di “interventipubblici a sostegno dell’economia” e, di conseguenza, nell’ambito oggettivodi applicazione della “norma-quadro” del D.Lgs. 123/1998 (Cass. n.23137/2020).Numero registro generale 15020/2020Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 24585/2026Data pubblicazione 10/08/2026Lo schema è dunque il medesimo di quello previsto dall’art. 9 del d.lgs. n.123/1998.Nel caso in esame, ciò che è stato richiesto ex art. 2033 c.c. non è altro cheil contributo per i progetti di risparmio energetico, in modo tale da rimetterein circolo, tramite i TEE, tali risorse.3.5 Si possono dunque trarre le seguenti conclusioni.3.5.2 Anche il d.m. 21 luglio 2025 (Aggiornamento della disciplina deicertificati bianchi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008,n. 115 e successive modificazioni ed integrazioni) depone nel senso: (a) chesi tratta di veri e propri incentivi pubblici; (b) che il fine dei TEE o certificatibianchi risulta essere sempre il sostegno all’attività d’impresa.3.5.3 Va invero ricordato che il D.lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (relativo allaAttuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finalidell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE,entrata in vigore il 4/7/2008”) dispone espressamente - al primo commadell’art. 7 (rubricato, per l’appunto, “Certificati bianchi”) - che “1.

Fatto salvoquanto stabilito dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20,con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministrodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito, per i profili dicompetenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e d'intesacon la Conferenza unificata: a) sono stabilite le modalità con cui gli obblighiin capo alle imprese di distribuzione di cui all'articolo 9, comma 1, del decretolegislativo 16 marzo 1999, n. 79, e all'articolo 16, comma 4, del decretolegislativo 23 maggio 2000, n. 164, si raccordano agli obiettivi nazionali dicui all'articolo 3, comma 1, tenuto conto di quanto stabilito dalla lettera b);b) sono gradualmente introdotti, tenendo conto dello stato di sviluppo delmercato della vendita di energia, in congruenza con gli obiettivi di cuiall'articolo 3, comma 1, e agli obblighi di cui alla lettera a), obblighi dirisparmio energetico in capo alle società di vendita di energia al dettaglio; c)sono stabilite le modalità con cui i soggetti di cui alle lettere a) e b) assolvonoai rispettivi obblighi acquistando in tutto o in parte l'equivalente quota dicertificati bianchi; d) sono approvate le modalità con cui l'((Unità perl'efficienza energetica)) provvede a quanto disposto dall'articolo 4, comma 4,Numero registro generale 15020/2020Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 24585/2026Data pubblicazione 10/08/2026lettera c); e) sono aggiornati i requisiti dei soggetti ai quali possono essererilasciati i certificati bianchi, nonché, in conformità a quanto previstodall'allegato III alla direttiva 2006/32/CE, l'elenco delle tipologie di misure edinterventi ammissibili ai fini dell'ottenimento dei certificati bianchi.

2. Nellemore dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, nonché deiprovvedimenti di cui all'articolo 4, comma 3, si applicano i provvedimentinormativi e regolatori emanati in attuazione dell'articolo 9, comma 1, deldecreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, deldecreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164”.

Al quarto comma si aggiunge:“4.

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede alla individuazione dellemodalità con cui i costi sostenuti per la realizzazione dei progetti realizzatisecondo le disposizioni del presente articolo, nell'ambito del meccanismo deicertificati bianchi, trovano copertura sulle tariffe per il trasporto e ladistribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale e approva le regole difunzionamento del mercato e delle transazioni bilaterali relative ai certificatibianchi, proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] del mercato elettrico, nonché verificail rispetto delle regole ((da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del comma1)) ed il conseguimento degli obblighi da parte dei soggetti di cui al comma1, lettere a) e b), applicando, salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioniamministrative pecuniarie previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), dellalegge 14 novembre 1995, n. 481”.3.5.4 Il sopra richiamato D.M. 21 luglio 2025 (pubblicato in G.U. n. 211dell'11 settembre 2025) aggiorna infine la disciplina dei [OSCURATO:PERSONA] (oTitoli di [OSCURATO:PERSONA] - TEE).

Il decreto fissa gli obblighi nazionali dirisparmio energetico per il periodo 2025-2030, ridefinendo le modalità dirilascio e i requisiti dei progetti.3.3.5 Nel complesso se ne ricava che: (a) i TEE rappresentano il principalemeccanismo di incentivazione dell'efficienza energetica nel settoreindustriale, delle infrastrutture a rete, dei servizi e dei trasporti; (b) il GSEriconosce un certificato per ogni TEP di risparmio conseguito grazie allarealizzazione dell'intervento di efficienza energetica; (c) su sua indicazione, icertificati vengono poi emessi dal Gestore dei [OSCURATO:PERSONA] (GME) suappositi conti, e possono essere scambiati e valorizzati sulla piattaforma diNumero registro generale 15020/2020Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 24585/2026Data pubblicazione 10/08/2026mercato gestita dal GME o attraverso contrattazioni bilaterali; (d) in questosenso i certificati rivestono un valore economico definito nelle sessioni discambio sul mercato.Il contesto porta a non poter negare la natura di forma di finanziamentopubblico ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 123/98, essendo lagiurisprudenza di questa Corte ferma nel ritenere che “Il privilegio previstodall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, per i crediti dello Stato perla restituzione dei "finanziamenti" erogati, trova applicazione per tutti gliinterventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive,comunque denominati ed a prescindere dal riferimento, nell'atto difinanziamento, alla specifica legge statale che tale privilegio prevede, nonessendo, peraltro, necessaria, per la sua operatività, la sussistenza di unformale provvedimento di revoca cd. amministrativa, trattandosi di garanziache accede al credito in ragione della finalità pubblica di sostegno a essosottesa (v.

Cass. Sez. 3, 22/10/2024, n. 27360, cit. supra).Ed è evidente l’errore del provvedimento impugnato, perché l'”erogazionediretta” di un finanziamento erariale o pubblico, a monte dei certificati, nonrileva affatto: in realtà, i certificati sono essi stessi la base di unincentivo pubblico, e il finanziamento è lì, nel risparmio dei costi.Occorre pertanto affermare il seguente principio di diritto:“Rientra nell’ambito di applicazione del privilegio di cui all’art. 9, comma 5 delD.lgs. 123/1998, il credito restitutorio del GSE (Gestore dei Servizi EnergeticiS.p.A.) relativo a Titoli di [OSCURATO:PERSONA] (TEE) rilasciati alla società inbonis, poi ritenuta decaduta dai benefici ottenuti, trattandosi del creditorestitutorio di un “finanziamento pubblico” con finalità di sostegno alle attivitàimprenditoriali ai sensi del D.lgs. 123/1998”.Si impone pertanto l’accoglimento del ricorso, con rinvio al Tribunale che siuniformerà al principio di diritto e provvederà anche sulle spese del giudiziodi legittimità.Numero registro generale 15020/2020Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 24585/2026Data pubblicazione 10/08/2026 P.Q.Maccoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Milanoche in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudiziodi legittimità.Così deciso in Roma, il 26 maggio 2026Il Consigliere estensoreRoberto AmatoreIl Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]).-ricorrente-contro-intimato-Numero registro generale 15020/2020Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 24585/2026Data pubblicazione 10/08/2026avverso il DECRETO del TRIBUNALE MILANO n. 35770/2019 depositato il16/04/2020;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/05/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] SerraoD’Aquino, che ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso;udito, per la società ricorrente, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestoaccogliersi il proprio ricorso;1.[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]., società interamentepartecipata dal MEF, ha chiesto la restituzione di n. 7.632 Titoli di EfficienzaEnergetica (TEE), noti anche come [OSCURATO:PERSONA] (titoli che certificano irisparmi energetici derivanti da interventi di efficientamento energetico),formulando domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento, in casodi mancata acquisizione dei certificati all’attivo del Fallimento, per l’importodi € 1.497.364,30 in via privilegiata e, in subordine, al chirografo.2.Il ricorrente ha dedotto che la società dichiarata fallita aveva percepito atitolo di incentivo economico per gli anni 2015 – 2017 i TEE oggetto didomanda in forza di tre progetti di efficientamento energetico, ottenuti inproporzione delle [OSCURATO:PERSONA] di Petrolio (TEP) risparmiate; inrelazione ai suddetti progetti era stata disposta la decadenza dal diritto apercepire l’incentivo ed era stato emesso decreto ingiuntivo n. 6789/2018 delTAR Lazio per la consegna dei TEE.2.1 La domanda di ammissione al privilegio è stata fondata - come risultadalla trascrizione contenuta nel decreto impugnato - sulla natura di contributipubblici necessari per l’emissione dei TEE, corrisposti da utenti elettrici qualeparte degli oneri generali del sistema elettrico (OGSE) e, in particolare«tramite la componente UC7 delle tariffe di distribuzione elettrica pagata datutti gli utenti finali (…) tramite una apposita voce inserita in bolletta».3.Il giudice delegato, in conformità alla proposta modificata dal curatore inbase alle osservazioni dell’istante, ha ammesso il credito al chirografo per ilvalore equivalente dei TEE.Numero registro generale 15020/2020Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 24585/2026Data pubblicazione 10/08/20264.Il Tribunale di Milano, con il decreto qui impugnato, ha rigettatol’opposizione con la quale GSE aveva insistito per il riconoscimento dellanatura privilegiata del proprio credito. Ha ritenuto il Tribunale che ai creditirestitutori nascenti da finanziamenti pubblici erogati e successivamenterevocati, derivanti dalla concessione delle tariffe incentivanti concernenti ilrilascio di TEE non può essere riconosciuto il privilegio generale mobiliare dicui all’art. 9, comma 5, d. lgs. n. 123/1998, facendo difetto l’impiego dirisorse pubbliche per finanziare l’emissione di TEE.4.1Il Tribunale ha valorizzato, da un lato, il fatto che GSE opera all’interno diun mercato privato che si alimenta con risorse private, dall’altro il fatto che ilcredito restitutorio deriva da un inadempimento contrattuale della societàdebitrice.5.Propone ricorso per cassazione il creditore, affidato a un unico motivo,ulteriormente illustrato da memoria.[OSCURATO:PERSONA] intimato non si è costituito in giudizio.6. Con ordinanza interlocutoria n. 22777/2025, la causa è stata rimessa alladiscussione in pubblica udienza.6.1 La Procura generale ha concluso per il rigetto del ricorso.La ricorrente ha di nuovo depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., 3, cod. proc. civ., violazione della «disciplina sui CertificatiBianchi» e, in particolare, dell’art. 9 d. lgs. n. 79/1999, dell’art. 16 d. lgs. n.164/2000, dell’art. 7, comma 4, d. lgs. n. 115/2008, degli artt. 23, 29 e 424d. lgs. n. 28/2011, degli artt. 8-11 «d.m. 20 luglio 2004 (gas)», degli artt. 4-7 d.m. 21 dicembre 2007, degli artt. 1, 3, 7, 9, 13 e 14 d.m. 28 dicembre2012, degli artt. 1, 3, 4, 5, 7, 11, 12 e 14 d.m. 11 gennaio 2017, dell’art. 53del [OSCURATO:PERSONA] ARERA (TIT), dell’art. 57 della Regolazione delleTariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo 2014-2019(RTDG), nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto che l’emissionedei Titoli di [OSCURATO:PERSONA] (TEE) non sia finanziata da risorse pubblichee che la misura incentivante non abbia finalità di sostegno alle attivitàNumero registro generale 15020/2020Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 24585/2026Data pubblicazione 10/08/2026imprenditoriali. Conseguentemente, si deduce - in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ. - violazione degli artt. 1, 7 e 9 d. lgs. n.123/1998 per avere il decreto impugnato ritenuto che il credito non siaassistito da privilegio generale.1.1Parte ricorrente assume che i TEE siano emessi dal [OSCURATO:SOCIETA]. (GME) su autorizzazione di GSE mediante prelievo dallacomponente UC7 (energia elettrica) e RE (gas) contenuta in bolletta,determinate dall’Autorità di Regolazione dell’[OSCURATO:PERSONA] e Ambiente (ARERA)e riscossa presso gli operatori di energia elettrica e gas al fine di ristorare icosti sostenuti per il raggiungimento delle quote di incremento dell'efficienzaenergetica degli usi finali di energia previste dall’art. 9 d. lgs. n. 79/1999 edai successivi dd.mm.1.1 Osserva, più in particolare, il ricorrente che i TEE possono essereacquistati sul mercato regolamentato dell’energia da soggetti non obbligati alrisparmio energetico – come nel caso della società dichiarata fallita – previasottoposizione al GSE di progetti di efficientamento energetico. In caso didecadenza dal beneficio, GSE deve ripristinare i costi sottratti in bolletta perl’indebita erogazione di TEE.1.2 Deduce ancora il ricorrente che il costo prelevato in bolletta di cui lasocietà fallita abbia beneficiato ai fini dell’emissione dei TEE costituisca costodi natura tributaria, al pari degli oneri generali del sistema elettrico, comeconfermato dal Diritto dell’Unione (Corte di Giustizia, 18 gennaio 2017, C-189/15).1.3 Osserva, inoltre, parte ricorrente che l’emissione dei TEE ha la finalità diincentivare l’imprenditoria operante nel settore dell’energia.2. Il ricorso è fondato.2.1 L’oggetto della discussione processuale - sottoposta, oggi, all’esame dellaCorte - riguarda la questione se rientri o meno nell’ambito di applicazione delprivilegio di cui all’art. 9, comma 5, del D.lgs. 123/1998, il credito restitutoriodel GSE (Gestore dei [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., società interamentepartecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze) relativo a Titoli diEfficienza Energetica (TEE) rilasciati alla società in bonis, poi ritenutadecaduta dai benefici ottenuti; più in particolare, se il credito restitutorioNumero registro generale 15020/2020Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 24585/2026Data pubblicazione 10/08/2026relativo alla indebita emissione dei TEE (cd. certificati bianchi) possa o menoessere qualificato come “finanziamento pubblico” con finalità di sostegno alleAl quesito occorre fornire risposta affermativa.2.2 Nel caso di specie, è accaduto che, nel periodo 2015-2017, la società inbonis, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., aveva percepito dal GSE - Gestore deiServizi [OSCURATO:SOCIETA]., società per azioni interamente partecipata dalMinistero dell’Economia e delle Finanze con poteri di regolamentazione econtrollo dell’attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili edell’attività diretta alla realizzazione di progetti di efficientamento energetico,un consistente numero di Titoli di [OSCURATO:PERSONA] (TEE) (titoli rilasciatidal GSE a soggetti abilitati, laddove siano raggiunti da questi ultimi obiettividi risparmio energetico mediante interventi di efficientamento energetico).A seguito dell’intervenuto fallimento della società (con sentenza del [OSCURATO:PERSONA] del 13 dicembre 2018) il GSE ha dunque chiesto, in sede diinsinuazione al passivo, la restituzione dei TEE (n. 7.632) emessi in favoredella società in bonis, in forza di tre progetti di efficientamento energetico,per i quali era stata disposta dal medesimo GSE la decadenza dal diritto allarelativa percezione in considerazione del riscontro di talune anomalie, conobbligo di restituzione degli stessi come da comunicazioni del 2017 allasocietà in bonis; formulando, in subordine, domanda di ammissione allo statopassivo, in caso di mancata acquisizione dei certificati all’attivo delin via privilegiata e, in ulteriore subordine, al chirografo.2.3 Come ricordato in premessa, il Tribunale di Milano, in sede di giudizio diopposizione, ha confermato l’esclusione del privilegio richiesto, sulla basedella preliminare ricognizione del quadro normativo di riferimento (il D.lgs. n.123/1998) entro cui si colloca il privilegio ex art. 9, individuando, quali“caratteristiche essenziali del credito privilegiato”, la “adozione di unprovvedimento di revoca del finanziamento” e la “causa del finanziamento,ossia il sostegno pubblico allo sviluppo delle attività produttive realizzato nellemodalità previste all’art. 7 del D.Lgs” e muovendo dal rilievo (trattodall’analisi della giurisprudenza di legittimità richiamata in motivazione, inNumero registro generale 15020/2020Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 24585/2026Data pubblicazione 10/08/2026particolare Cass. n. 6508/2020) secondo cui “al di là di richiami direttiall’interno della disciplina legislativa o regolamentare di riferimento per i TEEal privilegio ex art. 9, occorre accertare se esso costituisca un finanziamentopubblico volto a sostenere lo sviluppo delle attività produttive erogato nelleforme previste dall’art. 7 o comunque rientrante nella nozione di incentivopubblico”.2.3.1 Il Tribunale ha dapprima richiamato la disciplina legislativa eregolamentare applicabile alla fattispecie (il D. Lgs. n. 79/1999, con cui “ilsettore del mercato dell’energia è stato liberalizzato” ed è stato “costituito ilGestore della Rete di [OSCURATO:PERSONA] (GRTN) in forma di società perazioni, concessionaria ex lege delle attività di trasmissione e dispacciamentodell’energia elettrica, poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA].” nonché le successivemodifiche normative di attribuzioni e poteri del GSE; e il DecretoInterministeriale del 20 luglio 2004 di introduzione, nell’ambito dell’attività dipromozione del risparmio energetico, del “meccanismo incentivante dei TEE”che “…prevede l’imposizione in capo ai distributori di energia elettrica di alcuniobblighi di riduzione dei consumi presso gli utenti finali, attraverso lafissazione degli obiettivi da raggiungere entro scadenze temporalipredeterminate con Decreto del Ministero dello sviluppo economico diconcerto con il Ministero dell’ambiente”).2.3.3. Sulla base di tale ricostruzione, il provvedimento ha sottolineato “ilvalore latamente incentivante dei TEE e la loro finalità pubblicistica, in quantoprevista da norma di legge e rivolta all’interesse generale del risparmioenergetico, a partire dall’art. 9 del D.Lgs. 79/1999” come attuato daisuccessivi Decreti ministeriali; evidenziando però che “ciò che tuttavia difettanel sistema dei TEE ai fini del riconoscimento del privilegio ex art. 9 è: da unlato, l’impiego diretto di risorse pubbliche per finanziare l’emissione dei TEE(con apposita previsione di una posta all’interno della legge di bilancio stataleidonea a finanziare tale progetto di sostegno e soprattutto a recuperare iproventi dei certificati revocati); dall’altro, la finalità di sostegno alle attivitàimprenditoriali”. Con la conseguenza che il credito restitutorio del GSE siinserirebbe “unicamente nella dinamica dell’inadempimento contrattuale, inquanto risulta alterato il sinallagma fondato sull’effettiva realizzazione di unNumero registro generale 15020/2020Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 24585/2026Data pubblicazione 10/08/2026progetto di efficientamento energetico contro l’emissione del TEE”; econseguente disposta esclusione del privilegio ex art. 9 D.Lgs. 123/1998 (con“assorbimento della questione logicamente e giuridicamente successivarelativa all’applicabilità analogica dell’art. 2776 c.c.”).2.4 Tale ricostruzione della fattispecie giuridica non è corretta, perché, comeesattamente rilevato dalla ricorrente, il meccanismo dei certificati bianchi sifonda invece proprio sull’impiego e utilizzo di risorse di natura pubblicaprelevate direttamente dalla collettività degli utenti dei servizi di energiaelettrica e del gas attraverso apposite componenti della bolletta, in funzioneincentivante di progetti di efficientamento energetico.Con ciò, in vero, i distributori del servizio di energia elettrica sono ristoratidai costi sostenuti per la realizzazione di progetti di efficientamento ovveroper l’acquisto di TEE da soggetti terzi abilitati.2.5.1 Occorre un breve cenno all’inquadramento generale del D.lgs. n.123/1998 (di recente abrogato dal D. Lgs. n. 184/2025, “Codice degliIncentivi”, in vigore dal primo gennaio 2026).Il predetto D.lgs. 123/1998 (recante “disposizioni per la razionalizzazionedegli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4,comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”) introduce, comesopra accennato, il privilegio all’art. 9, comma 5, disposizione normativa cheè stata oggetto di una approfondita discussione in sede di interpretazionegiurisprudenziale.Con riferimento alla generale struttura del d. lgs. 123/1998, e segnatamentecon riferimento all’art. 1 di esso, la Corte ne ha più volte rilevato la naturadi norma-quadro destinata a individuare i principi che regolano i procedimentiamministrativi relativi agli interventi di sostegno per lo sviluppo delle attivitàproduttive effettuati dalle amministrazioni pubbliche”, focalizzandol’attenzione sulla nozione di “interventi che, secondo il suo art. 7, possonoconsistere «in una delle seguenti forme: credito d'imposta, bonus fiscale,secondo i criteri e le procedure previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 23giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995,n. 341, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo inNumero registro generale 15020/2020Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 24585/2026Data pubblicazione 10/08/2026conto interessi, finanziamento agevolato» (cfr. ex multis Cass., n.23411/2023; Cass., n. 21841/2017).Più in particolare, con riferimento alle suddette “forme di intervento pubblicodi sostegno alle attività produttive individuate dal D.lgs. n. 123 del 1998” edescritte nel citato art. 7, si è in più occasioni evidenziato che essendo lestesse “espressione di un disegno unitario, inteso alla razionalizzazione eriorganizzazione dell’intero settore, non vi sono ragioni giustificatrici ditrattamenti normativi differenziati a seconda delle diverse forme diintervento” (espressamente: Cass., n. 6508/2020, con specifico riferimentoalle ipotesi di “intervento di sostegno a mezzo di una garanzia personale” eal rilievo che esso “… non presenta, per qualità, una tipologia di rischioimprenditoriale diversa ed inferiore rispetto alla concessione di mutui oall’erogazione diretta di somme di denaro” (vedi anche: Cass., n. 27159/2020e Cass., n. 2664/2019).2.5.2 Anche in dottrina è stato evidenziato il “segno uniformante” delle finalitàproprie dei finanziamenti in discorso e, nel contempo, delle necessariegaranzie che lo Stato introduce per la tutela delle proprie ragioni di credito,anche al fine di consentire alle risorse pubbliche di trovare adeguataprotezione, per potere realizzare l'interesse pubblicistico al reimpiego diquelle stesse risorse già messe a disposizione delle imprese per scopi poifrustrati dall'inadempimento delle medesime agli obblighi assunti.2.5.3 Risultano dunque chiare le indicazioni fornite dalla giurisprudenza diquesta Corte, con riferimento all’interpretazione dell’art. 9, comma 5, deld.lgs. n. 123/1998 - disposizione della cui applicazione qui si discute - e che,come noto, stabilisce che “per le restituzioni di cui al comma 4 i creditinascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativosono preferiti ad ogni altro titolo di prelazione”.Il privilegio previsto dall’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998, per i creditidello Stato per la restituzione dei “finanziamenti” erogati trova applicazioneper tutti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attivitàproduttive, comunque denominati ed a prescindere dal riferimento, nell’attodi finanziamento, alla specifica legge statale che tale privilegio prevede, nonessendo, peraltro, necessaria, per la sua operatività, la sussistenza di unNumero registro generale 15020/2020Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 24585/2026Data pubblicazione 10/08/2026formale provvedimento di revoca cd. amministrativa, trattandosi di garanziache accede al credito in ragione della finalità pubblica di sostegno a essosottesa (Cass. n. 27360 del 2024; Cass., n. 6576/2025).Come già sopra accennato, si è anche rilevato - con specifico riferimento allaquestione concernente la “forma” degli interventi rientranti nell’ambitooggettivo di applicazione del D.Lgs. 123/1998 - che il privilegio in parola“…trova, dunque, applicazione anche per gli interventi di sostegno pubblicoerogati in forma di concessione di garanzia, stante la finalità pubblicistica checonnota il d.lgs. n. 123 cit. e il carattere unitario, sotto il profilo funzionale,delle diverse misure agevolative ivi contemplate” (Cass., n. 4522/2026; nellostesso senso, ex multis, Cass., n. 18148/2023; Cass., n. 9657/2024 e n.27360/2024).Più nel dettaglio, con riguardo alla “diversità, sotto il profilo strutturale, dellediverse misure agevolatrici” nell’ambito dell’indicato impianto unitario, si èevidenziato (nella citata Cass., n. 18148/2023) come la stessa risulti rilevantein caso di revoca, in quanto “laddove l’intervento abbia assunto la formadell’erogazione diretta di denaro” si determina “l’immediata insorgenzadell'obbligo di restituzione, secondo le regole dell'indebito oggettivo, mentre,laddove l’intervento abbia assunto la forma della concessione della garanzia,l'ente concedente è tenuto al pagamento in favore dell'istituto mutuante deldebito del beneficiario e quest’ultimo è tenuto alla restituzione del relativoimporto in favore dell'istituto”, facendo poggiare ciò proprio sulla “finalitàpubblicistica” sottesa alla disposizione in commento, in relazione alla quale,come specificato in altro recente intervento, spetta al giudice del merito“verificare, in concreto, che le attività sostenute rientrassero nel d.lgs.123/1998, a prescindere dal mancato riferimento testuale a tale normativanel contratto” (v. Cass., n. 22776/2025).2.3.5 Va detto che quanto sopra affermato trova ulteriore base nel rilievo che“(…) al riconoscimento della natura privilegiata … non è di ostacolo il principiodi tassatività dei privilegi e la natura eccezionale delle norme che liriconoscono, in quanto preclusivi di un’interpretazione analogica delle stesse,ma non anche di una loro interpretazione estensiva (…)”; cosa che è stataben chiarita con specifico riferimento ai “…crediti nascenti dall’escussioneNumero registro generale 15020/2020Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 24585/2026Data pubblicazione 10/08/2026della garanzia, mediante la cui prestazione si è concretizzato il sostegnopubblico da parte dell'istituto di credito che ha erogato il finanziamento”)(Cass., n. 18570/2023; Cass., n. 18158/2023).3. Ciò posto e premesso, ritiene la Corte che lo schema normativo delineatodagli artt. 7 e 9 del d.lgs. n. 123/1998 (con le relative sottostanti rationesnormative, per come sopra rappresentante) sia del tutto sovrapponibile aimeccanismi legislativi regolatori della fattispecie qui ora in esame, per comeprevisti dall’art. 7 del d.lgs. 30 maggio 2008 n. 115 e dalla normativaapplicativa succedutasi nel tempo, poi aggiornata con il D.M. 21 luglio 2025.3.1 Non è invero dubitabile che, nell’ipotesi qui in esame, siano stati concessi“contributi pubblici”, secondo il paradigma delineato dall’art. 7 del d.lgs. n.123/1998 (nell’ampia accezione accolta dalla giurisprudenza di legittimità, giàsopra menzionata) e che vi sia stata una revoca del beneficio che richieda la“copertura” del privilegio ex art. 9, medesima fonte normativa.Non è infatti condivisibile l’assunto, contenuto nel decreto impugnato,secondo cui i Titoli di [OSCURATO:PERSONA] (TEE) non sarebbero finanziati darisorse pubbliche e che la misura incentivante non avrebbe finalità di sostegnoalle attività imprenditoriali.Ciò che invece rileva secondo lo schema degli artt. 7 e 9 d.lgs. n. 123/1998è che siano stati concessi dalla p.a. contributi pubblici, secondo il paradigmadelineato dall’art. 7 e che vi sia stata una revoca del beneficio che richieda lagaranzia del privilegio ex art. 9.Condizioni che ricorrono entrambe nel caso di specie.La diversa impostazione - seguita dal Tribunale ambrosiano incorre nell’erroredi “spostare l’attenzione” sulla “natura tributaria o meno” delle risorse con cuisi finanzia il contributo tariffario unitario che sta alla base dei contributiconcessi tramite i TEE. Si richiamano da parte del Tribunale precedenti in cuisi sostiene che la tariffazione per i cd. oneri generali di sistema non è unatassazione (neanche indiretta), ma rientrerebbe nel regime privatistico delcorrispettivo per l’erogazione della energia e del gas.Ciò non coglie il nodo del tema, giacché le predette risorse riscosse daglioperatori economici (che si occupano della vendita e distribuzione di energiae gas) vengono poi riversate al CSEA, che è l’ente pubblico (art. 1, commaNumero registro generale 15020/2020Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 24585/2026Data pubblicazione 10/08/2026670, l. 28.12.2015, n. 208 _ legge Stabilità 2016), che si occupa della“distribuzione” proprio del contributo unificato tariffario alle imprese obbligateall’efficientamento energetico tramite i TEE.3.2 Ciò che invece rileva secondo lo schema degli artt. 7 e 9 d.lgs. n.123/1998 è che siano stati concessi dalla p.a. (in questo caso CSEA, che è -si ripete - un ente pubblico) finanziamenti pubblici, secondo il paradigmadelineato dal predetto art. 7 e che vi sia stata una revoca del beneficio cherichieda la “copertura” del privilegio ex art. 9, medesima fonte normativa,proprio al fine di ricostituire le risorse da ridistribuire ad altri operatori delsettore legittimati a riceverle.3.3 Nella fattispecie in esame non vi è questione di legittimità o meno delprovvedimento di decadenza o revoca del beneficio (oramai incontestato),quanto piuttosto di decidere sul diritto alla ripetizione in favore della societàoggi ricorrente, con il connesso problema – tema di indagine in questogiudizio – del riconoscimento o meno della richiesta collocazione privilegiatadel credito restitutorio (Cass. Sez. Un. n. 5927/2026). Del resto, lagiurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che il GSE, pur operandonella veste di società per azioni il cui azionista unico è il Ministerodell’Economia e delle Finanze, svolge funzioni di natura pubblicistica nelsettore elettrico e, in particolare, in tema di incentivazione dell’energiaelettrica da fonte rinnovabile, attendendo alla gestione del relativo sistemapubblico anche mediante la concreta erogazione delle tariffe (Cass., S.U., n.4326/2014, n. 10409/2017, n. 26150/2017, n. 28057/2018). È stato altresìprecisato che la previsione di contributi tariffari costituisce uno strumento diindirizzo della produzione energetica nazionale (Cass., S.U., n. 14653/2017),innestandosi in un’area caratterizzata dalla necessità di bilanciare rilevantiinteressi pubblici e privati (Cass., S.U., n. 10795/2017).3.4 Il punto decisivo è quindi rappresentato dal fatto che, con il sistema dipagamento delle bollette, riscosse dai distributori di energia, i cd. onerigenerali di gestione vanno ad alimentare il sistema del contributo tariffariounitario, che altro non è che un sistema di finanziamento delle impreseincentivate a progetti di efficientamento energetico.Numero registro generale 15020/2020Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 24585/2026Data pubblicazione 10/08/2026Per quanto sopra detto, tale contributo va a finire nelle casse di CSEA,costituito in ente pubblico.L’ammontare di tali contributi corrisponde al numero di TEE rilasciati e al loroprezzo di mercato (posto che gli stessi sono negoziabili).I menzionati certificati consentono dunque: (i) di raggiungere la quota dirisparmio energetico annualmente imposta; (ii) di ricevere da CSEA il ristoroper i costi sostenuti sotto forma di contributo pubblico per i progetti diefficientamento energetico. Con la precisazione che i cd. certificati bianchipossono essere conseguiti dai soggetti obbligati non solo attraverso larealizzazione diretta di progetti di risparmio energetico, ma anche tramitel’acquisto dagli altri operatori non obbligati a tali progetti ma che ne siano inpossesso.Con questi certificati i soggetti obbligati incassano i contributi da CSEA (edunque i finanziamenti).In caso di revoca/decadenza dei progetti o altre irregolarità (come avvenutonel caso di specie), il GSE deve recuperare i TEE e dunque i contributi ovveroil loro equivalente economico (artt. 42 d.lgs. 28/2011; art. 14 dm28/12/2012) e riversare al CSEA quanto incassato per consentire nuovifinanziamenti.Infatti, anche se non destinati a supportare le entrate tributarie dello Stato icorrispettivi a copertura degli “oneri generali di sistema” – le cui componentirappresentano (come sopra visto) le risorse mediante le quali si alimenta ilmeccanismo di incentivazione tramite certificati bianchi – vengono “trasferitisui conti di gestione istituiti dalla CSEA per essere impiegati in un ambitospecifico, per esigenze fisiologicamente settoriali”; rappresentando dunque“prestazioni economiche necessarie e indispensabili per l’erogazione delservizio” per la realizzazione di una indubbia finalità pubblicistica, diincentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile, attraversol’incentivazione dei progetti di efficientamento e risparmio energetico, cometali suscettibili di essere ricompresi in una più ampia nozione di “interventipubblici a sostegno dell’economia” e, di conseguenza, nell’ambito oggettivodi applicazione della “norma-quadro” del D.Lgs. 123/1998 (Cass. n.23137/2020).Numero registro generale 15020/2020Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 24585/2026Data pubblicazione 10/08/2026Lo schema è dunque il medesimo di quello previsto dall’art. 9 del d.lgs. n.123/1998.Nel caso in esame, ciò che è stato richiesto ex art. 2033 c.c. non è altro cheil contributo per i progetti di risparmio energetico, in modo tale da rimetterein circolo, tramite i TEE, tali risorse.3.5 Si possono dunque trarre le seguenti conclusioni.3.5.2 Anche il d.m. 21 luglio 2025 (Aggiornamento della disciplina deicertificati bianchi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008,n. 115 e successive modificazioni ed integrazioni) depone nel senso: (a) chesi tratta di veri e propri incentivi pubblici; (b) che il fine dei TEE o certificatibianchi risulta essere sempre il sostegno all’attività d’impresa.3.5.3 Va invero ricordato che il D.lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (relativo allaAttuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finalidell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE,entrata in vigore il 4/7/2008”) dispone espressamente - al primo commadell’art. 7 (rubricato, per l’appunto, “Certificati bianchi”) - che “1. Fatto salvoquanto stabilito dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20,con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministrodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito, per i profili dicompetenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e d'intesacon la Conferenza unificata: a) sono stabilite le modalità con cui gli obblighiin capo alle imprese di distribuzione di cui all'articolo 9, comma 1, del decretolegislativo 16 marzo 1999, n. 79, e all'articolo 16, comma 4, del decretolegislativo 23 maggio 2000, n. 164, si raccordano agli obiettivi nazionali dicui all'articolo 3, comma 1, tenuto conto di quanto stabilito dalla lettera b);b) sono gradualmente introdotti, tenendo conto dello stato di sviluppo delmercato della vendita di energia, in congruenza con gli obiettivi di cuiall'articolo 3, comma 1, e agli obblighi di cui alla lettera a), obblighi dirisparmio energetico in capo alle società di vendita di energia al dettaglio; c)sono stabilite le modalità con cui i soggetti di cui alle lettere a) e b) assolvonoai rispettivi obblighi acquistando in tutto o in parte l'equivalente quota dicertificati bianchi; d) sono approvate le modalità con cui l'((Unità perl'efficienza energetica)) provvede a quanto disposto dall'articolo 4, comma 4,Numero registro generale 15020/2020Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 24585/2026Data pubblicazione 10/08/2026lettera c); e) sono aggiornati i requisiti dei soggetti ai quali possono essererilasciati i certificati bianchi, nonché, in conformità a quanto previstodall'allegato III alla direttiva 2006/32/CE, l'elenco delle tipologie di misure edinterventi ammissibili ai fini dell'ottenimento dei certificati bianchi. 2. Nellemore dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, nonché deiprovvedimenti di cui all'articolo 4, comma 3, si applicano i provvedimentinormativi e regolatori emanati in attuazione dell'articolo 9, comma 1, deldecreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, deldecreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164”. Al quarto comma si aggiunge:“4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede alla individuazione dellemodalità con cui i costi sostenuti per la realizzazione dei progetti realizzatisecondo le disposizioni del presente articolo, nell'ambito del meccanismo deicertificati bianchi, trovano copertura sulle tariffe per il trasporto e ladistribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale e approva le regole difunzionamento del mercato e delle transazioni bilaterali relative ai certificatibianchi, proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] del mercato elettrico, nonché verificail rispetto delle regole ((da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del comma1)) ed il conseguimento degli obblighi da parte dei soggetti di cui al comma1, lettere a) e b), applicando, salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioniamministrative pecuniarie previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), dellalegge 14 novembre 1995, n. 481”.3.5.4 Il sopra richiamato D.M. 21 luglio 2025 (pubblicato in G.U. n. 211dell'11 settembre 2025) aggiorna infine la disciplina dei [OSCURATO:PERSONA] (oTitoli di [OSCURATO:PERSONA] - TEE). Il decreto fissa gli obblighi nazionali dirisparmio energetico per il periodo 2025-2030, ridefinendo le modalità dirilascio e i requisiti dei progetti.3.3.5 Nel complesso se ne ricava che: (a) i TEE rappresentano il principalemeccanismo di incentivazione dell'efficienza energetica nel settoreindustriale, delle infrastrutture a rete, dei servizi e dei trasporti; (b) il GSEriconosce un certificato per ogni TEP di risparmio conseguito grazie allarealizzazione dell'intervento di efficienza energetica; (c) su sua indicazione, icertificati vengono poi emessi dal Gestore dei [OSCURATO:PERSONA] (GME) suappositi conti, e possono essere scambiati e valorizzati sulla piattaforma diNumero registro generale 15020/2020Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 24585/2026Data pubblicazione 10/08/2026mercato gestita dal GME o attraverso contrattazioni bilaterali; (d) in questosenso i certificati rivestono un valore economico definito nelle sessioni discambio sul mercato.Il contesto porta a non poter negare la natura di forma di finanziamentopubblico ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 123/98, essendo lagiurisprudenza di questa Corte ferma nel ritenere che “Il privilegio previstodall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, per i crediti dello Stato perla restituzione dei "finanziamenti" erogati, trova applicazione per tutti gliinterventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive,comunque denominati ed a prescindere dal riferimento, nell'atto difinanziamento, alla specifica legge statale che tale privilegio prevede, nonessendo, peraltro, necessaria, per la sua operatività, la sussistenza di unformale provvedimento di revoca cd. amministrativa, trattandosi di garanziache accede al credito in ragione della finalità pubblica di sostegno a essosottesa (v. Cass. Sez. 3, 22/10/2024, n. 27360, cit. supra).Ed è evidente l’errore del provvedimento impugnato, perché l'”erogazionediretta” di un finanziamento erariale o pubblico, a monte dei certificati, nonrileva affatto: in realtà, i certificati sono essi stessi la base di unincentivo pubblico, e il finanziamento è lì, nel risparmio dei costi.Occorre pertanto affermare il seguente principio di diritto:“Rientra nell’ambito di applicazione del privilegio di cui all’art. 9, comma 5 delD.lgs. 123/1998, il credito restitutorio del GSE (Gestore dei Servizi EnergeticiS.p.A.) relativo a Titoli di [OSCURATO:PERSONA] (TEE) rilasciati alla società inbonis, poi ritenuta decaduta dai benefici ottenuti, trattandosi del creditorestitutorio di un “finanziamento pubblico” con finalità di sostegno alle attivitàimprenditoriali ai sensi del D.lgs. 123/1998”.Si impone pertanto l’accoglimento del ricorso, con rinvio al Tribunale che siuniformerà al principio di diritto e provvederà anche sulle spese del giudiziodi legittimità.Numero registro generale 15020/2020Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 24585/2026Data pubblicazione 10/08/2026 P.Q.Maccoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Milanoche in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudiziodi legittimità.Così deciso in Roma, il 26 maggio 2026Il Consigliere estensoreRoberto AmatoreIl Presidente